Corte Costituzionale sent.246 del 28 giugno 2006
giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, lettera c), e comma 5; 2, comma 1, lettere k) ed o); 3, comma 1, lettera c); 16, commi 1, 6 e 7; 20, comma 1; 21 e 22, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 25 febbraio 2005 depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2005.
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, lettera c), e comma 5; 2, comma 1, lettere k) ed o); 3, comma 1, lettera c); 16, commi 1, 6 e 7; 20, comma 1; 21 e 22, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 25 febbraio 2005 depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2005.
Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l'avvocato dello Stato Filippo Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna.
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto notificato il 25 febbraio 2005 e depositato il successivo 7 marzo, ha impugnato l'art. 1, comma 3, lettera c), e comma 5, l'art. 2, comma 1, lettere k) e o), l'art. 3, comma 1, lettera c), l'art. 16, commi 1, 6 e 7, l'art. 20, comma 1, l'art. 21, l'art. 22, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia).
L'art. 1, comma 3, prevede che «nel perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali: […] c) definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività di cui al comma 2».
Sostiene il ricorrente che la compatibilità ambientale rientra nella tutela dell'ambiente, assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Le emissioni inquinanti non avrebbero rilievo né paesaggistico né territoriale, e dunque non sussisterebbe al riguardo alcuna competenza regionale.
Sempre secondo quanto si espone nel ricorso «se poi fosse individuata una qualche competenza concorrente della Regione, sarebbero stati violati i principi fissati dalla legge statale», dal momento che l'art. 69, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), conserva allo Stato la «determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale».
L'art. 1, comma 5, della legge regionale impugnata, nell'individuare le fonti rinnovabili di energia, si discosterebbe dalla definizione di tali fonti contenuta nella direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), così violando l'art. 117, primo comma, della Costituzione.
La disposizione regionale contrasterebbe, altresì, con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto non risulterebbe adeguata ai principi fondamentali dettati dallo Stato, il quale, nell'art. 2, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), emanato in attuazione della direttiva 2001/77/CE, avrebbe già individuato le fonti di energia rinnovabili. La disposizione censurata, inoltre, avrebbe «sconfinato nell'ambito dei principi fondamentali».
Con l'art. 2, comma 1, lettera k), la Regione si sarebbe attribuita le competenze in ordine al rilascio dell'intesa di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale); tale intesa, invece, in base alla suddetta disposizione, dovrebbe intervenire con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In tal modo, risulterebbe violato il terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, perché la norma statale richiamata costituirebbe un principio fondamentale, in quanto rivolta ad assicurare la fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale.
La medesima disposizione oggetto di censura, inoltre, richiama gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 3, vale a dire «gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno interno».
La norma, per questa parte, violerebbe i principi fissati dall'art. 1, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), il quale attribuisce allo Stato la competenza a «garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia» (lettera a) e ad «assicurare la economicità dell'energia offerta ai clienti finali», e cioè proprio le finalità in vista delle quali la norma impugnata avrebbe assegnato la competenza alla Regione.
Sarebbe violato anche il comma 4, in particolare la lettera d), della citata legge statale, che attribuisce sempre allo Stato le competenze per assicurare la adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio in modo che si raggiungano standard di sicurezza e di qualità del servizio nella distribuzione e disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale.
Sarebbero infine violati anche i commi 7 e 8 dell'art. 1 della medesima legge n. 239 del 2004 «nelle molteplici disposizioni rivolte a garantire, insieme alla programmazione di settore, l'efficienza e l'equilibrio della rete nazionale».
È impugnato, inoltre, l'art. 2, comma 1, lettera o), della legge regionale n. 26 del 2004, il quale attribuisce alla Regione «l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di energia e di misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati».
Ad avviso del ricorrente, tale disposizione contrasterebbe con il principio fondamentale posto dall'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), il quale attribuisce agli enti locali l'attività «di indirizzo, di vigilanza e di programmazione e controllo sulle attività di distribuzione».
Inoltre, l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale assegnando alle Province la competenza per le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, violerebbe anch'esso un principio sancito dall'art. 14 del d.lgs. n. 164 del 2000, il quale, al comma 2, stabilisce che «per enti locali, ai sensi del primo comma, si debbono intendere i comuni, unioni di comuni e comunità montane».
Il ricorrente censura, altresì, l'art. 16, della legge regionale, il quale, se al comma 6, correttamente attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare in ordine alla «organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della presente legge», tuttavia, al comma 7 dispone che «sino all'entrata in vigore dei regolamenti locali» anche ai procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali si applicano i regolamenti regionali.
La norma contrasterebbe con l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Secondo quanto affermato dalla Corte, il riparto del potere regolamentare sarebbe strutturato rigidamente e l'enumerazione tassativa delle competenze porterebbe «ad escludere la possibilità di dettare norme suppletive, da chi non è titolare del potere corrispondente, in attesa che provveda chi ne ha la competenza».
