Cass. Sez. III n. 34541 del 3 settembre 2008 (Ud. 4 apr. 2008)
Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. De Palma
Urbanistica. Prescrizione ed ordine di demolizione

L'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva travolge l'ordine di demolizione delle opere illecite, fermo restando l'autonomo potere dovere dell'autorità amministrativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale monocratico di Roma, con sentenza del 27.4.2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti di D.P.L., essendo estinta per prescrizione la contravvenzione di cui:

- al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (per avere realizzato, in assenza del prescritto permesso di costruire, un manufatto prefabbricato su plateatico in cemento - acc. in (OMISSIS)), ordinando la demolizione del manufatto abusivo.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, la quale ha eccepito l'illegittimità dell'ordine di demolizione, impartito pure a seguito di una pronuncia di estinzione per prescrizione del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).

All'odierna udienza il difensore di fiducia, Avv.to MELLACCA Marco, ha fatto pervenire istanza di rinvio della trattazione del ricorso, prospettando un proprio legittimo impedimento per motivi di salute, ma tale istanza è stata disattesa dal Collegio, perchè genericamente riferita ad "impossibilità fisica a presenziare all'udienza", senza allegazione di alcuna certificazione medica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, u.c. (T.U.), (già della L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c.) dispone che, per le opere abusive eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, "il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita".

Tale ordine, emanato dal giudice in caso di condanna e di mancata esecuzione della demolizione, costituisce atto dovuto, nell'esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza seppure coordinabile con quello amministrativo, per cui non si pone in rapporto alternativo con l'ordine di demolizione eventualmente già impartito dalia P.A. Trattasi di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna" (vedi, in tal senso, Cass. Sez. Unite, 24.7.1996, ric. Monterisi).

L'ordine di demolizione di cui del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, u.c., (T.U.), ha pertanto come presupposto - diversamente da quanto previsto dallo T.U., art. 44, comma 2, per la confisca dei terreni abusivamente lottizzati - la pronuncia di una sentenza di condanna o ad essa equiparata e non il mero accertamento della commissione dell'abuso edilizio, come nel caso di sentenza di estinzione per prescrizione (vedi Cass. Sez. 3^, 12.12.2003, Calabria; 11.7.2000, Naturali; 6.10.2000, Bifulco; 9.12.1999, Gammino).

Ne consegue che l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva travolge l'ordine di demolizione delle opere illecite, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa.

La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), - limitatamente all'ordine di demolizione impartito D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 31, u.c. (T.U.), - che deve essere eliminato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 607,611 e 620 c.p.p..

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al disposto ordine di demolizione, ordine che elimina.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2008.