Cass. Sez. III n. 41748 del 30 ottobre 2009 (Cc 6 ott 2009)
Pres. Teresi Est. Amoresano Ric. Alesci
Urbanistica. Demolizione e patteggiamento

Non c’è dubbio che l’ordine di demolizione costituisca atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 c.p.p. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti. L’ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l’imputato, pertanto, deve tener conto nell’operare la scelta del patteggiamento.
Ne deriva che, anche in caso di patteggiamento, la manifestazione di volontà delle parti non può investire la misura amministrativa; pertanto così come non può essere ritenuto valido un accordo che preveda la esclusione della demolizione, ugualmente il mancato riferimento all’ordine di demolizione, nella richiesta e nell’accettazione del patteggiamento, non esime il giudice dal provvedere ai sensi dell’art.7 L.47/85 (ora art.31 comma 9 bPR 380/01).

OSSERVA

1) Con sentenza del 10.7.2008 il Tribunale di Caltagirone, in composizione monocratica, applicava ad A.R., ritenuta la continuazione tra il reato di cui all'art. 349 c.p. e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Caltagirone del 6.4.06, irrevocabile il 28.6.2006, la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa quale aumento ai sensi dell'art. 81 c.p. sulla pena inflitta con la predetta sentenza; pena sospesa.

Ordinava inoltre la confisca e la demolizione di quanto in sequestro.

2) Propone ricorso per cassazione l' A. per inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, in materia edilizia non può essere disposta la confisca prevista dall'art. 240 c.p. in quanto tale disposizione è derogata dalla L. n. 47 del 1985, art. 7 che prevede una specifica sanzione amministrativa (ingiunzione a demolire) di tipo ripristinatorio e fatta salva la possibilità di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca.

3) Con requisitoria scritta in data 17.3.2009 il P.G. chiede l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca.

4) Il ricorso è parzialmente fondato.

Non c'è dubbio che l'ordine di demolizione costituisca atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria nè di misura di sicurezza, anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. L'ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l'imputato, pertanto, deve tener conto nel l'operare la scelta del patteggiamento, (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 3123 del 28.9.1995; conf. Cass. sez. 3 n. 2896 del 13.10.1997; Cass. sez. 3 n. 3107 del 25.10.1997).

Ne deriva che, anche in caso di patteggiamento, la manifestazione di volontà delle parti non può investire la misura amministrativa:

pertanto così come non può essere ritenuto valido un accordo che preveda la esclusione della demolizione, ugualmente il mancato riferimento all'ordine di demolizione, nella richiesta e nell'accettazione del patteggiamento, non esime il giudice dal provvedere ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9).

4.1) Non è consentito, invece, disporre la misura della confisca perchè incompatibile con il disposto di cui all'art. 31, comma 9 D.P.R. cit..

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c., tale norma "prevede che il giudice con la sentenza di condanna per il reato di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 17, lett. b), come modif. dalla detta L. n. 47 del 1985, art. 20, ordini la demolizione delle opere stesse se non sia stata altrimenti eseguita. Pertanto il giudice penale, al quale la legge attribuisce in via eccezionale un potere di natura amministrativa, deve limitarsi, una volta accertata la violazione del citato art. 20, ad ordinare la demolizione dell'edificio abusivo, secondo una interpretazione non estensiva della norma, trattandosi di un potere normalmente riservato all'autorità amministrativa. Ne consegue che deve ritenersi quale provvedimento abnorme e come tale sottratto al potere del giudice penale l'ordine impartito da un pretore, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui al succitato art. 20, di rimettere gli atti al sindaco per l'abbattimento o la confisca dell'edificio (Nella specie la confisca era stata dal pretore sottoposta altresì alla condizione che la stessa fosse confermata dal giudice amministrativo innanzi al quale pendeva il giudizio sulla adozione delle sanzioni amministrative" (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 2996 del 13.11.1992).

Va ricordato, infine, che la confisca è prevista solo per il reato di lottizzazione dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2.

La sentenza impugnata va pertanto annullata, per violazione di legge, limitatamente alla disposta confisca, che va eliminata senza necessità di rinvio (art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca che elimina.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009