TAR Campania (NA) Sez. V n.8035 del 30 dicembre 2016
Rumore.Ordinanza contingibile ed urgente

In tema di ordinanza contingibile ed urgente emessa alla stregua dell'art. 50, co. 5, del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, della legge 447/1995 la normativa di settore è al riguardo eloquente; essa, infatti, sancisce esplicitamente che in presenza di una situazione di eccezionale necessità ed urgenza, legata all'inquinamento acustico, il sindaco, per salvaguardare la salute pubblica o l'ambiente, può disporre il ricorso a speciali forme di contenimento e addirittura di abbattimento delle emissioni sonore, compresa l'inibitoria, parziale o totale, di una determinata attività. Nell'intento del legislatore, in armonia con la "categoria generale" di appartenenza, la misura ex art. 9 dev'essere connotata da temporaneità, per cui la sua efficacia è provvisoria, potendo al massimo persistere finché il pericolo (imprevedibile) non sia cessato: il termine, anche quando non venga indicato nell'ordinanza sotto la forma di una data certa, può comunque ritenersi individuato implicitamente nel superamento della situazione eccezionale.


Pubblicato il 30/12/2016

N. 06035/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04375/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4375 del 2015, proposto da:
Società Beneventana Conglomerati, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato C.F. FRTMCL68P14H703J, con domicilio eletto presso Biagio Matera in Napoli, via Duomo N.61;

contro

Comune di Airola in Persona del Sindaco P.T., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Riviezzo C.F. RVZSLV54S11A110X, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, p.zza Municipio,64 c/o Tar Campania;
Arpac, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Uccello C.F. CCLCST70P62F839T, Carla D'Alterio C.F. DLTCRL79E52F839Q, con domicilio eletto presso Cristina Uccello in Napoli, via Vic.S.Maria del Pianto C.P.T.1;
Regione Campania in Persona del Presidente P.T. non costituito in giudizio;

nei confronti di

Andrea Caccavale, Antonio Caccavale, Pasquale Vigliotta non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza n.34 del 28.08.2015 notificata il successivo 01.09.2015 con la quale il Sindaco del Comune di Airola ha ordinato alla Società ricorrente l'immediata sospensione dell'attività sulla base di presunte emissioni sonore eccedenti i limiti di legge e di tutti gli altri atti connessi e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Airola in Persona del Sindaco P.T. e di Arpac;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Sindaco del Comune di Airola ha imposto alla società ricorrente la sospensione immediata dell'attività svolta ˗ consistente nella produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, nonché di prodotti derivati dalla frantumazione delle pietre calcaree ˗ per via delle emissioni sonore sprigionate oltre il limite consentito dalla normativa di settore. L'atto, inoltre, è volto ad intimare alla società l'adozione di ogni accorgimento necessario ad adeguare le emissioni rumorose ai parametri di legge.

Si tratta di un'ordinanza contingibile ed urgente, adottata ai sensi dell'art. 50, co. 5, del d.lgs. 267 del 2000 e dell'art. 9, co. 1, della L. 447 del 1999.

Invero, la deliberazione sindacale si colloca in una vicenda giuridica più articolata: essa interviene a seguito di una pronunzia giurisdizionale, la sent. 3392/2015 con cui il TAR Campania - Napoli ha annullato una precedente analoga ordinanza per incompetenza del Responsabile del Servizio.

La società Ben. Con. ha dedotto, a sostegno della propria domanda, una serie di motivi, così sintetizzabili:

- Carenza di potere, trovandosi l'impianto di frantumazione ricompreso in gran parte nel Comune di Arpaia, non in quello di Airola.

- Insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 50, co. 5, del d.lgs 267/2000, non solo per la mancanza dell'urgenza e dell'imprevedibilità, ma ancor prima per lo sforamento di "materia" (sanità e igiene pubblica).

- L'ordinanza si fonderebbe su una presunzione erronea circa la statuizione del TAR in ordine alla validità dell'accertamento effettuato dall'ARPAC.

- Inadeguatezza (anzi illegittimità) del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune, su cui sono parametrate le valutazioni dell'ARPAC, per la mancata previsione di una fascia di decadimento acustico, di una zona-cuscinetto, richiesta dall'art. 4, co. 1, lett. a, della L. legge 447/'95; di qui l'illegittimità in via derivata degli atti applicativi. In mancanza, poi, di un valido Piano di zonizzazione acustica verrebbe in rilievo il diverso limite predisposto dal decreto 1° marzo 1991, limite questo rispettato dalla Ben. Con. s.r.l..

- Violazione degli artt.7 ss. della L. 241/1990, formalmente rispettati, ma nella sostanza disattesi dacché la società Ben. Con. non sarebbe stata effettivamente posta nella condizione di "contraddire" in sede di istruttoria.

- Dubitabilità dei rilievi ARPAC per la presenza di numerose sorgenti sonore, fra loro concorrenti nella determinazione dell'inquinamento acustico (strada, stazione ferroviaria, ecc.).

- Violazione ulteriore della L. 447 del 1995 laddove l'amministrazione comunale, a fronte di una ben definita situazione fattuale (contatto diretto di aree connotate da un notevole divario di emissioni acustiche consentite), avrebbe dovuto adottare, più opportunamente, un piano di risanamento (ex art. 7), tenendo conto della destinazione d'uso preesistente al piano, come prescrive l'art 4 co. 1.

