Cass. Sez. III n. 10534 del 7 marzo 2008 (ud. 30 gen. 2008)
Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Sciabica
Urbanistica. Demolizione manufatto abusivo e revoca sospensione condizionale

Con la decisione in esame, la Corte, in una fattispecie nella quale il giudice dell\'esecuzione aveva errato nel non revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, non avendo ottemperato il condannato all\'obbligo di demolizione delle opere abusive (cui detto beneficio era subordinato), ha affermato che la revoca del beneficio rappresenta una conseguenza automatica dell\'accertamento e che la relativa pronuncia ha natura meramente dichiarativa, potendo essere emessa dalla Corte di cassazione previo annullamento senza rinvio dell\'ordinanza impugnata.
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