Cass. Sez. III n. 6872 del 14 febbraio 2017 (Ud 8 lug 2016)
Presidente: Fiale Estensore: Aceto Imputato: Calò ed altri
Urbanistica.Qualità di costruttore della società che installa un manufatto prefabbricato.

La posa in opera di un manufatto prefabbricato costituisce l'esecuzione di un accordo intercorso tra la proprietaria committente e il legale rappresentante della società venditrice, accordo per effetto del quale l'azione appartiene ad entrambi gli imputati. Il fatto che la posa in opera del manufatto sia giustificata con le (insussistenti) esigenze pubblicitarie indicate nel contratto di vendita costituisce ulteriore argomento che rafforza la prova della comune consapevolezza della necessità del titolo edilizio mancante. In ogni caso, assume valore dirimente il fatto che la società non si è limitata alla vendita del manufatto, ma si è direttamente interessata anche alla sua posa in opera e alla realizzazione degli allacci, destinandovi due operai il che è più che sufficiente a qualificarla come "costruttore" ai sensi dell'art. 29, d.P.R. n. 380 del 2001

RITENUTO IN FATTO

1. I sigg.ri Calò Danilo, Dimilito Salvatore, Petronelli Gloria e Sansonetti Costanzo ricorrono per l'annullamento della sentenza del 28/09/2015 della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - che, decidendo sull'impugnazione da loro proposta avverso quella del 09/12/2013 resa dal Tribunale di Taranto a seguito di giudizio abbreviato, ha ribadito la condanna alla pena di quindici giorni di arresto e 600,00 euro di ammenda inflitta alla Petronelli, al Dimilito ed al Calò e quella alla pena di cinque giorni di arresto e 600,00 euro di ammenda inflitta al Sansonetti e la affermazione della loro responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, cod. pen., 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A) e 110, cod. pen., 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, loro ascritti per aver realizzato, in concorso fra loro, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di permesso di costruire e senza l'autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo, le seguenti opere edilizie: a) un modulo abitativo prefabbricato composto da cinque ambienti con sviluppo di superficie pari a circa novanta metri quadrati, dell'altezza di tre metri, con predisposizione della tubazione di collegamento ad impianto fognario; b) un manufatto di dodici metri quadrati, dell'altezza di due metri e cinquanta centimetri; c) una muratura rivestita in pietra dell'altezza di due metri, posta su un massetto cementizio di quattro metri. Il fatto è contestato come accertato in Taranto il 16/11/2011 e della sua consumazione sono stati chiamati a rispondere la Petronelli quale proprietaria del suolo e del manufatto, il Sansonetti quale legale rappresentante della società <<SIB CASE MOBILI S.r.l.», il Dimilito ed il Calò quali operai materiali esecutori dei lavori.

2.Calò Danilo e Dimilito Salvatore eccepiscono, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione omessa, carente e manifestamente illogica e deducono, a sostegno, che: a) i moduli abitativi carrabili non necessitano di alcuna autorizzazione dopo la vendita; b) la loro responsabilità a titolo concorsuale è stata affermata in base alla sola circostanza che essi erano presenti al momento del sopralluogo.

3.Costanzo Sansonetti eccepisce, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione omessa, carente e manifestamente illogica e deduce, a sostegno, che: a) i moduli abitativi carrabili non necessitano di alcuna autorizzazione dopo la vendita; b) la sua responsabilità a titolo concorsuale è stata affermata in base alla sola circostanza che la sua società  aveva venduto il bene oggetto di accertamento e che due suoi operai erano presenti al momento del sopralluogo.

4.Gilda Petronelli articola due motivi di ricorso.
4.1.Con il primo, deducendo che la pena è stata quantificata puramente e semplicemente «alla stregua dei criteri indicati dall'art. 133, cod. pen.», senza il riconoscimento della continuazione e l'individuazione del reato in ipotesi più grave, senza la diminuente per il rito e in assenza di qualsiasi indicazione sul punto, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 81, cod. pen., 442, comma 2, e 533, cod. proc. pen. e l'assoluta mancanza di motivazione.

4.2.Con il secondo, deducendo la natura precaria del modulo abitativo e contestando che esso fosse dotato di allacci idrici e fognari, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione sul duplice rilievo del travisamento della prova e della erronea valutazione del materiale probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5.1 ricorsi sono infondati.

6.Per motivi di ordine logico devono essere esaminati i motivi che riguardano la sussistenza oggettiva dei reati.

