Cass. Sez. III n. 45703 del 7 dicembre 2011 (CC 26 ott. 2011)
Pres. Mannino Est. Amoresano Ric. Mammoliti
Urbanistica. Demolizione ed acquisizione al patrimonio comunale

A prescindere dall'acquisizione del bene al patrimonio comunale, il soggetto condannato resta comunque il destinatario dell'ordine di demolizione, con conseguente onere da parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, all'ordine di demolizione a propria cure e spese

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 26/10/2011
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1843
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 34020/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Mammoliti Annunziata nato il 14.9.1952;
avverso l'ordinanza del 5.1.2010 del Tribunale di Tivoli, sez. dist.di Palestrina;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Eugenio Selvaggi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 5.1.2010 il G.E. del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina, rigettava il ricorso, proposto nell'interesse di Mammoliti Annunziata, avverso l'ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura della Repubblica di Tivoli in relazione alla sentenza n. 55/05 del Tribunale al Tivoli. Riteneva il GE. che l'istante non appariva legittimata ad agire, in quanto la scadenza del termine per ottemperare all'ordine di demolizione determinava in modo automatico il trasferimento dell'immobile al patrimonio comunale.
2) Propone ricorso per cassazione Mammoliti Annunziata, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, non risultando perfezionatasi la procedura acquisitiva al patrimonio comunale. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge. L'ordine di demolizione è stato disposto in relazione alla violazione della normativa antisismica, per cui competente era la Regione a norma del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 98, 99 e 101.
3) Il primo motivo di ricorso è fondato.
Erroneamente, infatti, il G.E. ha ritenuto che la Mammoliti non fosse legittimata a proporre incidente di esecuzione avverso I1 ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica di Tivoli. A prescindere dall'acquisizione del bene al patrimonio comunale, il soggetto condannato resta comunque il destinatario dell'ordine di demolizione, con conseguente onere da parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, all'ordine di demolizione a propria cure e spese (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 43294 del 29.9.2005, Rv. 232646; Cass. pen. sez. 3 n. 37120 dell'11.5.2005 Rv. 232174). Rimanendo assorbita ogni altra doglianza, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Tivoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Tivoli. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011