TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 340 del 25 marzo 2008
Rumore. Rumore ferroviario

La previsione di limiti di immissione entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, non comporta l'inderogabile necessità di procedere ad una nuova zonizzazione di tutte le aree ad esse adiacenti, in quanto, in base alla normativa statale, all'interno delle fasce di pertinenza si verifica una deroga ai limiti di livello sonoro propri della zona
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 58 del 2000, proposto da:
Belotti Pier Umberto, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Leali, Riccardo Vescia, Denis Campana, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Brescia, via Malta, 12;


contro

Comune di Carobbio degli Angeli, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Bendinelli, Mario Benedetti, con domicilio eletto presso Luciano Bellini in Brescia, via V. Emanuele II, 60;


nei confronti di

Immobiliare F.A.R. Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Severgnini, Vincenzo Cugno Garrano, Giacomo Radici, con domicilio eletto presso Giovanni Carzeri in Brescia, via V. Emanuele II,60;


per l'annullamento

della deliberazione consiliare 29 settembre 1999, n. 40, concernente l’esame delle osservazioni e opposizioni all'aggiornamento e revisione al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale e definitiva approvazione, nonchè di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali.




Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carobbio degli Angeli;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Immobiliare F.A.R. Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/02/2008 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Torna avanti questo Tribunale quella vicenda, un tempo esaminata e già definita in prime cure, da cui è conseguito l’annullamento dell’impugnata delib. C.C. n. 40 del 29.09.1999 nella parte in cui si assegnava una particolare classificazione (IV) ad una puntuale porzione del territorio comunale di Carobbio degli Angeli ex l.. 447/95 (DPCM 01.03.1991 – DPCM 14.11.1997) ed ex dpr 18.11.1998 n. 459.

Al tempo, invero, il ricorrente lamentava che la detta specifica zona de qua non avesse le caratteristiche antropomorfiche per essere assegnata alla classe IV e che, perciò, dovesse restare assegnata, come per il passato, alla classe III, in quanto non qualificata da intenso traffico veicolare, da eccessiva densità di popolazione, da massiccia presenza di attività terziarie e da varie macro-infrastrutture.

I motivi di ricorso prospettati erano i seguenti:

a – violazione del DPCM 1 marzo 1991 e della deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 1993 n. 5/37724;

b – eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, possedendo le aree poste a nord ed a sud della linea ferroviaria distinte caratteristiche;

c – eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, in quanto la reiezione dell’osservazione presentata non recherebbe puntuale indicazione delle ragioni per cui è stata disattesa;

d – eccesso di potere sotto il profilo della contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà e, in particolare, con la precedente classificazione dell’area in classe III.

Come già premesso, l’esito del ricorso fu favorevole al ricorrente che è proprietario di un’abitazione situata a sud della linea ferroviaria: in relazione di estrema prossimità spaziale, non occasionale, all’area in questione.

In particolare il ricorso veniva accolto, in via assorbente, con riferimento al primo dei su dedotti vizi.

Tuttavia il Consiglio di Stato, in accoglimento della relativa eccezione, annullava in rito la sentenza di questo Tribunale con rinvio al medesimo per la trattazione ex novo della inerente enunciata questione: già come sopra ponderata in prima cure.

Ed invero, ciò è conseguito per la rilevata mancanza di notifica del ricorso medesimo all’immobiliare FAR srl, ritenuta controinteressata.

Si tratta dunque di ripronunciarsi nel merito del ricorso stesso, pur ad intervenuta esecuzione delle incombenze istruttorie nel frattempo assegnate e alla luce dei contenuti del contraddittorio, nel contempo instaurato, per disposto dello stesso Consiglio di Stato.

A tale ulteriore riguardo il Collegio, espletata la fase dibattimentale orale all’Udienza Pubblica del 7.02.2008, premette che il Comune non ha prodotto la relazione, al tempo, richiesta. Tale dato è tuttavia ininfluente e a nulla vale l’attività di speculazione aerea allegata dalla controinteressata, poiché non dirimente nei contenuti fotografici: ciò in ragione della relativa scarsa incidenza grafica che finisce col rappresentare, al più, qualche non del tutto evidente costruzione postuma rispetto alla data di adozione della delibera impugnata.

Del resto il Tribunale non può, in questa sede, essere chiamato a giudicare sulla legittimità o meno di un atto in relazione al mero trascorrere del tempo.

Ed invero nel presente giudizio non può che tenersi conto delle sole circostanze di fatto e di diritto sussistenti al tempo della adozione dell’atto sottoposto a scrutinio (v. ex multis TAR Toscana, 1^ Sez. 522/04; TAR Basilicata 307/04; TAR Brescia 1843/04, 334/02; TAR Sicilia CT Sez. III n. 34/03; CdS sez. VI 1459/02, Sez. V 1268/94, CGA Reg. Sic. 358/96 etc).

Tanto premesso, il Collegio è dell’opinione che il ricorso sia fondato, in via assorbente, ancora con riguardo al primo motivo di ricorso.

Ed invero non si ha ragione di andare di diverso avviso rispetto a quanto concluso, con la iniziale sentenza di prime cure, annullata, con rinvio, ma per sole ragioni d’insufficiente contraddittorio.

Con il detto primo motivo si deduceva la violazione e la falsa applicazione del DPCM 01.03.91 e della delib. GRL 25.06.93 n. 5/37724.

