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SEZ. 1       SENT.  43202  DEL 19/12/2002  (UD.08/11/2002)        RV.  222946
     PRES. Gemelli T                  REL. Gironi EG              COD.PAR.325
     IMP. Romanisio        PM. (Diff.) Veneziano GA                         
602005  REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI  SEDIZIOSE  E  PERICOLOSE  - Disturbo delle occupazioni o del  riposo delle persone - Esercizio di autodromo con superamento dei valori-limite  della  rumorosita' - Sussistenza del reato - Esclusione - Ragione.                                                           
COD.PEN ART. 659                                                            
L. DEL 24/11/1981 NUM. 689 ART. 9                       *COST.              
L. DEL 26/10/1995 NUM. 447 ART. 10                                          
 

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 Il  superamento  dei valori-limite di rumorosita' prodotto nell'attivita' di  esercizio  di  un autodromo non integra la fattispecie prevista dal primo comma  dell'art.  659  cod.  pen., ma quella indicata nel secondo comma dello stesso  articolo, che e' depenalizzata per effetto del principio di specialita'  di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, data l'identita' dell'illecito  previsto  da quest'ultima disposizione e di quello previsto dall'art. 10,  comma  2, della legge n. 447 del 1995, che e' sanzionato solo in via amministrativa,  residuando  un circoscritto ambito di applicazione della norma penale  ai  soli casi di violazione, nell'esercizio di professioni o mestieri rumorosi,  di  disposizioni  o prescrizioni diverse da quelle disciplinanti i limiti  di  emissioni o immissioni sonore (ad es., orari consentiti, adozione di particolari accorgimenti e simili).