MINISTERO DELL\'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELIBERAZIONE 20 luglio 2009
Criteri e requisiti per l\'iscrizione all\'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell\'attivita\' di gestione dei centri di raccolta rifiuti.
GU n. 180 del 5-8-2009

                        IL COMITATO NAZIONALE
dell\'Albo nazionale gestori ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante
attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE
relative alla riduzione dell\'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche\' allo smaltimento
dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell\'ambiente 28 aprile 1998, n. 406,
recante la disciplina dell\'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell\'ambiente 8 ottobre 1996,
modificato con decreto 23 aprile 1999, recante modalita\' di
prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte
delle imprese esercenti attivita\' di trasporto dei rifiuti;
Visto il decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri
di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di
attuazione dell\'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di
raccolta;
Visto, in particolare, l\'art. 2, comma 4, del predetto decreto 8
aprile 2008, il quale dispone che il soggetto che gestisce il centro
di raccolta sia iscritto all\'Albo nazionale gestori ambientali nella
categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all\'art.
8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
Visto altresi\', l\'art. 2, comma 5, del medesimo decreto 8 aprile
2008, il quale prevede che il Comitato nazionale dell\'albo gestori
ambientali stabilisca con propria delibera, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, i criteri, le
modalita\' e i termini per la dimostrazione della idoneita\' tecnica e
della capacita\' finanziaria per l\'iscrizione all\'Albo dei soggetti
che gestiscono i centri di raccolta;
Vista la propria deliberazione 29 luglio 2008, prot. n. 02/CN/ALBO,
recante criteri e requisiti per l\'iscrizione all\'Albo nella categoria
1 per lo svolgimento dell\'attivita\' di gestione dei centri di
raccolta, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre
2008;
Considerato che l\'ufficio legislativo del Ministero dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. GAB - 2008
- 16947 del 4 novembre 2008, ha reso noto che il decreto 8 aprile
2008, al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
28 aprile 2008 non poteva produrre effetti in quanto era privo dei
necessari riscontri da parte degli organi di controllo (visto
dell\'UCB acquisito in data 27 luglio 2008 - registrato alla Corte dei
conti il 29 agosto 2008);
Considerato che con la medesima nota il predetto ufficio
legislativo ha precisato che l\'inefficacia del decreto 8 aprile 2008,
sussistendo al momento dell\'adozione della deliberazione del 29
luglio 2008, si e\' riverberata sulla deliberazione stessa e,
pertanto, ha invitato il Comitato nazionale a volerne formalizzare il
ritiro in autotutela;
Considerato, altresi\', che con successiva nota prot. n. GAB - 2008
- 18806 del 20 novembre 2008, l\'ufficio legislativo ha comunicato
l\'avvio del lavoro di revisione del decreto 8 aprile 2008 e,
pertanto, allo scopo di evitare il potenziale effetto di
disorientamento nei destinatari del deliberato, ha invitato il
Comitato nazionale a voler attendere l\'emanazione della nuova
disciplina ai fini degli adempimenti di cui al comma 5 dell\'art. 2
del decreto medesimo;
Vista la propria deliberazione 25 novembre 2008 prot. n.
03/CN/ALBO, di revoca della deliberazione del 29 luglio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 maggio 2009, recante modifica del decreto 8
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio
2009;
Visto, in particolare, l\'art. 1, comma 4, del predetto decreto 13
maggio 2009, il quale dispone che i centri di raccolta che sono
operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali si
devono conformare alle disposizioni del decreto medesimo entro il
termine di sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
e, pertanto, entro lo stesso termine i gestori di tali centri devono
essere iscritti all\'albo;
Ritenuto di fissare i requisiti minimi dei soggetti iscritti al
registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo
(REA), in prosieguo denominati soggetti, che intendono iscriversi
all\'albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell\'attivita\' di
gestione dei centri di raccolta;
Considerato opportuno precisare che la presente deliberazione
intende individuare i requisiti minimi per l\'iscrizione, salvo in
ogni caso l\'obbligo di disporre della piu\' ampia dotazione di mezzi e
di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria
per lo svolgimento dei servizi;
Ritenuto di adottare disposizioni transitorie in ordine alle
modalita\' e ai termini per l\'iscrizione dei soggetti gestori dei
centri di raccolta di cui all\'art. 2, comma 7, del decreto del
Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile 2008, come sostituito dall\'art. 1, comma 4, del decreto 13
maggio 2009;
Delibera:


Art. 1.