6.1.La natura precaria dell'opera edilizia non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati per la sua realizzazione né dalla sua facile amovibilità; quel che conta è la oggettiva temporaneità e contingenza delle esigenze che l'opera è destinata a soddisfare.

6.2.Chiaro è, in tal senso, il dettato normativo che, nel definire gli interventi di "nuova costruzione", per i quali è necessario il permesso di costruire o altro titolo equipollente (artt. 10, comma 1°, lett. a, e 22, comma 3 0 , lett. b, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), individua - tra gli altri - i manufatti leggeri e le strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come depositi, magazzini e simili e "che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee" (art. 3, comma 1°, lett. e.5, d.P.R. 380/2001 cit.). La natura oggettivamente temporanea e contingente delle esigenze da soddisfare è richiamata anche dall'art. 6, comma 2°, lett. b, d.P.R. 380/2001 per individuare le opere che, previa mera comunicazione dell'inizio lavori, possono essere liberamente eseguite.

6.3.Si tratta di criterio che significativamente, anche se ad altri fini, l'art. 812 cod. civ. utilizza per collocare nella categoria dei beni immobili gli edifici galleggianti saldamente ancorati alla riva o all'alveo e destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione, così diversificandoli dai galleggianti mobili adibiti alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne, di cui all'art. 136 cod. nav. e che, a norma dell'art. 815 cod. civ., costituiscono, invece, beni mobili soggetti a registrazione.

6.4.La oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, la sua conseguente attitudine ad una utilizzazione non temporanea, né contingente, è criterio da sempre utilizzato dalla giurisprudenza di questa Corte per distinguere l'opera assoggettabile a regime concessorio (oggi permesso di costruire) da quella realizzabile liberamente, a prescindere dall'incorporamento al suolo o dai materiali utilizzati (Sez. 3, Sentenza n. 9229 del 12/02/1976, Sez. 3, Sentenza n. 1927 del 23/11/1981, Sez. 3, Sentenza n. 5497 del 11/03/1983, Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 23/03/1994, Sez. 3, Sentenza n. 12022 del 20/11/1997, Sez. 3, Sentenza n. 11839 del 12/07/1999, Sez. 3, Sentenza n. 22054 del 25/02/2009, quest'ultima con richiamo ad ulteriori precedenti conformi di questa Corte e del Consiglio di Stato). Nemmeno il carattere stagionale dell'attività implica di per sé la precarietà dell'opera (Sez. 3, Sentenza n. 34763 del 21/06/2011, Sez. 3, Sentenza n. 13705 del 21/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 11880 del 19/02/2004, Sez. 3, Sentenza n. 22054 del 25/02/2009 cit.).

6.5. Il riferimento alla temporaneità e alla contingenza dell'esigenza, piuttosto che alle caratteristiche strutturali dell'opera edilizia ed al materiale impiegato per la sua realizzazione, deriva dal fatto che nella riflessione dottrinaria e giurisprudenziale del secondo dopoguerra si è venuta consolidando la consapevolezza che il territorio non può più essere considerato strumento destinato al solo assetto ed incremento edilizio (art. 1 L. 1150/42), ma come luogo sul quale convergono interessi di ben più ampio respiro che dalle modalità del suo utilizzo (o del suo non utilizzo) possono trovare giovamento o, al contrario, pregiudizio, sì che la sua trasformazione urbanistica ed edilizia (così l'art. 1 L. 10/77 che, si noti, operando un rivolgimento copernicano rispetto all'art. 1 L. 1150/42, ha posto l'attività edilizia in secondo piano rispetto a quella urbanistica) costituisce oggetto di compiuta valutazione e comparazione degli interessi in gioco e, dunque, vera e propria attività di governo (così l'art. 117, comma 3 0 , Cost.), non sempre, e non solo, appannaggio esclusivo della collettività che lo abita.

6.6.E' evidente, pertanto, che la temporaneità dell'esigenza che l'opera precaria è destinata a soddisfare è quella (e solo quella) che non è suscettibile di incidere in modo permanente e tendenzialmente definitivo sull'assetto e sull'uso del territorio.

