Cass. Sez. III n. 45704 del 7 dicembre 2011 (CC 26 ott. 2011)
Pres. Mannino Est. Teresi Ric. Franceschelli
Urbanistica. Restituzione immobile non demolito ad amministrazione comunale

E' irrilevante  la pendenza di pratica di domanda di condono edilizio corredata dai versamenti delle somme dovute a titolo di oblazione poiché tale fatto non può interferire sull'attività repressiva dell'AG, nella specie esercitata dal PM, che comporta la restituzione dell'immobile al Comune per essere stata - al tempo dell'adozione del provvedimento sindacale - positivamente espletata la procedura di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire entro il termine di novanta giorni a nulla rilevando l'invocata sanabilità dell'opera. Pertanto, considerato che thema decidendum è la restituzione dell'immobile dissequestrato all'avente diritto, quest'ultimo correttamente era stato individuato nell'ente comunale che ha acquistato la proprietà dell'immobile non demolito a seguito del positivo esaurimento della procedura acquisitiva.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 26/10/2011
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1844
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 34034/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Franceschelli Emilio, nato a Castiglione Messer Marino il 14.04.1958;
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Tivoli in Palestrina 5.01.2010 che, nell'ambito di un procedimento d'incidente di esecuzione, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento con cui la Polizia municipale di San Cesareo, nel provvedere al dissequestro dell'immobile sequestratogli, aveva indicato l'avente diritto alla restituzione nella persona del sindaco di quel Comune;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Letta la requisitoria del PG, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 5.01.2010 il Tribunale di Tivoli in Palestrina rigettava il ricorso proposto da Franceschelli Emilio avverso il provvedimento con cui la Polizia municipale di San Cesareo, nel provvedere al dissequestro dell'immobile sequestratogli e nei presupposto che si fosse verificata la fattispecie acquisitiva di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, aveva indicato l'avente diritto alla restituzione nella persona del sindaco di quel Comune poiché al Franceschelli era stato notificato, in data 27.05.2004, il verbale d'inadempienza all'ordinanza di demolizione n. 298 del 20.10.2003. Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale provveduto, in poche righe, senza tenere conto della pendenza di una domanda di condono edilizio non ancora definita dal Comune di San Cesareo.
Egli, perciò, era ancora il legittimo proprietario dell'immobile che abitava con la famiglia, sicché non poteva ritenersi acquisito ape legis il bene al patrimonio comunale.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Secondo il prevalente orientamento di questa Corte l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 3, comporta l'automatica acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune, in favore del quale deve quindi essere disposta la restituzione, qualora l'immobile stesso sia dissequestrato Cassazione Sezione 3^ n. 10395/2010 RV. 246347; n. 35785/2004; n. 14638/2005; n. 16283/2005; n. 4962/2008; n. 48031/2008, RV. 241768.
In tali pronunce è stato affermato che l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione delle opere abusive impartito al contravventore dallo stesso ente comunale si verifica ope legis all'inutile scadenza del termine di giorni novanta fissato per detta ottemperanza, senza che possa avere rilievo l'ulteriore adempimento della notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza, unicamente idoneo a consentire all'ente l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo dell'acquisizione.
Conseguentemente il manufatto abusivo dissequestrato, a seguito dell'inottemperanza all'ingiunzione comunale, va restituito non già al privato responsabile, ma allo stesso ente comunale, ormai divenutone proprietario a tutti gli effetti a seguito dell'inutile decorso del termine di legge.
Nel caso in esame irrilevante è la pendenza di pratica di domanda di condono edilizio corredata dai versamenti delle somme dovute a titolo di oblazione.
Tale fatto non può interferire sull'attività repressiva dell'AG, nella specie esercitata dal PM, che comportava la restituzione dell'immobile al Comune per essere stata - al tempo dell'adozione del provvedimento sindacale - positivamente espletata la procedura di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire entro il termine di novanta giorni a nulla rilevando l'invocata sanabilità dell'opera. Pertanto, considerato che thema decidendum è la restituzione dell'immobile dissequestrato all'avente diritto, quest'ultimo correttamente era stato individuato nell'ente comunale che ha acquistato la proprietà dell'immobile non demolito a seguito del positivo esaurimento della procedura acquisitiva. L'inammissibilità del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 26 ottobre 2011. Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011