Cass. Sez. III n. 3763 del 3 febbraio 2022 (Ud 11 nov 2021)
Pres. Rosi Est. Andronio Ric. D’Amico
Urbanistica.Ricostruzione di un rudere

Integra i reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.Lgs. n. 42 del 2004 la ricostruzione di un “rudere” senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, sia perché trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest’ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perchè non è applicabile l’art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della S.C.I.A. richiede, nelle zone vincolate, l’esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 ottobre 2020, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 4 luglio 2017, con la quale l’imputato era stato condannato – ritenuto sussistente il vincolo della continuazione – alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di proprietario dell’immobile identificato in imputazione, vi eseguiva diverse opere di edificazione in difformità dalla Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.A.) ed in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica.

2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione in ordine alla conferma del giudizio di penale responsabilità dell’imputato.
La Corte d’appello non avrebbe valutato autonomamente, richiamando acriticamente quanto statuito dal Tribunale, i motivi di impugnazione corredati da elementi probatori nuovi rispetto a quelli considerati in primo grado e che avrebbero dovuto, qualora esaminati, condurre ad un diverso esito del giudizio. Dietro l’apparenza di una motivazione per relationem sarebbe ravvisabile il vizio di omessa motivazione.
2.2. In secondo luogo, si lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 533, 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., in relazione al d.m. 23 gennaio 1970, e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, oltre a vizi della motivazione in ordine alla sussistenza del reato paesaggistico.
Non sarebbe condivisibile la statuizione in base alla quale l’area oggetto dell’intervento edilizio, in quanto sottoposta a vincolo paesaggistico, avrebbe richiesto il rilascio della prescritta autorizzazione per la realizzazione delle opere. Infatti, il citato d.m. – unica fonte normativa impositiva del vincolo di notevole interesse pubblico – delimiterebbe il comprensorio comunale di Cisternino, escludendo in limine la zona interessata dalle opere di edificazione (sita in Contrada Barbagiulo), per la quale, dunque, non opererebbe la restrizione vincolistica. Secondo i giudici di merito, invece, il vincolo discenderebbe altresì dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./P (D.G.R. del 15 dicembre 2000) e dal P.P.T.R. (D.G.R. del 16 febbraio 2015), operandosi così una indebita confusione tra la nozione di “beni paesaggistici”, sottoposti ai vincoli di cui all’art. 134 del d.lgs. n. 42 del 2004, e quella di “paesaggi”. Ad avviso della difesa, una disciplina ha validità prescrittiva – imponendo il rispetto dei vincoli paesaggistici e la richiesta di una previa autorizzazione – soltanto su quei beni qualificabili come “paesaggistici”; laddove nei confronti di beni rientranti in un’area qualificata semplicemente come “paesaggio” – come nel caso di specie – la disciplina ha unicamente valenza descrittiva, propositiva e di indirizzo, tendente a conservare e valorizzare l’assetto paesistico mediante il recupero di fabbricati similari. La sentenza impugnata non avrebbe neppure esplicitato gli elementi in base ai quali concludere che le opere siano state realizzate su beni paesaggistici, secondo la definizione di cui all’art. 134 del d.lgs. n. 42 del 2004, ovvero in zone sottoposte a vincolo di questo tipo, richiamando acriticamente il contenuto del verbale di sopralluogo.
2.3. In terzo luogo, si censurano la violazione dell’art. 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 – come novellato dall’art. 10 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 – nonché vizi della motivazione in ordine alla sussistenza del reato urbanistico.
Ribadendo che sulla zona oggetto degli interventi edilizi non sarebbe rinvenibile alcun vincolo paesaggistico in base alla normativa nazionale e regionale di riferimento, la difesa contesta la statuizione dei giudici di merito secondo cui il fabbricato realizzato dall’imputato non sarebbe il risultato di un semplice intervento di manutenzione straordinaria comunicato con C.I.L.A., bensì di un vero e proprio intervento di nuova costruzione avvenuto in assenza di permesso di costruire, oltre che di autorizzazione paesaggistica. In base ad una ricognizione delle modifiche normative intervenute sull’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo la difesa, la nozione di “ristrutturazione edilizia” attualmente vigente ricomprenderebbe anche gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche volumetriche e tipologiche. Non richiedendosi più l’identità di sagoma fra l’opera preesistente e quella ricostruita, ne deriverebbe la legittimità dell’opera realizzata in assenza di permesso di costruire, essendo stata presentata la comunicazione di inizio lavori, presupposto sufficiente per un intervento di manutenzione straordinaria.
2.4. Con un quarto motivo, si deducono la violazione degli artt. 22 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché vizi della motivazione in relazione alla necessità della preventiva richiesta del permesso di costruire per la realizzazione del porticato.