È impugnato anche l'art. 20, comma 1, della legge regionale il quale disciplina direttamente la possibilità di mettere fuori uso gli impianti di generazione di energia elettrica superiori a 10 MVA, in modo non conforme alla normativa statale di principio, così violando l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La messa fuori uso degli impianti, infatti, sarebbe disposta in funzione della sicurezza della rete nazionale e secondo tempi e procedimenti che ne debbono garantire l'equilibrio e l'efficienza, i quali sarebbero necessariamente di competenza statale in quanto dovrebbero essere gli stessi su tutto il territorio nazionale. Ed infatti, l'art. 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, disciplina il procedimento di competenza statale a tal fine necessario.
L'Avvocatura censura, poi, l'art. 21, della legge regionale il quale prevede la stipulazione di intese con lo Stato al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica regionale e quella nazionale.
Il ricorrente sostiene che, se alla norma dovesse essere attribuito «il solo effetto di autorizzare gli organi regionali alla stipulazione, non sorgerebbero problemi di legittimità costituzionale». Se, invece, la stessa norma fosse interpretata come disciplina sostanziale della materia, essa sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), «poiché interferisce sull'ordinamento […e…] sulla organizzazione dello Stato ponendo norme di procedimento per l'esercizio di funzioni statali».
Essa violerebbe, altresì, il principio fondamentale fissato nell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7 del 2002, «dove l'intesa è prevista con la Conferenza permanente per quanto riguarda la sicurezza e la garanzia della necessaria copertura del fabbisogno nazionale, e con la Regione interessata solo per i singoli procedimenti di autorizzazione».
Per ragioni analoghe è impugnato, infine, l'art. 22, comma 4, della legge regionale. Secondo il ricorrente, «se il suo effetto non fosse solo quello di autorizzare gli organi regionali alla stipulazione delle intese che vi sono previste, la norma violerebbe gli stessi principi richiamati sopra perché, incidendo sull'ordinamento e la organizzazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, che ha competenza nazionale, attribuirebbe alla Regione competenza in una materia che investe l'intero territorio nazionale, quale è quella individuata attraverso il richiamo del primo comma dello stesso art. 22, materia che è necessariamente sottratta alla singola Regione».
2. – In prossimità della data fissata per la pubblica udienza, la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria nella quale contesta le censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso talune disposizioni della propria legge n. 26 del 2004.
In particolare, la difesa regionale sostiene che sarebbe infondata la censura relativa all'art. 1, comma 3, lettera c) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione dal momento che la disposizione regionale non assegnerebbe alla Regione il compito di fissare valori-limite delle emissioni, né definire condizioni di compatibilità ambientale, ma si limiterebbe ad individuare l'obiettivo di riduzioni delle emissioni inquinanti e di assicurare condizioni di compatibilità ambientale.
Inoltre, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione riserva allo Stato il potere di fissare standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale, ma non esclude la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati a quelli propriamente ambientali. Con la disposizione censurata la Regione, esercitando le proprie competenze in materia di energia, tutela della salute e governo del territorio, perseguirebbe anche fini di tutela ambientale che integrerebbero le finalità di tutela minima di competenza statale.
D'altra parte, alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, concorrerebbero «misure e politiche che sicuramente rientrano nel campo di iniziativa della Regione e degli enti locali», quali, ad esempio, «le azioni di informazione ed educazione in ordine al razionale utilizzo dell'energia; gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici; i piani urbani del traffico».
Per le medesime ragioni sarebbe infondata anche la dedotta violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
In ordine alla censura avente ad oggetto l'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 26 del 2004, la Regione sostiene che l'elencazione delle fonti di energia rinnovabili contenuta in tale disposizione corrisponderebbe perfettamente a quella della direttiva 2001/77/CE, ad eccezione dell'energia maremotrice, la quale non sarebbe stata inclusa nell'elenco regionale in quanto ritenuta compresa all'interno dell'energia idraulica e del moto ondoso. Pertanto la dedotta violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione sarebbe insussistente.
Le stesse considerazioni sono svolte anche con riguardo alla elencazione delle fonti di energia rinnovabili contenuta nel d.lgs. n. 387 del 2003, di tal che anche la censura prospettata per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. sarebbe infondata. Quanto al dedotto «sconfinamento» dai principi fondamentali, si osserva che ben potrebbe la Regione riprodurre in proprie disposizioni normative i principi determinati da leggi statali senza perciò esorbitare dalle proprie competenze.
Con riguardo, infine, alle ulteriori fonti di energia individuate dalla legge regionale e assimilate alle fonti rinnovabili, la Regione osserva come esse riproducano la definizione di fonti assimilate contenuta nella legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). L'inclusione, poi, quale ulteriore fonte, dell'idrogeno, conseguirebbe al fatto che l'art. 1, comma 71, della legge n. 239 del 2004 avrebbe esteso all'energia elettrica prodotta dall'utilizzo di tale elemento il regime di favore accordato alle altre fonti rinnovabili.
