Cass. Sez. III n. 36830 del 12 ottobre 2011 (Ud. 22 set. 2011)
Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Alberti
Rifiuti. Liquami costituiti da deiezioni animali provenienti da allevamento zootecnico

I liquami costituiti dalle deiezioni animali provenienti da un allevamento zootecnico rappresentano, per qualità e quantità, un dato significativo della pericolosità per l’ambiente e la salute delle persone che può derivare dallo svolgimento di tale attività e richiede pertanto, da parte dei soggetti preposti, la predisposizione di ogni necessario accorgimento atto ad evitare sversamenti, anche accidentali, dei liquami prodotti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale

 

 

Composta dagli lll.mi Sigg.:

 

Dott. Claudia SQUASSONI

Dott. Mario GENTILE

Dott. Renato GRILLO

Dott. Silvio AMORESANO

Dott. Luca RAMACCI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da ALBERTI Iole e ALBERTI Alex

    avverso la sentenza n. 5278/2009 Tribunale di Bergamo, del 20/09/2010

    visti gli atti, la sentenza e il ricorso

    udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

 

Con sentenza in data 20 settembre 2010, il Tribunale di Bergamo – Sezione Distaccata di Clusone, condannava ALBERTI Iole e ALBERTI Alex alla pena dell’ammenda per violazione dell’articolo 256, comma primo lettera a) D.Lv. 152\06, per avere riversato in un corso d’acqua superficiale rifiuti liquidi consistenti in liquami zootecnici provenienti da una vasca di raccolta ubicata all’interno dell’azienda di loro pertinenza.

 

Avverso tale decisione i predetti proponevano atto di appello, qualificato come ricorso per cassazione, deducendo che la decisione era fondata esclusivamente sulla circostanza che la vasca ove era contenuto il liquame, non autorizzata, aveva caratteristiche costruttive tali da non impedire la tracimazione dei liquami, cosicché la predisposizione di un apposito muro di contenimento sul bordo avrebbe potuto impedire eventi quali quello verificatosi e ciò nonostante le affermazioni del teste indotto dall’accusa deponessero in senso contrario, non avendo questi potuto escludere che la tracimazione poteva non essere impedita anche dalla presenza di un siffatto accorgimento.

 

Aggiungevano che l’evento si era verificato a causa della rottura accidentale di un tubo utilizzato per l’afflusso dell’acqua destinata all’abbeveraggio dei capi di bestiame, che aveva provocato l’innalzamento del livello dei liquami raccolti nella vasca e la successiva fuoriuscita e che mancava ogni correlazione tra la mancanza del muro dei contenimento e la fuoriuscita dei liquami.

 

Insistevano, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

 

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

Il ricorso è infondato.

 

Va premesso che lo svolgimento della vicenda e la qualificazione giuridica dei fatti non sono in contestazione.

 

Il giudice di prime cure ha accertato, in fatto, che personale di polizia, allertato dalla segnalazione di una moria di pesci e la presenza di acqua sporca in un torrente, era risalito all’azienda dei ricorrenti ove accertava la tracimazione della vasca di raccolta dei liquami ancora in atto.

 

Tale evento veniva attribuito dagli imputati alla rottura accidentale della conduttura utilizzata per l’abbeveraggio dei vitelli.

 

Il fatto veniva qualificato come immissione di rifiuti liquidi in acque superficiali in violazione dell’articolo 256, comma primo, lettera a) D.Lv. 152\06.

 

Ciò premesso, occorre rilevare che il giudice, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla circostanza della mancanza di un idonea delimitazione della vasca mediante un muro idoneo ad innalzarle il bordo posto a livello del terreno, ma ha considerato tale situazione come una delle cause della tracimazione, valorizzando l’ulteriore circostanza della costruzione del muro successivamente all’accertamento dei fatti.

 

Oltre ai profili di colpa implicitamente rilevati nella utilizzazione di una vasca di raccolta dei liquami aventi caratteristiche costruttive quali quelle indicate, che non tenevano conto della possibilità di eventi prevedibili, quali il repentino innalzamento del livello dei liquami, il giudice ha considerato anche la prevedibilità della rottura accidentale di una conduttura.

 

Da ciò consegue che la valutazione della condotta posta in essere dagli imputati effettuata dal giudice di prime cure appare immune da censure.

 

Invero i liquami costituiti dalle deiezioni animali provenienti da un allevamento zootecnico rappresentano, per qualità e quantità, un dato significativo della pericolosità per l’ambiente e la salute delle persone che può derivare dallo svolgimento di tale attività e richiede pertanto, da parte dei soggetti preposti, la predisposizione di ogni necessario accorgimento atto ad evitare sversamenti, anche accidentali, dei liquami prodotti.

 

La necessità di adottare tutte le misure preventive, tecniche ed organizzative, atte ad evitare simili eventi esclude, inoltre, che la accidentale rottura di una conduttura possa costituire un evento imprevedibile ascrivibile ad ipotesi di caso fortuito.

 

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

 

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

 

Così deciso in Roma il 22 settembre 2011

 

 

Il Consigliere Estensore Il Presidente

(Dott. Luca RAMACCI) (Dott. Claudia SQUASSONI)

 

 

 

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