Cass. Sez. III n. 18919 del 8 maggio 2014 (Ud. 18 mar. 2014)
Pres. Squassoni Est. Pezzella Ric. Urselli
Urbanistica.  Lottizzazione abusiva e momento consumativo

Il reato di lottizzazione abusiva ha carattere permanente ed è inquadrabile nella categoria dei reati progressivi nell'evento, la cui permanenza continua per ogni concorrente sino a che di ciascuno di essi perdura la condotta volontaria e la possibilità di fare cessare la condotta antigiuridica dei concorrenti. Conseguentemente, il concorso del venditore lottizzatore permane sino a quando continua l'attività edificatoria eseguita dagli acquirenti nei singoli lotti, atteso che egli, avendo dato causa alla condotta edificatoria dei concorrenti, risponde, a norma dell'art. 41 cod. pen., dell'evento, che potrebbe fare cessare attivando il potere di sospensione della lottizzazione del sindaco, o richiedendo il sequestro preventivo dal pubblico ministero. La permanenza nel reato per gli acquirenti dei singoli lotti prosegue, invece, sino a quando continua l'attività edificatoria nel lotto di riferimento, atteso che il singolo acquirente non ha dato causa all'operazione lottizzatoria e risponde nei limiti della propria partecipazione, realizzata attraverso l'attività negoziale o edificatoria nel proprio lotto

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