Requisiti per l\'iscrizione


1. I soggetti che intendono iscriversi all\'albo nella categoria 1
per lo svolgimento dell\'attivita\' di gestione dei centri di raccolta
devono:
a) essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio
economico amministrativo (REA);
b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata
nell\'allegato 1;
c) dimostrare la qualificazione e l\'addestramento del personale
addetto secondo le modalita\' di cui all\'allegato 2;
d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti
stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato
nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO;
e) dimostrare il requisito di capacita\' finanziaria con gli
importi individuati nell\'allegato 3. Tale requisito e\' dimostrato con
le modalita\' di cui all\'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998,
n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario
rilasciata da imprese che esercitano attivita\' bancaria secondo lo
schema riportato nell\'allegato 4.
2. I soggetti gia\' iscritti nella categoria 1 che intendono
integrare l\'iscrizione nella categoria stessa per lo svolgimento
dell\'attivita\' di gestione dei centri di raccolta dimostrano i
requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e).


                               Art. 2.


Garanzie finanziarie


1. L\'iscrizione di cui all\'art. 1 e\' subordinata alla prestazione
di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto
del Ministro dell\'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23
aprile 1999, per la categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani
e assimilati».
2. I soggetti gia\' iscritti all\'Albo nazionale gestori ambientali
nella categoria 1 non sono tenuti alla prestazione di ulteriori
garanzie finanziarie a condizione che l\'attivita\' di gestione dei
centri di raccolta non comporti variazione della classe d\'iscrizione.


                               Art. 3.


Disposizioni transitorie


1. I gestori dei centri di raccolta di cui al comma 7 dell\'art. 2
del decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio
e del mare 8 aprile 2008, come sostituito dal comma 4 dell\'art. 1 del
decreto 13 maggio 2009, possono soddisfare il requisito della
formazione degli addetti di cui all\'allegato 2, punto 1.1, entro il
termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda
d\'iscrizione o della domanda d\'integrazione dell\'iscrizione.
2. I soggetti di cui al comma 1 che gestiscono esclusivamente i
centri di raccolta possono soddisfare il requisito di cui all\'art. 1,
lettera d), entro tre anni dalla data d\'iscrizione. Nelle more,
l\'incarico di responsabile tecnico e\' assunto dal legale
rappresentante del soggetto interessato anche in assenza dei
requisiti previsti.
3. Ai fini della dimostrazione dello svolgimento dell\'attivita\' e
dell\'attribuzione della classe d\'iscrizione, i soggetti di cui al
comma 1 allegano alla domanda d\'iscrizione o alla domanda di
integrazione dell\'iscrizione una dichiarazione dell\'ente territoriale
competente dalla quale risulti la data e la durata dell\'affidamento
del centro o dei centri di raccolta gestiti, nonche\' la popolazione
servita dagli stessi. In alternativa a detta documentazione, e\'
allegata dichiarazione sostitutiva dell\'atto di notorieta\' resa
dall\'interessato ai sensi dell\'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni
e integrazioni, secondo lo schema riportato nell\'allegato 5.
4. I soggetti che hanno presentato domanda d\'iscrizione o domanda
d\'integrazione dell\'iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei
centri di raccolta ai sensi della deliberazione 29 luglio 2008, che
intendono confermare le domande stesse, presentano apposita
dichiarazione in carta libera alla sezione regionale competente
secondo il modello di cui all\'allegato 6.
Roma, 20 luglio 2009

Il presidente: Onori

Il segretario: Silvestri


                                                             Allegato

----> Vedere a pag. 23 <----


                                                             Allegato

----> Vedere a pag. 24 <----


                                                             Allegato

----> Vedere a pag. 25 <----


                                                             Allegato

----> Vedere a pag. 26 <----


                                                             Allegato

----> Vedere a pag. 27 <----


                                                             Allegato

----> Vedere a pag. 28 <----


                                                             Allegato

----> Vedere a pag. 29 <----


                                                             Allegato

----> Vedere da pag. 30 pag. 31 <----


                                                             Allegato

----> Vedere a pag. 32 <----