Nel costituirsi in resistenza, il Comune di Airola ha eccepito l'infondatezza del ricorso, difendendo la legittimità dell'ordinanza sindacale e chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Anche l'ARPAC si è costituita in giudizio, chiedendo la propria estromissione dal giudizio e concludendo comunque per il rigetto del ricorso.

All’udienza del 20.12.2016 sulle conclusioni delle parti presenti la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare la richiesta di estromissione formulata dall’A.r.p.a.c. – Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Campania. La richiesta, come già condivisibilmente statuito da questa Sezione nel richiamato precedente, non può trovare accoglimento, atteso che “il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base dell’indagine fonometrica eseguita dall’A.r.p.a.c. (peraltro, espressamente impugnata dalla ricorrente). Ne consegue che l’A.r.p.a.c. non può considerarsi estranea all’esito del presente giudizio, avendo contribuito alla istruttoria che ha portato alla adozione del provvedimento gravato”.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.

Meritevole di condivisione si presenta la complessiva doglianza di insufficiente motivazione e carenza istruttoria riguardo a due significativi rilievi.

Per un verso, come già emerso in sede cautelare, viene in rilievo un profilo di deficit giustificativo dell’impugnato provvedimento in relazione al canone decisionale della proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che, in presenza di una complessa situazione fattuale diacronicamente connotata da peculiari vicende di modificazione dell’assetto edilizio-urbanistico, viene direttamente imposta l’impattante misura della immediata sospensione dell’attività industriale senza alcuna valutazione in ordine alla concreta percorribilità di progressive e graduali forme di bilanciata riduzione del segnalato fenomeno.

Per altro verso ed in riferimento al tipo di provvedimento, l'atto adottato dal Sindaco è un'ordinanza contingibile ed urgente emessa alla stregua dell'art. 50, co. 5, del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, della legge 447/1995. La normativa di settore è al riguardo eloquente; essa, infatti, sancisce esplicitamente che in presenza di una situazione di eccezionale necessità ed urgenza, legata all'inquinamento acustico, il sindaco, per salvaguardare la salute pubblica o l'ambiente, può disporre il ricorso a speciali forme di contenimento e addirittura di abbattimento delle emissioni sonore, compresa l'inibitoria, parziale o totale, di una determinata attività. Nell'intento del legislatore, in armonia con la "categoria generale" di appartenenza, la misura ex art. 9 dev'essere connotata da temporaneità, per cui la sua efficacia è provvisoria, potendo al massimo persistere finché il pericolo (imprevedibile) non sia cessato: il termine, anche quando non venga indicato nell'ordinanza sotto la forma di una data certa, può comunque ritenersi individuato implicitamente nel superamento della situazione eccezionale.

Nel caso in esame, le emissioni sonore della società Ben. Con. superano sia la soglia prevista per il perimetro abitativo (zona-aree protette, nel piano comunale di zonizzazione acustica), sia quella predisposta per la zona in cui lo stabilimento è collocato (zona-aree industriali nel predetto piano). Ora, se il secondo rilievo fotografa la sussistenza di un comportamento, da parte dell'azienda, non conforme alle prescrizioni comunali, la prima constatazione impone una valutazione più complessa. In questo caso il discorso sullo sforamento del limite massimo consentito e del valore differenziale di immissione non può non involgere il problema della totale assenza di una zona-cuscinetto, in grado di attutire i suoni nel passaggio ad un'area particolarmente "sensibile", qual è quella deputata all'insediamento urbano.

Si assiste dunque ad una carenza strutturale, dal momento che il piano di zonizzazione del Comune di Airola, in violazione dell'art. 4 della legge quadro sull'inquinamento acustico, non prevede alcuna fascia intermedia di decadimento acustico; deve pertanto escludersi che, a fronte di un tale quadro fattuale, possa ricorrere effettivamente una situazione eccezionale, imprevedibile, a cui far fronte con lo strumento, straordinario, dell'ordinanza contingibile ed urgente. In altre parole, per quanto i macchinari adoperati dalla Ben. Con. s.r.l. possano dirsi obsoleti, non appare corretto il ricorso ad un potere extra ordinem per neutralizzare un fenomeno di inquinamento acustico scaturito in (larga) parte da un'inadempienza della stessa amministrazione, un fenomeno pertanto prevedibile. In tal senso emerge il profilo di carenza istruttoria e motivazionale nell’atto de quo laddove manca ogni riferimento all’omessa considerazione circa la predisposizione di un piano di risanamento di più ampio respiro, in linea con l'art. 4, co. 1, lettera a, della L. 447 del 1995, piuttosto che adottare una misura di definitiva inibizione dell’attività in quesitone.

Per tali ragioni il ricorso va accolto con annullamento dell’atto impugnato, fatte salve le future ed ulteriori determinazioni amministrative al riguardo, le quali peraltro dovranno comunque tener conto del contestato profilo giuridico-fattuale per cui parte dell’opificio (e segnatamente l’impianto di frantumazione) ricade sul territorio del comune di Arpaia.

Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Primo Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Carlo Buonauro        Santino Scudeller