Inammissibile sarebbe la censura avente ad oggetto l'art. 2, comma 1, lettera k), della legge regionale, dal momento che il ricorrente avrebbe mal interpretato la disposizione regionale. Essa, infatti, farebbe riferimento «all'unica intesa che nell'art. 1, decreto-legge n. 7 del 2002 riguarda direttamente la singola Regione, e cioè l'intesa di cui al comma 2», vale a dire l'intesa rilasciata dalla singola Regione in relazione ad uno specifico impianto. Non riguarderebbe, invece, l'intesa di cui al comma 1, la quale è demandata alla Conferenza unificata ed è relativa al fabbisogno complessivo di impianti a livello nazionale.
Con riguardo alla ulteriore censura proposta avverso il medesimo art. 2, comma 1, lettera k), laddove richiama gli indirizzi definiti dalla Giunta di cui al comma 3, secondo la difesa regionale si tratterebbe di censura «inammissibile per contraddittorietà». Il ricorrente, infatti, pur contestando la norma che richiama i suddetti indirizzi, non avrebbe impugnato il comma 3 che attribuisce alla Giunta il potere di definirli. Né l'illegittimità costituzionale di tale disposizione potrebbe essere pronunciata dalla Corte facendo applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dal momento che – osserva la Regione – il comma 3 sarebbe «norma-presupposto» rispetto a quella di cui al comma 1, lettera k), di modo tale che mancherebbero «le condizioni per annullare il comma 3 in via di illegittimità consequenziale».
La censura sarebbe comunque infondata in quanto proprio la norma indicata quale parametro interposto violato, cioè l'art. 1, comma 3, della legge n. 239 del 2004, riconoscerebbe che tutti gli enti territoriali devono concorrere al perseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 26 del 2004. D'altra parte, la legge regionale attuerebbe tale previsione limitando l'azione di indirizzo della Giunta al sistema energetico regionale.
Inoltre, la disposizione impugnata, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, prenderebbe in adeguata considerazione il sistema nazionale, prescrivendo alla Giunta regionale di tener conto dello sviluppo di tale rete. Del resto, a seguire la tesi dell'Avvocatura, sostiene la Regione, non vi sarebbe alcuno spazio per la programmazione regionale, espressamente prevista, invece, sia dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998, sia dall'art. 1, comma 8, della legge n. 239 del 2004.
Insussistente sarebbe, altresì, la asserita lesione dell'art. 1, comma 4, lettera d) di tale legge, poiché essa «contempla espressamente anche le Regioni come responsabili del compito di garantire l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio». L'art. 2, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 26 del 2004 darebbe attuazione alla disposizione statale.
La difesa regionale sostiene, poi, che la censura concernente la asserita violazione dell'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 239 del 2004 sarebbe inammissibile per genericità, dato che l'Avvocatura non avrebbe indicato quali delle complesse disposizioni contenute nell'articolo citato sarebbero state violate. In ogni caso, la censura sarebbe infondata poiché il potere della Giunta di definire gli indirizzi di sviluppo del sistema regionale non pregiudicherebbe le funzioni attribuite allo Stato dalla disposizione statale richiamata.
La censura avente ad oggetto l'art. 2, comma 1, lettera o), della legge regionale, oltre ad essere generica, sarebbe infondata. Infatti, l'art. 14 del d.lg.s n. 164 del 2000 asseritamente violato, riguarderebbe l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ed i rapporti fra enti locali e gestori di tale servizio. Dunque avrebbe un oggetto diverso da quello della disposizione impugnata, la quale disciplinerebbe gli indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia (e non l'indirizzo dell'attività di distribuzione) ed inoltre si riferirebbe solo al gas naturale, laddove la norma regionale riguarderebbe genericamente le «reti».
Inoltre, la disposizione statale richiamata risalirebbe ad un periodo in cui le Regioni non avevano competenza costituzionale in materia di energia.
Le medesime considerazioni sono svolte dalla Regione anche con riguardo alle censure concernenti l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale, il quale attribuisce alle Province la competenza a rilasciare le autorizzazioni alla installazione ed esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia. Anche in tal caso, infatti, la lamentata violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 164 del 2000 sarebbe infondata, dal momento che tale norma si occuperebbe solo dell'affidamento del servizio ed avrebbe un oggetto più limitato rispetto alla disposizione regionale. In ogni caso, secondo la giurisprudenza costituzionale, nell'ambito della potestà legislativa concorrente lo Stato potrebbe solo prevedere «l'assegnazione di una funzione amministrativa agli enti locali in generale, non ad un preciso livello istituzionale […]. Del resto, la competenza della legge regionale ad assegnare le funzioni ai diversi livelli locali risulta chiaramente dall'art. 118, secondo comma, Cost.».
La Regione ritiene poi che l'impugnazione dell'art. 16, commi 1 e 6, della legge regionale sarebbe inammissibile dal momento che avverso di essi non è svolta alcuna censura.
