Cass. Sez. III n. 4087 del 28 gennaio 2008 (Ud. 22 nov. 2007)
Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Ghignoni
Urbanistica. Nozione di pertinenza

La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da, quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un' opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un' oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’'immobile cui accede. La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di
integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio che, per la relazione di congiunzione fisica, costituisce parte di esso quale elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa affinché soddisfi ai bisogni cui è destinato

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