Non resta perciò che riportare le relative argomentazioni di cui alla prima statuizione facendole, al contempo, proprie quale motivazione del già sopra dedotto assorbente accoglimento:

“Invero oggetto della controversia è l'interpretazione della natura delle prescrizioni sui valori limite assoluti di immissione introdotti dal DPR 18 novembre 1998, n. 459, recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

Il Comune, nella deliberazione impugnata e nelle difese prodotte, sostiene che a tali disposizioni debba essere attribuito il significato di imporre una zonizzazione del territorio comunale conforme ai limiti prescritti per le fasce di pertinenza di 250 m. dalla linea di mezzeria dei binari.

Conseguentemente, per effetto di tale normativa, afferma il Comune, è risultata caducata l'originaria previsione della delibera della Giunta regionale del 25 giugno 1993, n. 5/37724, il cui punto 4.2.2. ammetteva espressamente che, in relazione all'intensità ed al tipo di traffico ed alle caratteristiche specifiche della linea ferroviaria, non doveva necessariamente essere adottata la classe IV per le aree ad essa adiacenti.

Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal Comune, la previsione di limiti di immissione entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, non comporta l'inderogabile necessità di procedere ad una nuova zonizzazione di tutte le aree ad esse adiacenti, in quanto, in base alla citata normativa statale, all'interno delle fasce di pertinenza si verifica una deroga ai limiti di livello sonoro propri della zona (cfr. per un'analoga fattispecie, anche se relativa alle fasce di pertinenza della viabilità stradale, Tar Trentino Alto Adige, Trento, 20 dicembre 2004, n. 419).

Ciò risulta evidente anche dall’esame della normativa regionale successivamente intervenuta che, senza effetto innovativo, ha riconfermato espressamente tale principio.

In particolare l'art. 2, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13, recante "Norme in materia di inquinamento acustico", nel demandare alla Giunta regionale il compito di definire, con proprio provvedimento, i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale, alla lett. e), stabilisce che non possono essere comprese in classe inferiore alla IV, per le distanze inferiori a cento metri, le aree che si trovino all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, con la specificazione tuttavia che tale prescrizione vale solo per le linee ferroviarie di grande comunicazione.

Inoltre la deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2002, n. 7/9776, recante l'approvazione del documento «Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale», pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 15 luglio 2002, n. 29, ha espressamente riprodotto, dando quindi atto dell’insussistenza di una portata innovativa della normativa statale sopravvenuta, le indicazioni già contenute nella deliberazione della Giunta regionale del 25 giugno 1993, n. 5/37724. La tesi del Comune secondo cui il DPR 18 novembre 1998, n. 459 avrebbe comportato, sul punto specifico, la caducazione della deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 1993, n. 5/37724, risulta pertanto priva di fondamento.

Il paragrafo 2.2, chiarisce infatti che l'allegato A del DPCM 14 novembre 1997, indica la classe IV per le aree poste in prossimità di linee ferroviarie, ma che tuttavia ciò non esclude che, in prossimità delle suddette infrastrutture, possano essere assegnate le classi V e VI, qualora esistano o siano previsti insediamenti industriali o centri commerciali, oppure, come nel caso di linee ferroviarie locali, possa, invece, essere attribuita la classe III se le caratteristiche delle aree vicine all’infrastruttura ferroviaria e quelle del traffico che si svolge sulla stessa lo rendono possibile; fermo restando che per le sole linee ferroviarie di grande comunicazione, per le quali si ha presenza di traffico ferroviario anche in periodo notturno, non può essere determinata una classe inferiore alla IV nella fascia di territorio distante meno di cento metri dalla linea ferroviaria.

Con indicazione ancor più di dettaglio, viene inoltre precisato che, in linea generale, non è necessario che tutte le aree in prossimità di linee ferroviarie siano poste esclusivamente in classe IV, dovendo essere valutata l'intensità e il tipo di traffico, le caratteristiche specifiche di utilizzo della linea e quelle insediative delle aree ad essa più prossime, con la conseguenza che può essere adottata la classe lll e quindi non necessariamente la IV, nel caso si tratti di linee con un piccolo numero di transiti in periodo diurno e quasi in assenza di traffico ferroviario in periodo notturno.

Risulta pertanto evidente che la deliberazione impugnata, fondandosi sul diverso ed erroneo presupposto che fosse inderogabilmente necessaria la classificazione alla classe IV è incorsa nei vizi di violazione del DPCM 1 marzo 1991 e della deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 1993, n. 5/37724.

In definitiva il ricorso deve essere accolto in quanto risultano fondate le censure di cui al relativo primo motivo con assorbimento degli ulteriori, in quanto la corretta classificazione delle aree adiacenti la linea ferroviaria non può prescindere da una profonda valutazione delle caratteristiche specifiche di utilizzo della linea (che il ricorrente, allegando un pacifico prospetto riepilogativo, afferma destinata al traffico locale e non interessata da percorrenze notturne, senza che sul punto vi sia stata contestazione da parte del Comune) e di quelle insediative delle aree ad essa più prossime, escludendo ogni automatismo rispetto ai parametri dei limiti di immissione previsti dal DPR 18 novembre 1998, n. 459, entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie. Queste, infatti, non costituiscono elementi della zonizzazione acustica del territorio ma si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo gli ordinari criteri, venendo a realizzare delle “fasce di esenzione” relative alla rumorosità prodotta dal traffico dell’infrastruttura”.

In ragione – ancora una volta – della specificità delle questioni trattate e della non sufficiente chiarezza della normativa al momento dell’adozione delle deliberazioni impugnate, sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia – definitivamente ripronunciando, si accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla, in parte qua, la deliberazione consiliare 29 settembre 1999 n. 40 recante esame delle osservazioni ed opposizioni all’aggiornamento e revisione al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale e definitiva approvazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 07/02/2008 con l'intervento dei Magistrati:



Sergio Conti, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere, Estensore

Gianluca Morri, Primo Referendario







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/03/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO