Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 8 marzo 2012

Schema di regolamento per l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Numero 01821/2012 e data 16/04/2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 marzo 2012


NUMERO AFFARE 00334/2012

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - ufficio legislativo.

 

Schema di regolamento per l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 17 febbraio 2012 prot. GAB–2012 – 0002834/UL, trasmessa con nota in pari data U. Prot. GAB-2012-0002836, pervenuta in Segreteria il 17 febbraio 2012, con la quale il predetto Ministero chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, Consigliere Bruno Mollica;

 

Premesso e considerato:

Nell’Adunanza del 16 novembre 2011 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha sottoposto all’esame della Sezione lo schema di regolamento per la gestione dei materiali da scavo, ai sensi dell’articolo 184 bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La Sezione ha espresso il proprio parere in data 24 novembre 2011 (n. 04278/2011) con le osservazioni enunciate nel parere medesimo.

Nel frattempo, l’articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” ha previsto che l’utilizzo delle terre e rocce da scavo sia regolamentato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge medesimo.

Espone l’Amministrazione che tale disposizione ha innovato in modo sostanziale il quadro normativo previgente e, in particolare, ha superato quanto disposto dall’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 in tema di abrogazione dell’articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per effetto dell’entrata in vigore del regolamento il cui schema era stato sottoposto all’attenzione della Sezione; ciò in quanto l’abrogazione dell’articolo 186 deve ora essere posto in relazione all’entrata in vigore della disciplina da adottare ai sensi dell’articolo 49 del decreto legge n. 1 del 2012 cit..

Espone altresì l’Amministrazione che sul punto si è espressa anche la Commissione XIII del Senato la quale, nell’esaminare il testo del decreto legge n. 1 del 2012 per il previsto parere ai fini della conversione in legge del decreto stesso, ha posto la condizione che sia chiarito l’effetto abrogativo nei confronti dell’articolo 186, che si avrà con l’approvazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 49 citato.

Riferisce pertanto la relazione illustrativa che si è preceduto ad una revisione dello schema di decreto a suo tempo sottoposto all’esame della Sezione allo scopo di renderlo conforme alla normativa vigente e di recepire le osservazioni espresse nell’Adunanza del 16 novembre 2011; in particolare, si evidenziano due sostanziali modifiche al testo precedente, e cioè, l’estensione della disciplina ai residui materiali lapidei anche non connessi alla realizzazione di un’opera (in adesione ad una delle osservazioni di questo Consesso) e lo stralcio della procedura semplificata prevista per i cosiddetti “piccoli cantieri”, oggetto di una successiva autonoma proposta di regolazione.

L’articolato risulta sostanzialmente conforme a quello proposto in precedenza, con alcune integrazioni e con recepimento delle pregresse osservazioni della Sezione.

II- Osserva in primo luogo il Collegio che il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta espresso dal Capo dell’Ufficio legislativo e non dal Ministro o da delegato dello stesso; neppure è cenno di nota interna che tale potere conferisca al Capo del predetto ufficio.

Nel richiamare l’attenzione dell’Amministrazione su tale punto, il Collegio è dell’avviso che il concerto sia ravvisabile nella specie nel presupposto dell’esistenza di delega ministeriale in merito.

Rileva altresì la Sezione che non risultano versate in atti le relazioni concernenti l’analisi tecnico normativa (A.T.N.) e l’analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.): si farà in proposito riferimento ai contenuti delle relazioni prodotte nel precedente procedimento.

Si prende inoltre atto di quanto chiarito in relazione alla abrogazione dell’articolo 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del d.lgs. n. 205 del 2010.

Il Collegio ritiene altresì di esprimere le seguenti osservazioni, di carattere prevalentemente formale, ulteriori rispetto a quelle già formulate in esito all’Adunanza del 16 novembre 2011:

1) nel preambolo del provvedimento: al primo visto, la citazione del decreto legislativo “n. 152 del 2006”va indicata per esteso; al primo considerato, primo alinea, terza riga, la parola “del” va sostituita con la parola “il”; all’ultimo visto, relativo alla comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, il periodo “ai sensi della citata legge n. 400 del 1988” va sostituito con “a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988”; il periodo “ed il relativo nulla osta n. DAGL 20/ del……” va espunto dal testo del provvedimento.

2) Nell’articolato: all’articolo 1, dopo la lettera b), si suggerisce di sostituire i puntini di ogni alinea con trattino e punto e virgola al termine del precedente alinea; alla lettera f), seconda riga, dalle parole “e/o” va espunta la lettera “e/”; alla lettera g), le parole “dell’Allegato1” vanno sostituite con le parole “degli Allegati 1 e 2”; alla lettera i), le parole “di cui alle colonne A e B Tabella” vanno sostituite con le parole “di cui alle colonne A e B della tabella”;

all’articolo 2, comma 1, quinta riga, le parole “s.m.i.” vanno indicate per esteso, e cioè con le parole “successive modifiche e integrazioni”;

all’articolo 4, lettera c), vanno aggiunte, a fine periodo, le parole “secondo i criteri di cui all’Allegato n. 3”; alla lettera d), fine periodo, va indicato “all’Allegato n. 4” anziché “nell’Allegato 4”;

all’articolo 5, comma 3, quarta riga, il periodo “di cui alle colonne A e B Tabella 1” va sostituito con le parole “di cui alle colonne A e B della Tabella 1”; al comma 4, quinta riga, le parole “s.m.i.” vanno sostituite con “successive modifiche e integrazioni”; al comma 5, decima riga, le parole “Titolo V parte Quarta” vanno integrate con le parole “della”, e cioè, “Titolo V della parte Quarta”;

all’articolo 7, comma 1, seconda riga, la parola “conservate” va sostituita con la parola “conservati”;

all’art. 9, comma 1, seconda riga, le parole “l’esecutore” vanno sostituite con le parole “l’indicazione dell’esecutore”;

all’articolo 10, comma 6, seconda riga, l’espressione “152/2006”va sostituita con “152 del 2006”;

all’articolo 11, comma 3, vanno aggiunte, a fine periodo, le parole “pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n………… del………

III- Ciò posto e considerato che lo schema di regolamento appare coerente con l’impianto della normativa primaria di riferimento, va espresso parere favorevole all’ulteriore corso del procedimento, con le osservazioni di cui ai punti precedenti.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione all’ulteriore corso dello schema di regolamento in oggetto.

 





L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Bruno Mollica Giuseppe Faberi








IL SEGRETARIO

Massimo Meli