Cass. Sez. III sent. 1904 del 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006)
Pres. Papa Est. Sarno Ric. Turianelli
Urbanistica. Demolizione immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale

Dopo l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, viene di regola comunque meno per il condannato l'interesse a sospendere o paralizzare l'esecuzione dell'ordine di demolizione in quanto nel frattempo è il Comune ad essere divenuto proprietario del bene.

Camera di Consiglio del 18.12.2006
SENTENZA N. 01348
REG. GENERALE n. 031941/2006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill. mi Sigg.:
 

Omissis

 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA / ORDINANZA

 

sul ricorso proposto da:

 

1) TURIANELLI ORNELLO N. IL 04/07/1926 avverso ORDINANZA del 20/03/2006 TRIB. SEZ. DIST. di PALESTRINA


sentita la relazione fatta dal Consigliere SARNO GIULIO

lette le conclusioni del P.G. dr.   //      rigetto del ricorso
 

Uditi i difensori Avv.ti  //

 

Con provvedimento del 20.12.2005 il procuratore della Repubblica del tribunale di Tivoli disponeva l'esecuzione coattiva dell'ordine di demolizione delle opere abusive site in Palestrina via Aldo Moro n. 18 in danno di Turianelli Ornello, in esecuzione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, in data 12.6.2003, divenuta irrevocabile, per i reati di cui agli articoli 20 lettera b) L. n. 47/85; 1, 2, 13 e 1, 4 e 14 L. n. 1086/71; 1, 3, 17, 18 e 20 L. n. 64/74.

 

Avverso tale provvedimento proponeva incidente di esecuzione il Turianelli chiedendone la sospensione e la revoca.

 

Al riguardo eccepiva la proposizione di tempestiva domanda di condono ai sensi del D.L. n. 269/2003; l'illegittimità dell'ordine di esecuzione essendo stata già disposta dal comune di Palestrina l'acquisizione gratuita di diritto del manufatto al patrimonio comunale ed, infine, l'illegittimità dell'impugnato provvedimento in quanto di competenza dell'autorità amministrativa.

 

In data 20 marzo 2006 il tribunale di Tivoli rigettava l'istanza sul rilievo che, pur essendo stata effettivamente depositata richiesta di condono, dagli accertamenti di PG esperiti e dal certificato catastale risultava che la zona interessata dalla suddetta domanda era gravata da vincolo ambientale; che non risultava presentata domanda di compatibilità ambientale per l'inserimento del relativo nulla osta che e che, infine, nonostante la mancata contestazione del vincolo e, conseguentemente, la mancata pronuncia in sentenza, al giudice dell'esecuzione competeva comunque valutare la condonabilità dell'opera nel suo insieme, anche in relazione all'esistenza dei vincoli.

 

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Turianelli il quale deduce:

1. la violazione dell'articolo 531 c.p.p. in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe fondato il suo provvedimento sulla circostanza asserita della sussistenza di un vincolo ambientale mai contestato;

2. esercizio da parte del giudice di una potestà riservata ad organi amministrativi per non avere giudice dell'esecuzione tenuto conto che l'immobile di cui era stata disposta la demolizione era stato già acquisito al patrimonio del Comune.

 

Motivi della decisione.

 

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

 

Per quanto concerne il primo motivo è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Sezione che in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 289, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003 n. 326, deve accertare la esistenza delle seguenti condizioni: a) la tempestività e proponibilità della domanda; b) la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono; c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; e) l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione; f) l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito. (Sez. 3, n. 3992 del 12/12/2003 Rv. 227558) e che, quindi, non può essere disposta in sede di esecuzione la sospensione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio della concessione in sanatoria qualora l'opera non rientri tra quelle condonabili (Sez. 3, n. 49399 del 16/11/2004 Rv. 230798).

 

Nella specie il ricorrente non contesta la non condonabilità dell'opera ma rileva la mancata contestazione del vincolo ambientale nella fase di cognizione.

 

La doglianza non merita tuttavia accoglimento.

 

Si rivela anzitutto del tutto improprio, come esattamente osservato dal Procuratore generale della Corte, il riferimento in sede esecutiva alla non corrispondenza tra contestazione e decisione di cui all'art. 521 cpp che riguarda esclusivamente, invece, la fase della cognizione.

 

Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già evidenziato l'autonomia funzionale dell'ordine di demolizione accessivo alla condanna principale rilevando che lo stesso persegue la finalità di ristoro dell'offesa al territorio e che le modalità di applicazione e di esecuzione del provvedimento ripristinatorio devono trovare esatta corrispondenza nella situazione lesiva da rimuovere (SU n. 15 del 1996 RV 205336).

 

Ed è anche costante l'orientamento di questa Corte nell'affermare che la sanzione della demolizione del manufatto abusivo, prevista dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed ora sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva (Sez. 3, n. 23992 del 16/04/2004 Rv 228691).

 

2. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato.