Infondata, invece, sarebbe la censura avente ad oggetto l'art. 16, comma 7.
L'art. 117, sesto comma, della Costituzione nelle materia di competenza concorrente e residuale attribuisce alla Regione la potestà regolamentare e dunque non varrebbe nei suoi confronti il divieto, che grava invece su chi non sia titolare di tale competenza, di dettare norme regolamentari suppletive. D'altra parte, agli enti locali non sarebbe «garantita una potestà regolamentare esclusiva in determinate materie», ma soltanto «un certo margine di autonomia normativa in relazione alle funzioni» ad essi attribuite.
L'art. 16, commi 6 e 7, della legge regionale n. 26 del 2004 rispetterebbe e valorizzerebbe tale autonomia degli enti locali limitando il valore dei regolamenti regionali al periodo anteriore all'entrata in vigore dei regolamenti locali.
La disposizione contenuta nell'art. 20, comma 1, della legge regionale, censurata nella parte in cui disciplina la messa fuori uso degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale superiore a 10 MVA, sarebbe del tutto conforme alla normativa statale di cui all'art. 1-quinquies del decreto-legge n. 239 del 2003, salva la precisazione, in essa contenuta, di quale sia l'«amministrazione competente» cui tale disposizione si riferisce. La censura, secondo la difesa regionale, sarebbe infondata in quanto frutto di un'equivoca interpretazione della disposizione impugnata, la quale non disciplinerebbe direttamente la materia della messa fuori servizio degli impianti, richiamando invece la normativa statale.
Ad analoga conclusione perviene la Regione con riguardo alla censura relativa all'art. 21, della legge regionale, il quale prevede la stipulazione di intese tra la Regione e lo Stato «per l'integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica regionale e nazionale». Tali intese costituirebbero un possibile modo di coordinare le competenze statali e regionali, ma la loro previsione da parte della disposizione regionale non inciderebbe sulla organizzazione statale né regolerebbe le funzioni statali. Neppure sarebbe violato l'art. 1 del decreto-legge n. 7 del 2002 dal momento che l'art. 21 non escluderebbe affatto la possibilità di stipulare intese diverse rispetto a quelle da esso previste.
La censura avente ad oggetto l'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 26 del 2004 – il quale prevede che «la Regione promuove intese con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas al fine di definire le modalità organizzative e procedimentali volte a coordinare le attività di rispettiva competenza» – sarebbe innanzitutto inammissibile perché oscura. Nel merito, sarebbe infondata dal momento che la disposizione regionale non disciplinerebbe l'organizzazione e le funzioni dell'Autorità, ma si limiterebbe ad attuare il principio di leale collaborazione.
Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale ribadisce le censure svolte nel ricorso.
Osserva il ricorrente che la legge regionale n. 26 del 2004 si rivolgerebbe al sistema energetico regionale presupponendone «la separabilità dal sistema nazionale, tanto da poter essere disciplinato in modo autonomo da una legge regionale». Ma sarebbe, tuttavia, necessario verificare che gli interventi su scala regionale siano compatibili con l'unitarietà della rete e con i possibili interventi delle altre Regioni.
Sostiene, inoltre, che la Regione per poter intervenire «in sovrapposizione» sulla materia «trasversale» dell'ambiente, dovrebbe indicare «su quale materia, attribuita alla sua legislazione, intenda intervenire». Tenuto conto della formulazione dell'art. 1 della legge regionale impugnata, tale materia dovrebbe ravvisarsi in quella del territorio, di tal che la legge regionale avrebbe potuto disciplinare solo interventi concernenti le strutture necessarie alla rete, non le sue caratteristiche funzionali che non avrebbero alcun impatto sul territorio.
Il ricorrente afferma di non contestare, invece, che la Regione possa disciplinare interventi per assicurare un equilibrio tra l'uso dell'energia nel territorio regionale e l'energia prodotta in tale ambito.
Con specifico riguardo all'art. 3, comma 1, lettera c), l'Avvocatura oltre a contestare che la disposizione attenga alla tutela dell'ambiente, sottratta alla potestà legislativa regionale, osserva che laddove si ritenesse che l'obiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti rientri nella materia della tutela della salute, la Regione si sarebbe dovuta attenere ai principi fondamentali posti dall'art. 69, del d.lgs. n. 112 del 1998 che conserva allo Stato il potere di determinare i valori limite e gli standard. La Regione ben potrebbe elevarli, ma solo nell'ambito del proprio territorio. Poiché l'art. 1 non contiene tale «limitazione o condizione a tutela degli interessi che si spingono al di là del suo territorio», esso sarebbe incostituzionale.
L'Avvocatura, poi, ribadisce, le censure prospettate in relazione alla elencazione delle fonti di energia rinnovabili contenuta nell'art. 1, comma 5, sostenendo che la Regione non avrebbe avuto la potestà di individuarle a sua volta e neppure di aggiungerne di diverse rispetto a quelle contenute nella direttiva comunitaria e nella normativa statale.
