Cass.Sez. III n. 26455 del 24 giugno 2016 (Cc 5 apr 2016)
Presidente: Amoresano Estensore: Andronio Imputato: P.M. in proc. Stellato
Urbanistica.Mutamento di destinazione d'uso e titolo abilitativo

In tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d'uso senza opere è assoggettato a D.I.A. (ora SCIA), purché intervenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria o, se il cambio d'uso sia eseguito nei centri storici, anche all'interno di una stessa categoria omogenea. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di locali trasformati mediante opere edilizie da cantina garage ad abitazione, con conseguente passaggio dalla categoria d'uso non residenziale alla diversa categoria residenziale).

 RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza del 7 ottobre 2015, il Tribunale di Roma ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale ed avente ad oggetto un immobile, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b), del. Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che le opere edilizie realizzate in difformità dalla d.i.a. presentata, consistenti nel cambio di destinazione d'uso di due locali, rientrano tra quelle per le quali è richiesta la sola d.i.a.. Ad avviso dello stesso Tribunale, il permesso di costruire è necessario per il cambio di destinazione d'uso solo se gli immobili sono ricompresi nelle zone omogenee A, mentre l'immobile in questione è sito in località non sottoposta a vincoli è inserita in zona O dallo strumento urbanistico.

2. - Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il cambio di destinazione d'uso da cantina-garage ad abitazione è avvenuto tra due categorie diverse, da non residenziale a residenziale, ed è dunque inquadrabile tra le ristrutturazioni edilizie pesanti, tuttora soggetti alla disciplina del permesso di costruire.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è fondato.

Nel caso di specie si è verificato un cambio di destinazione d'uso, realizzato mediante opere edilizie, di alcuni locali da cantina-

garage ad abitazione, ovvero dalla categoria d'uso non residenziale alla diversa categoria d'uso residenziale. Un tale cambio di destinazione, pacificamente realizzato in difformità rispetto alla d.i.a. presentata dall'interessata, configura il reato contestato, trattandosi di un'opera di ristrutturazione edilizia presa in considerazione dalla legislazione della Regione Lazio ai sensi del D.P.R n. 380 del 2001, art. 10, comma 2. Tale ultima disposizione prevede, infatti, che le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività. E la Regione Lazio, con la L.R. n. 36 del 1987, art. 7, comma 3, nella sua formulazione attualmente vigente, ha stabilito che le modifiche di destinazione d'uso con o senza opere a ciò preordinate, quando hanno per oggetto le categorie stabilite dallo strumento urbanistico generale, sono subordinate al rilascio di apposita permesso di costruire, mentre quando riguardano gli ambiti di una stessa categoria sono soggette a denuncia di inizio attività da parte del sindaco. La disciplina regionale, adottata ai sensi del richiamato D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 2, nel richiedere il permesso di costruire per il mutamento di destinazione d'uso con passaggio dall'una all'altra categoria urbanistica, non fa alcun riferimento alla necessaria inclusione degli immobili in una particolare zona omogenea dello strumento urbanistico. Ed essa prevale, in ogni caso, sulla disciplina generale di cui al precedente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), a norma del quale sono subordinati al permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino mutamenti della destinazione d'uso, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A. Si tratta di una disciplina che, nel suo complesso, si pone in armonia con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di reati edilizi, nel senso che il mutamento di destinazione d'uso senza opere è assoggettato a d.i.a. (ora SCIA), purchè intervenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria o, se il cambio d'uso sia eseguito nei centri storici, anche all'interno di una stessa categoria omogenea (Sez. 3, 24 giugno 2014, n. 39897, Rv.

260422; Sez. 3, 13 dicembre 2013, Rv. 258686; in senso analogo, Sez. 3, 7 maggio 2015, n. 42453, Rv. 265191; Sez. 3, 16 ottobre 2014, n. 3953, Rv. 262018). E, come sottolineato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte le sanzioni previste per il cambio di destinazione d'uso risultano giustificate dall'esigenza di scongiurare il pericolo di compromissione degli equilibri prefigurati dagli strumenti urbanistici in relazione al corretto e ordinato assetto del territorio.

Ne deriva, quanto al caso in esame, che l'intervento edilizio oggetto dell'imputazione avrebbe dovuto essere eseguito con permesso di costruire.

4. - L'ordinanza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma perchè proceda a nuovo giudizio sia in relazione al profilo del periculum in mora, non esaminato nel provvedimento impugnato, sia in relazione a quello del fumus commissi delicti, facendo applicazione, quanto al secondo, dei principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016