La difesa sostiene che il manufatto citato, essendo aperto su tre lati, non creerebbe volumetria, né modificherebbe la volumetria o i prospetti dell’edificio originario e pertanto non necessiterebbe del preventivo titolo autorizzatorio. L’opera sarebbe riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria, per i quali sarebbe sufficiente la D.I.A., la cui omissione è penalmente irrilevante ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001.
2.5. Infine, si lamentano la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., oltre a vizi della motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbe fondato esclusivamente e immotivatamente sulla base di un apprezzamento negativo del fatto di reato e dell’unico precedente dell’imputato, risalente nel tempo. I giudici di merito non avrebbero neppure esplicitato i parametri di commisurazione della pena inflitta, non consentendo di verificare la correttezza del percorso logico seguito al fine di giungere alla determinazione della sanzione, la quale si discosta dal minimo edittale.

3. Con atto datato 22 settembre 2021, la difesa del ricorrente ha presentato motivi nuovi, con i quali deduce l’intervenuta maturazione del termine di prescrizione dei reati in data 15 febbraio 2021, tenuto conto della data di consumazione (20 novembre 2015), della durata massima del periodo di prescrizione per il reato in esame in presenza di atti interruttivi (5 anni) e del periodo di sospensione intercorso dal 13 aprile 2017 all’8 giugno 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di doglianza è inammissibile, in quanto formulato in modo del tutto generico. In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità dei specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’automa individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (ex plurimis, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 – dep. 2019, Rv. 275853 - 02). Ne deriva che sarebbe stato onere del ricorrente individuare in modo puntuale i punti della sentenza impugnata oggetto di ricorso per cassazione, non bastando un generico riferimento a incompletezze motivazionali; ovvero, nel caso di effettive lacune, la difesa avrebbe dovuto allegare l’atto di appello dal quale riscontrare la violazione di legge lamentata e disattesa dalla Corte territoriale. Nessuno di questi oneri è stato assolto, incorrendo così il ricorso nel difetto di autosufficienza (ex multis Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 – dep. 2014, Rv. 258962). L’applicazione del principio è ancora più necessaria laddove, come nel caso di specie, la sentenza di appello, al cospetto di motivi che si limitano a riproporre questioni già esaminate e risolte dal primo giudice, rinvii per “relationem” alla sentenza di questi, poiché in tal caso l’onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto semplicemente dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all’epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate (ex plurimis, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 – dep. 2015, Rv. 264879).
Tanto premesso, la difesa non si confronta con la chiara ed esaustiva motivazione della Corte d’appello che, a puntuale riscontro del motivo di gravame (pagg. 3-5), ha richiamato a sostegno del giudizio di penale responsabilità dell’imputato sia le relazioni tecniche, sia il contenuto del d.m. 23 gennaio 1970 che la normativa urbanistica e paesaggistica regionale.
1.2. Anche il secondo motivo di doglianza, con cui si deduce la erronea applicazione del d.m. 23 gennaio 1970 e dell’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, oltre a vizi della motivazione in ordine alla sussistenza del reato paesaggistico, è inammissibile.
1.2.1. Deve premettersi, come ricordato dalle Sezioni Unite civili di questa Corte, che la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali (nella specie, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004, attuativo del divieto di procedere all’aggiornamento dell’indennità di confine) rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l’esibizione, ex art. 372 cod. proc. civ., in sede di legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito, la sufficienza della loro generica indicazione nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, attesa la necessità della “specifica” indicazione della documentazione posta a fondamento del ricorso, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., che richiede la precisa individuazione della fase di merito in cui la stessa sia stata prodotta (ex multis Sez. 5, n. 25995 del 15/10/2019, Rv. 655448; Sez. U, n. 9941 del 29/04/2009, Rv. 607738).
