Cass. Sez. III n. 7379 del 24 febbraio 2026 (UP 12 feb 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Mastroeni
Urbanistica. Nuova costruzione e necessità di permesso di costruire per chiusura ballatoi

La realizzazione di un vano cucina mediante l'accorpamento di un preesistente ballatoio all'unità abitativa principale, con creazione di nuovi volumi e dotazione di impianti tecnologici, integra un intervento di "nuova costruzione" ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001. Per tali opere è necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire, risultando irrilevante, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 44 lett. b) del medesimo decreto, la contestuale modifica della destinazione d'uso della superficie esterna. Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito può legittimamente escludere la particolare tenuità dell'offesa valorizzando la tipologia di abuso edilizio e l'incremento volumetrico accertato, in quanto indici rivelatori di una modalità della condotta non esigua sotto il profilo del danno o del pericolo al bene giuridico protetto.

RITENUTO IN FATTO
1.- Con impugnata sentenza la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina con la quale Mastroeni Salvatore era stato assolto dal reato di cui agli artt. 633-639 bis cod.pen. (capo 1) e lo aveva condannato, alla pena sospesa di mesi uno di arresto e 12.000 € di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, perché in assenza di titolo autorizzativo, realizzava una nuova unità abitativa, in aderenza all'appartamento sfruttando parte del volume di quest'ultimo e annettendo due ballatoi così destinandoli ad un uso abitativo in Messina il 20/09/2019.
2.- Avverso la sentenza il difensore delle indagate ha proposto ricorso per cassazione, e ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:

    Vizio di motivazione con riferimento all’affermazione della responsabilità per il reato edilizio. Argomenta il ricorrente la contraddittorietà della motivazione là dove, a supporto dell’affermazione della responsabilità, avrebbe fatto riferimento all’occupazione abusiva dell’immobile nel quale sarebbero state realizzate le opere abusive in contestazione (segnatamente una cucina e bagno su un ballatoio adiacente all’abitazione) senza considerare che dal reato di occupazione dell’immobile, contestata al capo 1), l’imputato era stato assolto perché il fatto non sussiste, avendo dimostrato l’acquisto del predetto dallo IACP di Messina.
    Violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 in quanto le opere realizzare e la modifica di destinazione d’uso non sarebbero annoverabili tra quelle per le quali occorre il permesso a costruire, non essendo peraltro neppure realizzate su un immobile abusivo.
    Violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod.pen. e vizio di motivazione avendo la corte territoriale negato la particolare tenuità del fatto in ragione dell’occupazione dell’unità immobiliare su cui avrebbe perpetrato l’abuso senza tenere conto che l’imputato è stato assolto dal reato di occupazione abusiva dell’immobile.
    Violazione di legge in relazione all’art. 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione avendo la corte territoriale negato il riconoscimento delle circostanze attenuati generiche in ragione dell’occupazione dell’unità immobiliare su cui avrebbe perpetrato l’abuso senza tenere conto che l’imputato è stato assolto dal reato di occupazione dell’immobile.
    Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato memoria di replica ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    In relazione al primo e secondo motivo di ricorso sull’affermazione della responsabilità, osserva, la Corte, che possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d’appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, Scardaccione, Rv. 197250).
    Secondo le conformi sentenze di merito, è stato accertato (testimonianza del teste Visalli della Polizia Municipale e delle fotografie) che, all’atto del sopralluogo, erano stati svolti lavori edilizi con la creazione, nel preesistente ballatoio accorpato all’immobile del ricorrente, di un vano cucina, dotato di impianti idrico ed elettrico, lavori che avevano comportato l’aumento di volumetria dell’immobile poiché veniva aggiunta una superficie abitabile, sicchè la realizzazione del vano cucina, con mutamento di destinazione d’uso del ballatoio, necessitava del permesso a costruite che non era stato richiesto, né rilasciato.
    A corretta decisione sono pervenuti i giudici del merito là dove, fermo l’accertamento di fatto non qui rivisitabile, hanno ritenuto integrata la fattispecie di reato di cui all’art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto le opere realizzate hanno comportato la realizzazione di una ulteriore e autonoma unità dell’abitazione (cucina) con la realizzazione degli impianti tecnologici, che creava volume ex novo che, a mente dell’art. 10 comma 1, lett. a) del d.P.R. 380 del 2001, costituisce intervento di nuova costruzione (Sez. 3, n. 44523 del 12/07/2019, Canato, Rv. 277262 – 01; Sez. 3, n. 38632 del 31/05/2017, Molari, Rv. 270826 - 01) per cui era necessario il permesso a costruire, essendo del tutto irrilevante la modifica della destinazione d’uso del ballatoio. Da cui consegue la manifesta infondatezza del primo e secondo motivo di ricorso. Osserva, per inciso, il Collegio, che la censura è anche priva di confronto specifico là dove sostiene che l’affermazione della responsabilità sarebbe fondata sulla ritenuta occupazione dell’immobile, che è stata esclusa dai giudici del merito, circostanza che non trova riscontro nella motivazione, e sulla circostanza che il mutamento di destinazione d’uso sarebbe consentito senza titolo abilitativo in quanto manifestamente infondata.
    Il terzo motivo di ricorso che contesta il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è parimenti manifestamente infondato. Come è noto, l’art. 131 bis cod.pen. anche dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e l'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. Nel caso in esame, la corte territoriale ha escluso la tenuità dell’offesa in ragione della “tipologia di abuso” (cfr. pag. 5) alla luce delle risultanze istruttorie (realizzazione di una nuova unità abitativa, in aderenza all'appartamento sfruttando parte del volume di quest'ultimo e annettendo due ballatoi così destinandoli ad un uso abitativo), da cui ha ritenuto l’offesa non di particolare tenuità. Contrariamente alla deduzione difensiva, la corte territoriale non ha fondato l’esclusione della causa di non punibilità in ragione dell’occupazione abusiva dell’immobile. Infine, l’allegata condotta susseguente di avere disposto la demolizione è rimasta priva di dimostrazione di avervi dato corso. La sentenza impugnata ha negato la speciale causa di non punibilità e l’ha argomentata con motivazione logica, congrua e corretta in diritto.
    Anche il quarto motivo è inammissibile. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giustificato per l’assenza di elementi positivi e con la valorizzazione delle modalità della condotta e segnatamente la tipologia di abuso, comprensiva, anche, ma non solo, l’occupazione dell’immobile, per cui in difetto di critica specifica non avendo allegato il ricorrente elementi positivi di valutazione il motivo risulta inammissibile, essendo irrilevante ai fini del giudizio de quo, il riferimento all’occupazione abusiva dell’immobile.
    Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 12/02/2026