Cass. Sez. III n. 42361 del 15 ottobre 2013 (Ud. 18 set 2013)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Patricelli ed altri
Urbanistica. Lottizazione abusiva ed esecuzione opere di urbanizzazione

Il percorso criminoso intrapreso con il frazionamento e la vendita dei terreni, attività già da sole sufficienti ad integrare il reato di lottizzazione abusiva, prosegue comunque con i successivi interventi che incidono sull'assetto urbanistico, perché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 18/09/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 1719
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 17953/2013
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARRA MARIANO N. IL 16/08/1969;
BARRA MARILENA N. IL 21/05/1973;
PADRICELLI CONCETTA N. IL 26/01/1936;
BARRA VINCENZO N. IL 02/02/1936;
avverso l'ordinanza n. 265/2013 Trib. Libertà di Napoli, del 14.03.2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ramacci Luca;
sentite le conclusioni del PG Dr. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha respinto il ricorso presentato nell'interesse di BARRA Mariano, BARRA Marilena, Concetta PADRICELLI e Vincenzo BARRA avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 28.1.2013 ed avente ad oggetto alcune aree interessate da lottizzazione abusiva. Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deducono la violazione di legge, assumendo che i giudici del riesame avrebbero errato nel ritenere la sussistenza del fumus del reato ipotizzato e del periculum in mora, in quanto i terreni interessati dall'intervento lottizzatorio, aventi una superficie di circa 24.000 mq, sono stati oggetto di donazione da parte dell'originario proprietario, BARRA Vincenzo, nell'anno 2000, alla moglie Concetta PEDRICELLI ed ai figli Mariano e Marilena, previo frazionamento approvato dall'UTE il 29.12.1994. Aggiungono che la successiva vendita a terzi era stata effettuata nel rispetto del lotto minimo previsto dalla legge e che nessuna opera di edificazione o urbanizzazione dell'area sarebbe stata da loro compiuta, non potendo certo rispondere dell'operato degli acquirenti. Rilevano, inoltre, che difetterebbe comunque la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, stante la natura essenzialmente dolosa del reato di lottizzazione abusiva e che, avuto riguardo al momento consumativo, sarebbe comunque maturata la prescrizione, considerando che la loro attività si sarebbe esaurita con il frazionamento e la successiva vendita dei terreni agli attuali proprietari.
3. Con un secondo motivo di ricorso denunciano il mancato rispetto dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza della misura reale, la quale avrebbe riguardato anche particelle non interessate dall'intervento lottizzatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Dalla descrizione della vicenda in esame ricavabile dal ricorso e dal provvedimento impugnato, unici atti ai quali, come è noto, questa Corte ha accesso, emerge, in sintesi, che l'area oggetto di sequestro, avente una superficie di 24.000 mq circa, è destinata "parte a viabilità di progetto e parte in standards di progetto con sigla urbanistica F3 as." (così, testualmente, a pag. 2 del ricorso).
Secondo i giudici del riesame, l'area in questione risulta frazionata in 21 distinte particelle di circa 600 mq ciascuna, attività che dava luogo ad una diffida da parte del responsabile del settore urbanistica del comune di Cardito a porre in essere altre attività tendenti alla trasformazione edilizia e diretta a BARRA Vincenzo, proprietario del terreno, il quale, a meno di un mese di distanza dalla notifica della diffida, effettuava la donazione ai congiunti delle 21 particelle.
Questi ultimi, a partire dal mese successivo, alienavano a terzi i lotti con atti stipulati innanzi al medesimo notaio con l'intervento di un unico procuratore speciale dei venditori, i quali proseguirono nell'alienazione dei lotti fino al dicembre 2002, nonostante il responsabile del settore urbanistica del comune di Cardito avesse emesso un'ordinanza di sospensione dei lavori ed il divieto di disporre dei suoli stante l'inizio di attività edilizie su alcune particelle.