6.7.Tanto premesso, risulta dalla lettura della sentenza impugnata che il modulo abitativo prefabbricato, al quale era asservito il manufatto di dodici metri composto di polistirolo, era stato collocato sopra una piattaforma di cemento realizzata all'interno del fondo di proprietà della Petronelli. All'interno del medesimo fondo erano stati realizzati gli allacciamenti elettrici, idrici e fognari destinati a servire il manufatto sotto il cui pavimento erano stati predisposti gli alloggiamenti per le tubature idriche e gli impianti elettrici. Il bagno era munito di uno scaldabagno elettrico. Nel manufatto erano state inserite le scatole per gli interruttori elettrici ed i relativi interruttori. Sul perimetro del fondo erano state realizzate delle aiuole e piantati degli alberi a riprova, afferma la Corte, della duratura destinazione dell'immobile ad abitazione.

6.8.Non v'è dubbio che la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi sopra indicati traendo dalle premesse in fatto testé illustrate conseguenze non manifestamente illogiche in ordine alla effettiva natura delle esigenze non temporanee che il manufatto, nella sua interezza e a prescindere dai materiali utilizzati, doveva soddisfare.

6.9.Le eccezioni sollevate dalla ricorrente non colgono nel segno sia perché valorizzano l'argomento della tipologia dei materiali utilizzati, sia perché non considerano che la natura modulare dell'abitazione prefabbricata, alla luce dell'inequivocabile dettato normativo sopra richiamato, non esclude la durevolezza delle esigenze abitative cui il manufatto era asservito. L'ulteriore argomento difensivo secondo cui si trattava di manufatto posto in opera a scopi puramente pubblicitari, e dunque transitori, è stata smentita dalla Corte di appello con argomentazioni non oggetto di specifica censura da parte della ricorrente che si limita ad eccepire, al riguardo, un inammissibile travisamento della prova volto, di fatto, a creare un contatto diretto di questa Corte di cassazione con le fonti di prova allegate al ricorso.

6.10.Quanto ai profili di responsabilità di tutti gli imputati si deve osservare che la posa in opera del manufatto costituisce l'esecuzione di un accordo intercorso tra la proprietaria committente e il legale rappresentante della società venditrice, accordo per effetto del quale l'azione appartiene ad entrambi gli imputati. Il fatto che la posa in opera del manufatto sia stata giustificata con le (insussistenti) esigenze pubblicitarie indicate nel contratto di vendita costituisce ulteriore argomento che rafforza la prova della comune consapevolezza della necessità del titolo edilizio mancante.

6.11. In ogni caso, assume valore dirimente il fatto che la società legalmente rappresentata dal Sansonetti non si è limitata alla vendita del manufatto, ma si è direttamente interessata anche alla sua posa in opera e alla realizzazione degli allacci, destinandovi due operai.

6.12. Il che è più che sufficiente a qualificarla come "costruttore" ai sensi dell'art. 29, d.P.R. n. 380 del 2001 che, in quanto tale, ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in caso di inizio delle opere nonostante l'accertamento negativo, e a titolo di colpa nell'ipotesi in cui tale accertamento venga omesso (Sez. 3, n. 16802 del 08/04/2015, Carafa, Rv. 263474; Sez. 3, n. 860 del 25/11/2004, Cima, Rv. 230663).

6.13.Anche gli operai, materiali esecutori dei lavori, rispondono del reato a titolo di concorrenti (in questo senso Sez. 3, n. 16751 del 23/03/2011, Iacono, Rv. 250147, secondo cui la natura di reati "propri" degli illeciti previsti dalla normativa edilizia non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 29, comma primo, del decreto medesimo, possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 35084 del 25/02/2004, Barreca, Rv. 229651; Sez. 3, n. 48025 del 12/11/2008, Ricardi, Rv. 241799, secondo cui concorre nel reato anche si limita a svolgere lavori di completamento dell'immobile, quali la pavimentazione, l'intonacatura, gli infissi, sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori).

6.14. Il Calò ed il Dimilito non si erano limitati a collocare sul posto il manufatto ma erano intenti ad effettuare lavori di allaccio alle reti idrica ed elettrica che concorrevano a rendere oggettivamente stabile l'opera edilizia, realizzata in totale assenza di permesso di costruire e di qualsiasi altra autorizzazione. Sicché essi ne rispondono anche a titolo di colpa.

6.15.La argomentazioni sin qui svolte valgono a maggior ragione anche per il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, peraltro non oggetto di specifica impugnazione, al pari della muratura in pietra (della quale non v'è menzione nei ricorsi).

7. Ilprimo motivo di ricorso della Petronelli è inammissibile perché il trattamento sanzionatorio non è stato oggetto di specifico motivo di appello.

7.1.Ne consegue che i ricorsi devono essere respinti.

P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 08/07/2016.