Cass. Sez. III n. 47108 del 19 dicembre 2008 (Ud. 25 nov. 2008)
Pres. Lupo Est. Lupo Ric. Lumini ed altri
Urbanistica. Opere in totale difformità

L'art.7, primo comma, della legge n.47/85 (ora art.31, comma 1, d.P.R. 6/6/2001 n.380) definisce le "opere eseguite in totale difformità dalla concessione" (la cui realizzazione concretizza il reato previsto dal successivo art.20, lettera b), includendovi quelle che comportano "l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile". Sulla base di tale definizione si ha totale difformità quando si costruisce qualcosa di nuovo rispetto al provvedimento amministrativo e che ha una sua autonomia e funzionalità tale da potere essere considerato a sé stante. La definizione non si pone in contrasto con l'orientamento già affermato secondo cui si ha totale difformità quando sono stati realizzati lavori nuovi o aggiuntivi rispetto a quelli per cui fu data la concessione, rispetto ai quali, se considerati autonomamente, sarebbe stata necessaria la concessione edilizia

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