5. La condotta così descritta, avuto riguardo alla destinazione urbanistica dell'area, alle dimensioni dei singoli lotti, nonché ai tempi e modalità delle alienazioni, costituisce pacificamente un'ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. mista, in quanto attuata attraverso il frazionamento e la vendita dei terreni e l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica od edilizia dell'area in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Va aggiunto che la destinazione urbanistica dell'area indicata in ricorso rende evidente l'illiceità del frazionamento effettuato ed irrilevante il generico riferimento al "lotto minimo" effettuato in ricorso.
6. Ciò posto, deve rilevarsi che i ricorrenti rivendicano la loro estraneità all'attività lottizzatoria sostanzialmente affermando che la loro condotta si sarebbe esaurita con la vendita dei lotti ed il reato configurabile sarebbe già travolto dalla prescrizione, cosicché appare necessario individuare il momento consumativo del reato.
Con orientamento ormai costante, la giurisprudenza di legittimità, superati i precedenti indirizzi interpretativi, qualifica il reato di lottizzazione abusiva come permanente e progressivo nell'evento (cfr. SS. UU. 24 aprile 1992, n. 4708) e tale affermazione è stata successivamente ribadita più volte (si vedano, ad es., Sez. 3, n.37472, 2 ottobre 2008; Sez. 3, n. 19732, 22 maggio 2007; Sez. 3, n. 38908, 24 novembre 2006) fornendo anche indicazioni per l'individuazione del momento in cui può dirsi cessata la permanenza, che non risulta agevole proprio per le diverse modalità con le quali può essere attuata la violazione.
Tralasciando di elencare i diversi arresti giurisprudenziali, appare invece opportuno richiamare la più recente giurisprudenza che, affrontando la questione con riferimento ad attività lottizzazione protrattesi in un arco temporale particolarmente vasto, consente di trovare adeguata soluzione anche al caso in esame.
Si è infatti chiarito che possono essere ascritte a tutti i partecipi della lottizzazione le condotte poste in essere anche da terzi che danno corso a interventi di urbanizzazione realizzati nell'interesse generale dei lotti, quali la realizzazione o il potenziamento di strade, fognature, altri servizi. Qualora, invece, si tratti di interventi effettuati da terzi su lotti distinti da quello dell'indagato, deve distinguersi la posizione di coloro che hanno dato corso alla lottizzazione (venditore - lottizzatore) e quella di coloro che hanno successivamente partecipato come acquirenti di specifici lotti. Mentre per i primi sussistono profili di responsabilità che discendono dalle condotte poste in essere dai singoli acquirenti, così che la permanenza del reato per il venditore-lottizzatore cessa solo col cessare delle ultime condotte altrui o con il verificarsi di interventi esterni che incidono sul reato (sequestro preventivo, intervento dell'ente territoriale competente), per i secondi, che non hanno dato causa alla lottizzazione nei termini fissati dall'art. 41 c.p., occorrerà di regola guardare alle condotte poste in essere dal singolo acquirente con riferimento al proprio lotto (così, testualmente, Sez. 3, n. 20671, 29 maggio 2012, cui si rinvia anche per i diffusi richiami ai precedenti).
Si è successivamente specificato che nella ipotesi di carattere plurisoggettivo del reato di lottizzazione abusiva, che implica nella quasi totalità dei casi la partecipazione di un venditore lottizzatore e di vari acquirenti, occorre applicare i principi generali vigenti in materia, per cui la permanenza continua per ogni concorrente sino a che perdura la sua condotta volontaria e la sua possibilità di far cessare la condotta antigiuridica dei concorrenti. Ne deriva: a) che il concorso del venditore lottizzatore permane sino a quando continua l'attività edificatoria eseguita dagli acquirenti nei singoli lotti edificatori; b) che il concorso degli acquirenti dei singoli lotti proseguirà nella sua permanenza sino a quando continuerà l'attività edificatoria nel proprio lotto e la realizzazione di opere di urbanizzazione nell'area interessata alla lottizzazione; non può invece il singolo acquirente rispondere dell'ulteriore attività edificatoria realizzata negli altri lotti (test. Sez. 3, n.21714, 5 giugno 2012, non massimata). Alla luce dei richiamati principi, pienamente condivisi dal Collegio, appare evidente che la tesi prospettata dai ricorrenti appare priva di consistenza, non potendo costoro separare la loro posizione, quali principali promotori ed attuatori dell'illecita lottizzazione, da quella degli acquirenti dei singoli lotti.