Per quanto attiene agli indirizzi fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, e richiamati dal comma 1, lettera k), essi sarebbero rivolti alla tutela di interessi regionali senza alcun raccordo con quelli delle altre Regioni e dell'intero Paese e presupporrebbero una configurazione della rete regionale come separabile da quella nazionale. Evidente sarebbe, pertanto, il pregiudizio che la funzionalità di quest'ultima risentirebbe dalla disciplina regionale, la quale non si sarebbe attenuta ai principi fondamentali della materia.
L'art. 2, comma 1, lettera o) della legge regionale, discostandosi dalla previsione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 164 del 2000, il quale affida agli enti locali l'attività di indirizzo, vigilanza e programmazione e controllo delle attività di distribuzione, oltre a contrastare con un principio fondamentale, contrasterebbe con il principio di sussidiarietà di cui sarebbe espressione la disposizione statale, violando «indirettamente» l'art. 118 della Costituzione.
Anche l'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale, che attribuisce alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, contrasterebbe con il principio di sussidiarietà di cui sarebbe espressione l'art. 14, del d.lgs. n. 164 del 2000, il quale avrebbe investito gli enti locali del servizio di distribuzione del gas naturale. Dunque la disposizione impugnata violerebbe non solo l'art. 117, terzo comma, ma anche l'art. 118 della Costituzione.
L'art. 20, comma 1, della legge regionale, attraverso il richiamo all'art. 2, comma 1, lettera j), e all'art. 3, comma 1, lettera b), disciplinerebbe un procedimento diverso da quello previsto dalla legge statale per la messa fuori uso degli impianti di generazione di energia elettrica, violando così i principi fondamentali.
Quanto all'art. 21, della legge regionale, che prevede la stipulazione di intese con lo Stato, ove esso sia inteso nel senso di autorizzare gli organi competenti a concludere tali intese, non presenterebbe profili di incostituzionalità perché inciderebbe solo sull'organizzazione regionale.Ove, invece, rendesse obbligatoria l'intesa, la norma sarebbe illegittima.
L'Avvocatura individua, poi, un ulteriore profilo di illegittimità della disposizione, da ravvisarsi nella violazione del principio fondamentale espresso dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2002 il quale, per evitare il pericolo di interruzione della fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale, richiede l'intesa in sede di Conferenza permanente. La disposizione impugnata, prevedendo che l'intesa intervenga solo con la Regione Emilia-Romagna, violerebbe un principio fondamentale della materia.
Analoghe considerazioni sono infine svolte in relazione all'art. 22, comma 4.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), con la quale la Regione, «in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea», ha disciplinato «gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente» (art. 1, comma 1).
2. – Il ricorrente censura, in primo luogo, l'art. 1, comma 3, lettera c), della legge regionale. Il comma 3, dell'art. 1 prevede che «nel perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali: (…) c) definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività di cui al comma 2». Ad avviso del ricorrente la disposizione richiamata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal momento che la compatibilità ambientale rientrerebbe nella tutela dell'ambiente, materia assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato. Contrasterebbe, inoltre, con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto violerebbe il principio fondamentale posto dall'art. 69, comma 1, lettera e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), il quale conserva allo Stato la «determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale».
2.1. – Le questioni non sono fondate.
L'art. 1, comma 3, lettera c), della legge regionale impugnata individua gli obiettivi che la Regione intende porre a fondamento della programmazione degli interventi di competenza propria e degli enti locali in materia di energia.
Tali obiettivi sono individuati nella riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti ed inoltre nel garantire che lo svolgimento delle attività di ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione dell'energia sia effettuato in condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale.
La giurisprudenza costituzionale è costante nel senso di ritenere che la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia “tutela dell'ambiente” di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, se certamente comporta il potere dello Stato di dettare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella “residuale” di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (si vedano, tra le molte, le sentenze numeri 336 e 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002).
La disposizione impugnata si inserisce senza dubbio nel quadro della disciplina dell'energia che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, è attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. Essa, se pure individua, tra gli obiettivi che intende perseguire attraverso i propri interventi in campo energetico, quello di ridurre le emissioni inquinanti e di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale nello svolgimento di determinate attività, non invade l'ambito di competenza riservato al legislatore statale dall'art. 117, lettera s) della Costituzione e non viola alcun principio fondamentale, dal momento che non determina l'effetto di derogare agli standard di protezione minima degli equilibri ambientali stabiliti dallo Stato, né tanto meno assegna alla Regione il compito di fissare valori-limite per le emissioni o standard di protezione dell'ambiente e del paesaggio.
D'altra parte, come rileva la Regione, alla «riduzione delle emissioni» concorrono misure e politiche che sicuramente rientrano anche nel campo proprio delle competenze regionali, quali, ad esempio, l'azione di informazione ed educazione per il razionale utilizzo dell'energia; la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica volte ad assicurare il contenimento energetico; la predisposizione dei piani urbani del traffico.