 

Rileva il ricorrente che in sentenza il giudice aveva espressamente disposto la demolizione "se non sia già eseguita in via amministrativa e salvo che l'immobile non sia acquisito al patrimonio pubblico" e che il Comune di Palestrina, prima del provvedimento di esecuzione e della stessa sentenza di condanna, con ordinanza del 21.3.2002, aveva autonomamente disposto la demolizione dell'opera entro 90 giorni dalla notifica dell'atto e, in difetto, l'acquisizione gratuita e di diritto dell'opera al patrimonio comunale.

 

Richiamando anche alcune decisioni di questa Corte sostiene, pertanto, che l'ordine di esecuzione emesso dal procuratore della Repubblica sarebbe viziato da un evidente sconfinamento di poteri in difetto di giurisdizione.

 

Ciò posto osserva anzitutto il Collegio che la tesi del ricorrente è in realtà in contrasto con l'orientamento prevalente di questa Sezione.

 

Al riguardo si afferma, infatti, che l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva patrimonio indisponibile del comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed eseguito dal pubblico ministero, potendosi ravvisare un'ipotesi di incompatibilità soltanto se la deliberazione consiliare abbia statuito di non dover demolire l'opera acquisita ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. (ex plurimis Sez. 3, n. 37120 del 08/07/2003 Rv. 226321; Sez. 3, n. 26149 del 09/06/2005 Rv. 231941; Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005 Rv. 232174).

 

Con la sentenza n. 37120 del 2005, da ultimo richiamata, si è precisato tra l'altro che:

- L'ordine di demolizione impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 (attualmente previsto dell'art. 31, ultimo comma, del T.U. n. 380/2001), assolvendo ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma autonomo rispetto a quelli dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (vedi Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, n. 15, ric. PM in proc. Monterisi).

 

- L'acquisizione gratuita, in via amministrativa, è finalizzata essenzialmente alla demolizione, per cui non si ravvisa alcun contrasto con l'ordine demolitorio impartito dal giudice penale, che persegue lo stesso obiettivo: il destinatario di tale ordine, a fronte dell'ingiunzione del P.M., allorquando sia intervenuta l'acquisizione amministrativa a suo danno, non potrà ottemperare all'ingiunzione medesima allorquando il Consiglio Comunale abbia già ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare) l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. Ove il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso.

 

- Nella fase di esecuzione dovranno risolversi le questioni riguardanti i rapporti con i provvedimenti concorrenti della pubblica Amministrazione e potrà disporsi la revoca dell'ordine di demolizione (statuizione sanzionatoria giurisdizionale, che, avendo natura amministrativa, non è suscettibile di passare in giudicato) che risulti non compatibile con situazioni di fatto o giuridiche sopravvenute, quali atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria.

 

- Tale incompatibilità, però, oltre che assoluta, deve essere già esistente ed insanabile e non invece futura e meramente eventuale (Cass., Sez. 3^: 17.12.2001, Musumeci ed altra; 30.3.2000, Ciconte; 14.2.2000, Cucinella; 4.2.2000, Le Grottaglie; 7.3.1994, Iannelli e 7.3.1994, Acquafredda).

 

Le suesposte motivazioni vanno ribadite nella specie.

 

Né, a ben vedere, rende comunque accoglibile il ricorso sul punto il richiamo fatto dal Turianelli ad altre decisioni della Corte, secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, adottato dal giudice penale ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, conserva efficacia fino a quando la Pubblica Amministrazione rimanga inerte, omettendo sia di ingiungere la demolizione, sia di procedere all'acquisizione di diritto del manufatto al patrimonio del Comune (in questo senso Sez. 3, n. 22743 del 15/04/2004 Rv. 228721).

 

Quest'ultimo orientamento poggia, infatti, sulla considerazione che "una volta esauritasi la procedura ablatoria con il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale - provvedimento che costituisce titolo per la successiva immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari - il condannato è privato della titolarità e disponibilità del bene stesso e, quindi, viene a trovarsi nella condizione dell'impossibilità di eseguire l'ordine giudiziale di demolizione, se non compiendo un atto di intervento su cosa altrui".

 

Orbene, a prescindere dall'ulteriore questione che si pone - pure rilevante nella specie e sulla quale anche vi è stato contrasto interpretativo - relativa alla verificazione "ope legis" dell'effetto ablatorio con acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio comunale alla scadenza del termine di giorni novanta assegnato per l'esecuzione (in senso favorevole Sez. 3, n. 14638 del 2005; n. 33548 del 2003; n. 35785 del 2004, contra Sez. 3, n. 44695 del 2004 secondo cui l'acquisizione al patrimonio comunale avviene soltanto all'esito del procedimento amministrativo che si perfeziona con la trascrizione del titolo e con la acquisizione materiale del bene al patrimonio del comune), appare evidente che dopo l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, viene di regola comunque meno per il condannato l'interesse a sospendere o paralizzare l'esecuzione dell'ordine di demolizione in quanto nel frattempo è il Comune ad essere divenuto proprietario del bene.

 

E, quindi, neanche per tale via il ricorso sarebbe comunque accoglibile.

 

Al rigetto consegue la condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

PQM

 

La Corte Suprema di Cassazione.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Così deciso in Roma il 18.12.2006

 

 
Il Consigliere estensore              Il Presidente
 Giulio Sarno                            Enrico Papa