7. Deve pertanto nuovamente affermarsi il principio secondo il quale il percorso criminoso intrapreso con il frazionamento e la vendita dei terreni, attività già da sole sufficienti ad integrare il reato di lottizzazione abusiva, prosegue comunque con i successivi interventi che incidono sull'assetto urbanistico, perché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica.
Ciò posto, si osserva che, da quanto accertato dai giudici del riesame sulla scorta della documentazione in atti, risulta che l'allacciamento dei manufatti abusivi alla rete fognaria era stata effettuata da non più di due anni, il compattamento della sede stradale risaliva a sei o sette mesi prima ed i marciapiedi non erano ancora completati, così come una parte dei manufatti realizzati sui singoli lotti.
Risulta, dunque, del tutto corretta la individuazione di una condotta lottizzatoria ancora in atto ascrivibile a tutti gli indagati, invi compresi gli odierni ricorrenti.
8. Parimenti destituite di fondamento risultano le considerazioni svolte in ordine all'elemento soggettivo del reato. L'indirizzo interpretativo che propendeva per la natura dolosa del reato di lottizzazione abusiva (SS.UU. 28 febbraio 1990, n. 2720) risulta, infatti, da tempo superato sulla base di univoche decisioni successive che, valorizzando i contenuti di altra pronuncia della Sezioni Unite (SS.UU. 8 febbraio 2002, n. 5115), ritengono ora che la lottizzazione abusiva, negoziale e materiale, possa qualificarsi come reato colposo (Sez. 3, n. 17865, 29 aprile 2009; Sez. 3, n. 36940, 12 ottobre 2005; Sez. 3, n. 39916, 13 ottobre 2004).
Date tali premesse, si osserva come la condotta concretamente posta in essere dai ricorrenti sia stata correttamente valutata, anche sotto il profilo soggettivo, da parte dei giudici del riesame, risultando inequivocabile, dalla sequenza degli eventi e dalle modalità e tempistica di alienazione dei lotti, quantomeno la loro cosciente e volontaria partecipazione al piano lottizzatorio. 9. Anche l'infondatezza del secondo motivo di ricorso risulta palese. Il Tribunale ha compiutamente evidenziato le ragioni che giustificano il mantenimento della misura reale, individuandole nella necessità che la trasformazione urbanistica dell'area, non ancora completata, possa essere portata a compimento. Osservano inoltre i giudici del riesame che le esigenze di cautela sono rese ancor più evidenti dalla disinvoltura con la quale gli indagati hanno violato, in più occasioni, i sigilli ed hanno ricordato come le aree interessate dall'intervento lottizzatorio siano suscettibili di confisca obbligatoria.
Appare dunque del tutto corretto il mantenimento del sequestro anche sulle particelle che, secondo quanto sostenuto in ricorso, non sono state oggetto di frazionamento, avendo il Tribunale giustificato tale decisione considerando che l'intervento lottizzatorio ha determinato lo stravolgimento dell'assetto urbanistico dell'intera zona, così implicitamente riconoscendo la necessità di impedire che la condotta illecita già posta in essere possa interessare, in futuro, anche quelle parti di territorio non ancora compromesse.
Peraltro le ridotte dimensioni delle suddette particelle costituisce, pacificamente, una tra le situazioni che la giurisprudenza amministrativa e penale individuano come sintomatiche dell'intento lottizzatorio (cfr. Sez. 3, n.15643 del 15 aprile 2008, non massimata).
Non appare pertanto violato il principio di proporzionalità ed adeguatezza che, dettato dall'art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, la giurisprudenza di questa Corte è pressoché unanime nel riconoscere come applicabile anche alle misure cautelari reali, stante la estrema gravità dei fatti descritti nel provvedimento impugnato.
10. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2013