Cass. Sez. III n.15643 del 15 aprile 2008 (Cc. 12 mar. 2008)
Pres. Lupo Est. Petti Ric. Malenotti
Urbanistica. Lottizzazione abusiva

Ai fini della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva non è necessario che si verifichino iniziative di tipo edificatorio essendo sufficiente la cosiddetta lottizzazione negoziale ossia la predisposizione del terreno ai fini edificatori mediante il frazionamento degli stessi e la vendita dei lotti frazionati. Invero per lottizzazione abusiva deve intendersi anche la predisposizione, in contrasto con gli strumenti urbanistici del comune interessato , di una situazione idonea ad alterare la destinazione dell\' area. Il frazionamento di un terreno agricolo in piccoli lotti non utilizzabili per l\'esercizio dell\' agricoltura già costituisce indizio di lottizzazione. La vendita a terzi dei lotti frazionati non costituisce elemento necessario per la configurabilità del reato potendo il proprietario
sfruttare direttamente a fini edificatori il terreno lottizzato ed è ugualmente astrattamente configurabile la lottizzazione allorquando sia esigua la dimensione delle particelle e per il fatto che le stesse abbiano fatto parte di un terreno agricolo già frazionato ed in parte urbanizzato e venduto ad acquirenti che non esercitavano l\'attività agricola.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 12/03/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 293
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 40062/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di Malenotti Adriana, nata a Scandicci il 10 agosto del 1924;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Firenze del 31 luglio del 2007;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. ZILLETTI Lorenzo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 31 luglio del 2007, il tribunale di Firenze, accogliendo parzialmente l'istanza presentata nell'interesse di Malenotti Adriana, annullava nei confronti della predetta, limitatamente alla porzione di terreno sita nel comune di Scandicci e censita in catasto al foglio di mappa n 19, particella n 809, il decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento penale a carico della predetta e di altri, quali indagati per il reato di lottizzazione abusiva. Confermava invece il provvedimento di sequestro relativamente alle particene nn. 961 e 962.
Il tribunale a fondamento della decisione, per quanto ancora rileva in questa sede, dopo avere premesso che l'attuale ricorrente e la sorella avevano già proceduto alla lottizzazione dei fondi agricoli di loro proprietà siti sulle colline limitrofe al centro abitato, mediante frazionamenti di consistenza minimale ceduti a soggetti che non svolgevano attività agricola nonché mediante la delimitazione dei vari lotti e la costruzione di strade carrabili,osservava che le particelle nn. 961 e n 962, anche se non avevano ancora perduto la natura agricola e non avevano ancora formato oggetto di atti negoziali, dovevano comunque considerarsi destinate alla lottizzazione, sia per le loro dimensioni, sia soprattutto perché provenivano dal frazionamento della particella n. 806 che era stata già lottizzata. Precisava che nella fattispecie il sequestro era legittimo, sia perché serviva a garantire la confisca, che nella fattispecie è obbligatoria in caso di condanna, sia per evitare che il reato fosse portato ad ulteriori conseguenze.
Ricorre per cassazione l'indagata per mezzo del suo difensore denunciando:
la violazione del D.P.R. n 380 del 2001, art. 44, lett. c) in relazione all'art. 30 del medesimo Decreto, per la mancanza dello scopo edificatorio, non essendo "pregnanti" le considerazioni svolte in proposito dal tribunale;
La violazione dell'art. 321 c.p.p. perché il sequestro preventivo non può in questa materia essere utilizzato per garantire la confisca amministrativa del bene qual è quella in questione;
la violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, per avere il tribunale erroneamente ritenuto di potere integrare il provvedimento del giudice per le indagini preliminari affermando che il sequestro serviva anche per garantire la confisca. IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va anzitutto premesso che per giustificare l'adozione di un sequestro preventivo in danno di un determinato soggetto non occorre dimostrare in concreto la sua responsabilità essendo sufficiente l'enunciazione non arbitraria di un'ipotesi di illiceità penale e l'esistenza del rapporto pertinenziale tra la cosa ed il reato (cfr Cass. sez. un. 23 aprile 1993, Gifunni; 24 settembre 2002, Crucci). Invero,secondo il consolidato orientamento di questa corte, occorre tenere distinte le misure cautelari reali da quelle personali in ragione della diversità degli interessi coinvolti, ma soprattutto della direzione della tutela che nelle misure cautelari reali è diretta nei confronti della pericolosità della cosa e non dell'autore del fatto (ex multis Cass. sez. un 24 marzo del 2000, Mariano).
Ai fini della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva non è necessario che si verifichino iniziative di tipo edificatorio essendo sufficiente la cosiddetta lottizzazione negoziale ossia la predisposizione del terreno ai fini edificatori mediante il frazionamento degli stessi e la vendita dei lotti frazionati. Invero per lottizzazione abusiva deve intendersi anche la predisposizione, in contrasto con gli strumenti urbanistici del comune interessato, di una situazione idonea ad alterare la destinazione dell'area. Il frazionamento di un terreno agricolo in piccoli lotti non utilizzabili per l'esercizio dell'agricoltura già costituisce indizio di lottizzazione. Nella fattispecie, anche se le due particelle sequestrate non erano state ancora vendute a terzi (la vendita a terzi dei lotti frazionati non costituisce elemento necessario per la configurabilità del reato potendo il proprietario sfruttare direttamente a fini edificatori il terreno lottizzatole ugualmente astrattamente configurabile la lottizzazione per l'esigua dimensione delle particelle e per il fatto che le stesse facevano parte di un terreno agricolo già frazionato ed in parte urbanizzato e venduto ad acquirenti che non esercitavano l'attività agricola. È quindi astrattamente configurabile,almeno in questa fase processuale, un'ipotesi di lottizzazione abusiva.
La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusive costruite deve essere disposta obbligatoriamente dal giudice ogni qual volta venga accertata la lottizzazione abusiva e quindi anche quando non venga pronunciata condanna, ma sentenza di proscioglimento per una causa diversa dall'insussistenza del reato (per tutte Cass. 9 maggio 2005 n 17424). Di conseguenza a norma del comma secondo dell'art. 321 c.p.p. è legittimo il sequestro preventivo finalizzato a garantire la confisca dei terreni abusivamente lottizzati (Cass. 4 dicembre 1995, Cascarono riv 203367).
La giurisprudenza citata dal ricorrente non è pertinente perché non si riferisce alla lottizzazione abusiva ma all'abuso edilizio in genere per il quale è prevista la demolizione ma non la confisca. Per quanto concerne i poteri del tribunale,poiché il riesame non ha natura devolutiva, è consentita una motivazione aggiuntiva o integrativa (Cass. 8 novembre 2002, Bosch; 19 gennaio 2001, Servadio).
Nella fattispecie il sequestro, oltre che per garantire la confisca/ era stato disposto anche a norma dell'art. 321 c.p.p., comma 1 ossia per evitare che il reato fosse portato ad ulteriori conseguenze. La giurisprudenza citata dal ricorrente anche in questo caso non è pertinente perché si riferisce al sequestro probatorio che ha natura diversa da quello preventivo.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art 616 c.p.p.;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2008