3. – Il ricorrente impugna l'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 26 del 2004, il quale, nell'elencare le fonti di energia rinnovabili, violerebbe l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto si sarebbe discostato dalla definizione di tali fonti contenuta nella direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). La disposizione in questione, violerebbe, inoltre, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, sia in quanto non risulterebbe adeguata ai principi fondamentali dettati dallo Stato, il quale – nell'art. 2, lettera a) del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) – avrebbe individuato le fonti di energia rinnovabili, sia in quanto avrebbe «sconfinato nell'ambito dei principi fondamentali».
Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato sembra, altresì, censurare l'art. 1, comma 5, anche sotto un ulteriore profilo, e cioè in quanto esso individuerebbe anche fonti energetiche rinnovabili «diverse da quelle riportate nei principi fondamentali».
3.1. – Le questioni sono inammissibili.
Il ricorrente, nel prospettare la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, si limita ad affermare che i due elenchi di fonti rinnovabili posti a raffronto, cioè quello comunitario e quello regionale, non corrispondono, senza tuttavia individuare i tratti concreti di questa mancata corrispondenza dai quali discenderebbe la violazione del parametro evocato; omettendo, in particolare, di specificare se l'elenco contenuto nella disposizione regionale sia più o meno comprensivo rispetto a quello previsto dalla direttiva 2001/77/CE. Il ricorrente, inoltre, neppure specifica quale sarebbe l'obbligo comunitario asseritamente violato dalla disposizione regionale.
Dall'esame comparato della disciplina regionale e di quella comunitaria emerge che la disposizione censurata, nella prima parte, riproduce l'elencazione delle fonti di energia rinnovabili contenuta nella direttiva (e riprodotta nel d.lgs. n. 387 del 2003), omettendo tuttavia, solo l'energia “maremotrice”. La difesa regionale giustifica tale esclusione, ritenendo compresa questa fonte in quella idraulica e del moto ondoso.
In realtà, a prescindere dalla considerazione che alla base della mancata previsione di tale fonte energetica è verosimile che vi sia la notoria irrilevanza del fenomeno delle maree nel mare prospiciente la Regione Emilia-Romagna, la censura è formulata in modo del tutto generico, in contrasto con l'esigenza, ripetutamente affermata da questa Corte, che il ricorrente svolga specifiche argomentazioni a sostegno delle proprie doglianze (v., tra le molte, le sentenze n. 51 del 2006, numeri 360 e 336 del 2005).
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla prospettata violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che anche tale censura è priva di qualsiasi sostegno argomentativo. A ciò si aggiunga che il ricorrente neppure ha individuato il principio fondamentale del quale lamenta la violazione, e la cui specificazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è richiesta a pena di inammissibilità della censura (v. sentenza n. 73 del 2004).
Quanto alla censura concernente l'art. 1, comma 5, nella parte in cui prevede, accanto alle fonti di energia rinnovabili, anche fonti energetiche assimilate, essa è stata prospettata per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, risultando pertanto inammissibile perché tardivamente formulata.
4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 2, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 26 del 2004, in quanto, nell'attribuire alla Regione il compito di rilasciare l'intesa di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2002, n. 55, violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La disposizione censurata, infatti, si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale espresso nel citato art. 1 del decreto-legge, secondo il quale l'intesa deve intervenire con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
4.1. – La questione non è fondata.
L'art. 2, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 26 del 2004, stabilisce che «la Regione esercita le funzioni concernenti: […] il rilascio dell'intesa di cui alla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), in conformità agli indirizzi di cui al comma 3».
L'art. 1 del citato decreto-legge n. 7 del 2002, al comma 1, prevede che, al fine di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, «previa intesa con la Conferenza permanente», la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, siano dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive.
Il comma 2, prevede che l'autorizzazione suddetta sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale prendono parte le amministrazioni statali e locali interessate, «d'intesa con la Regione interessata».
Dalla lettura delle disposizioni richiamate, emerge innanzitutto come il ricorrente muova da un'erronea interpretazione della disposizione impugnata. A differenza di quanto prospettato nel ricorso, l'art. 2, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 26 del 2004 si limita a richiamare genericamente l'intesa di cui alla legge n. 55 del 2002 (recte: del decreto-legge n. 7 del 2002, convertito nella legge n. 55 del 2002), senza alcuno specifico riferimento a quella prevista dal comma 1 dell'art. 1 di tale legge.
È tuttavia evidente che la disposizione regionale, là dove richiama l'intesa, faccia riferimento a quella prevista dal comma 2, dell'art. 1 del decreto-legge citato, in quanto si tratta dell'unica intesa che riguarda direttamente la singola Regione.
Ma anche a ritenere diversamente, interpretando la disposizione regionale come riferita anche all'intesa di cui al comma 1, cioè all'intesa con la Conferenza permanente, la disposizione è suscettibile di un'interpretazione conforme a Costituzione, in quanto, lungi dall'appropriarsi del potere di rilasciare l'intesa, essa si limita a disciplinare i criteri secondo i quali il Presidente della Regione Emilia-Romagna dovrà esprimere il proprio voto in sede di Conferenza.
4.2. – L'art. 2, comma 1, lettera k), è impugnato anche sotto ulteriori profili.
Secondo il ricorrente, esso, nel richiamare gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, vale a dire gli «indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno interno», violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La disposizione regionale, infatti, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), il quale attribuisce allo Stato la competenza a «garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia» (lettera a) e ad «assicurare la economicità dell'energia offerta ai clienti finali», e cioè proprio le finalità in vista delle quali la norma impugnata assegnerebbe la competenza alla Regione.
L'art. 2, comma 1, lettera k), violerebbe, inoltre, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 4, – e, in particolare, alla lettera d) – della citata legge statale, che «attribuisce sempre allo Stato» la competenza ad assicurare «l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale».
La disposizione impugnata, infine, violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che contrasterebbe con i principi fondamentali posti dall'art. 1, commi 7 e 8, della citata legge statale, «nelle molteplici disposizioni rivolte a garantire, insieme alla programmazione di settore, l'efficienza e l'equilibrio della rete nazionale».
4.3. – Innanzitutto deve essere dichiarata l'inammissibilità della censura prospettata in relazione all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 239 del 2004, dal momento che essa è formulata in termini del tutto generici e non contiene alcuna specificazione di quali, tra le molteplici disposizioni contenute nella norma statale, sarebbero state violate. Valgono al riguardo le considerazioni svolte al precedente paragrafo 3.1.
4.4. – Le restanti questioni non sono fondate.
Il ricorrente muove da una lettura della disposizione regionale impugnata secondo la quale, nel fare riferimento al «fabbisogno interno regionale» senza considerare quello nazionale, essa presupporrebbe che la rete regionale operi autonomamente, non tenendo conto del quadro nazionale e delle esigenze della rete unica.
In realtà, la disposizione censurata richiama l'art. 2, comma 3, della medesima legge regionale, il quale prevede espressamente che la Giunta regionale, nel predisporre gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale, tenga conto, tra l'altro, proprio dello sviluppo della rete nazionale.
Inoltre, lo stesso art. 2, comma 3, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, sembra dare attuazione alle disposizioni statali evocate dal ricorrente come parametro interposto. Innanzitutto, le finalità che devono essere perseguite dalla Giunta regionale nella determinazione degli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale sono proprio gli obiettivi generali della politica energetica del Paese, individuati dall'art. 1 della legge n. 239 del 2004 ed il cui conseguimento, secondo tale disposizione, deve essere assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, di differenziazione, di adeguatezza e di leale collaborazione sia dallo Stato, che dalle Regioni che dagli enti locali (art. 1, comma 3, della legge n. 239 del 2004).
Anche la asserita violazione del principio sancito dall'art. 1, comma 4, lettera d), della legge n. 239 del 2004, è priva di fondamento. Tale disposizione, infatti, assegna non solo allo Stato – come sostenuto dal ricorrente – ma espressamente anche alle Regioni il compito di garantire l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio.
La disposizione regionale impugnata, pertanto, non solo non è in contrasto con i principi fondamentali della materia, ma, anzi, costituisce specifica attuazione di quanto previsto dalla norma statale, sia pure con limitato riferimento al proprio ambito naturale, e cioè a quello relativo al sistema elettrico regionale.
5. – È, altresì, impugnato l'art. 2, comma 1, lettera o), della legge regionale n. 26 del 2004, il quale attribuisce alla Regione «l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di energia e di misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati».
Il ricorrente lamenta che tale disposizione contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che violerebbe il principio fondamentale posto dall'art. 14 del decreto-legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), il quale attribuisce agli enti locali l'attività «di indirizzo, di vigilanza e di programmazione e controllo sulle attività di distribuzione».
Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura ha, altresì, censurato la disposizione in esame anche in relazione all'art. 118 della Costituzione per contrasto con il principio di sussidiarietà di cui sarebbe espressione la norma statale richiamata.
5.1. – Le questioni sono inammissibili.
Dal semplice raffronto della disposizione regionale censurata con quella statale richiamata dal ricorrente, emerge che esse hanno ambiti di applicazione ed oggetti diversi.
Il d.lgs. n. 164 del 2000, evocato dal ricorrente a parametro interposto, disciplina una specifica fonte energetica, e cioè il gas naturale, in attuazione della normativa europea di cui alla direttiva 98/30/CE.
La disposizione regionale censurata, invece, si riferisce, alle reti di distribuzione dell'energia senza altra specificazione, di modo che essa deve intendersi riferita alle reti concernenti qualunque fonte energetica.
Inoltre, l'art. 14 del d.lgs. n. 164 del 2000 disciplina l'affidamento da parte degli enti locali dell'attività di distribuzione del gas, qualificata come servizio pubblico, e, più precisamente, i rapporti tra gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio, disponendo appunto che gli enti locali svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione.
L'art. 2, comma 1, lettera o), della legge regionale impugnata, invece, ha ad oggetto la determinazione degli obiettivi della politica energetica con riguardo allo sviluppo delle reti di distribuzione, ed anche in relazione alle esigenze locali di garantire lo scopo sociale del servizio, assicurando l'approvvigionamento delle aree e degli utenti disagiati.
Il parametro interposto evocato dall'Avvocatura risulta, dunque, inconferente rispetto alla norma impugnata e rende pertanto inammissibile la questione sollevata nel ricorso.
Parimenti inammissibile è la censura prospettata in relazione all'art. 118 della Costituzione, in quanto formulata tardivamente.
6. – Il ricorrente ha impugnato anche l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale in questione, il quale assegna alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia.
Lo Stato lamenta la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, stante il contrasto con il principio posto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 164 del 2000, ai sensi del quale «per enti locali, ai sensi del primo comma, si debbono intendere i comuni, unioni di comuni e comunità montane» e, dunque, non le Province.
Nella successiva memoria l'Avvocatura ha prospettato, quale ulteriore profilo di illegittimità della norma, la violazione dell'art. 118 della Costituzione e del principio di sussidiarietà di cui sarebbe espressione la disposizione statale evocata a parametro interposto.
Anche tale questione è inammissibile, per le medesime ragioni sopra evidenziate.
Il parametro evocato, anche in questo caso, non è pertinente, dal momento che il d.lgs. n. 164 del 2000 disciplina solo il gas naturale e, soprattutto, in quanto l'art. 14 del citato decreto regola l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, mentre la disposizione regionale si riferisce all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia.
Inammissibile è altresì la questione formulata in relazione all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di censura proposta tardivamente.
7. – Anche l'art. 16, commi 1, 6 e 7, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004 è oggetto di impugnazione da parte del Governo.
Il comma 1 di tale disposizione stabilisce che la Giunta regionale «emana, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza». Ai sensi del successivo comma 6, «gli enti locali esercitano il potere regolamentare in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della presente legge», mentre il comma 7 prevede che fino a quando tali regolamenti non siano entrati in vigore, anche ai procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali si applichino i regolamenti regionali di cui al comma 1, i quali cesseranno di avere efficacia non appena entrino in vigore i regolamenti locali.
Il ricorrente lamenta che le suddette disposizioni violerebbero l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, il quale attribuendo ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite, escluderebbe che la Regione possa dettare norme suppletive.
Occorre, preliminarmente, osservare che, benché siano espressamente impugnati anche i commi 1 e 6 dell'art. 16, le censure del ricorrente si appuntano unicamente sul comma 7 ed è pertanto a tale disposizione che deve intendersi circoscritta la questione sollevata.
7.1. – La questione è fondata.
Conformemente al dettato dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, l'art. 16, comma 6, della legge impugnata riconosce agli enti locali il potere regolamentare concernente l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni che la medesima legge regionale attribuisce loro in materia di energia; tuttavia, quanto disposto dal successivo comma 7 illegittimamente contraddice questa normativa.
Infatti, la disposizione impugnata in realtà amplia, seppure in via suppletiva, l'oggetto del regolamento quale definito dal comma 1 dell'art. 16 («disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza»), estendendolo alla disciplina dell'organizzazione e dell'esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni e agli altri enti locali territoriali.
Tuttavia, se il legislatore regionale nell'ambito delle proprie materie legislative dispone discrezionalmente delle attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, ulteriori rispetto alle loro funzioni fondamentali, anche in considerazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, non può contestualmente pretendere di affidare ad un organo della Regione – neppure in via suppletiva – la potestà regolamentare propria dei Comuni o delle Province in riferimento a quanto attribuito loro dalla legge regionale medesima. Nei limiti, infatti, delle funzioni attribuite dalla legge regionale agli enti locali, solo quest'ultimi possono – come espressamente affermato nell'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 117 Cost. – adottare i regolamenti relativi all'organizzazione ed all'esercizio delle funzioni loro affidate dalla Regione.
La previsione oggetto di censura non potrebbe neppure giustificarsi nell'ambito dei poteri sostitutivi ordinari della Regione sugli enti locali; ammesso, infatti, che i poteri sostitutivi siano configurabili in relazione ai regolamenti degli enti locali, si tratterebbe comunque, nel caso di specie, di un intervento preventivo, configurato oltretutto in assenza di una qualunque ipotesi di inadempimento da parte dell'ente locale rispetto ad un obbligo a provvedere, come è confermato sia dal primo comma dell'art. 16, che prevede un termine di dodici mesi per l'adozione degli stessi regolamenti regionali, sia dal quarto comma dello stesso art. 16, che prevede che in attesa dei regolamenti regi