Nel caso di specie, il Decreto Ministeriale 23 gennaio 1970, intitolato “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Cisternino”, non può parimenti ritenersi atto avente natura normativa, sia dal punto di vista formale, in quanto, seppur pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 36 dell’11 febbraio 1970), non rientra fra gli atti normativi trattandosi di decreto ministeriale privo di numero, sia dal punto di vista sostanziale, dal momento che non presenta contenuto generale ed astratto, suscettibile di applicazione ad una serie non determinata e non determinabile di casi. Né si tratta di norma extrapenale integrativa del precetto – dal quale potrebbe mutuare il regime giuridico – di cui all’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, dal momento che il disvalore del fatto è delineato in modo compiuto dal combinato disposto degli artt. 134, 136 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, rilevando il d.m. in esame quale mero presupposto di fatto della fattispecie penale, al pari di quelli previsti dall’art. 138, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004. Esso, pertanto, ha natura di atto amministrativo puntuale, equivalente alla dichiarazione emanata dalle regioni secondo il procedimento di cui all’art. 136, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 42 del 2004 e notificata ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 140, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, ad ulteriore prova che non si tratta di atto normativo, per la cui conoscenza sarebbe sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
1.2.2. A fronte di ciò, deve concludersi nel senso che la esatta collocazione della particella catastale, all’interno della quale sono stati realizzati i manufatti di cui si tratta, sul confine o meno della zona individuata come di notevole interesse pubblico costituisce questione di fatto, la cui soluzione è rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito e il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). La Corte d’appello (pag. 4 della sentenza) ha esaustivamente motivato in ordine alla infondatezza della doglianza difensiva, affermando che, non solo la ricostruzione difensiva sarebbe smentita da atti amministrativi e certificati di destinazione urbanistica presenti in atti, dove viene sempre riportata l’esistenza del vincolo paesaggistico sull’area in questione, ma anche che la stessa si fonderebbe su una lettura parziale della descrizione cartografica dell’area sottoposta a vincolo come effettuata dal d.m. 23 gennaio 1970. Inoltre, ad ulteriore smentita della tesi difensiva, va rilevato che, con riguardo alla precedente realizzazione della piscina nella stessa zona, l’imputato aveva chiesto e ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, proprio sul presupposto dell’esistenza del vincolo di cui al d.m. 23 gennaio 1970, circostanza questa non smentita dal ricorrente. Alla luce di queste considerazioni, non hanno pregio le ulteriori deduzioni relative alla valenza prescrittiva o meramente descrittiva delle N.T.A. del P.U.T.T. ovvero del P.P.T.R., giacché si basano sull’erroneo presupposto che la zona interessata dagli interventi edilizi non ricada nell’area sottoposta a vincolo paesaggistico individuata dal d.m. 23 gennaio 1970. Ne consegue l’applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale non consente l’intervento effettuato nel caso di specie, perché prevede che: «con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 […] gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non  siano previsti incrementi di volumetria».
1.3. Il terzo motivo – con cui si contesta la sussunzione degli interventi edilizi nella nozione di nuova costruzione anziché in quella di manutenzione straordinaria – è, del pari, inammissibile, dal momento che trattasi di censura già sollevata e motivatamente disattesa dalla Corte d’appello. Quest’ultima ha rilevato (pag. 5) che, dall’esame delle pratiche amministrative e delle relazioni tecniche riguardanti interventi nelle medesime aree di cui si discute, il fabbricato descritto in imputazione coinciderebbe con un vecchio e diruto manufatto rurale presente nella medesima particella catastale che, al momento in cui venne redatta la relazione tecnica citata, doveva ancora essere oggetto di ristrutturazione al fine di renderlo idoneo alla destinazione di casa-vacanza. Dunque il fabbricato non sarebbe il risultato di un mero intervento di manutenzione straordinaria, comunicato con C.I.L.A. e riguardante un diverso immobile, bensì di un vero e proprio intervento di nuova costruzione, per il quale erano necessari sia il permesso di costruire che l’autorizzazione paesaggistica, essendovi stato anche un aumento di volume (come ben evidenziato a pag. 3 della sentenza di primo grado).
Dunque, deve ritenersi che la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio in base al quale integra i reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.Lgs. n. 42 del 2004 la ricostruzione di un “rudere” senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, sia perché trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest’ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perchè non è applicabile l’art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della S.C.I.A. richiede, nelle zone vincolate, l’esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura (Sez. 3, n. 40342 del 03/06/2014, Rv. 260552).
1.4. La quarta doglianza – con cui si deduce la violazione degli artt. 22 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, relativamente alla realizzazione del porticato – è manifestamente infondata.
In materia edilizia, rientrano nella nozione di “nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), n. 1), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire, i manufatti che si elevano al di sopra del suolo e che sono destinati a trasformare durevolmente l’area impegnata (Sez. 3, n. 55366 del 21/11/2018, Rv. 274631). Il porticato in esame, secondo quanto rilevato dalla Corte territoriale, rientrerebbe perfettamente nella richiamata definizione, trattandosi di struttura costituita da pilastri in pietra, coperta con travi e tavolato continuo in legno per una superficie coperta di circa 83 mq. e con parte sottostante alla struttura pavimentata in pietra, realizzando un impatto sulla zona, tale da trasformarla in maniera durevole.
1.5. Infine, deve ritenersi inammissibile anche la quinta censura, relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). Inoltre, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). La Corte d’appello, valorizzando il non scarso impatto urbanistico e paesaggistico degli interventi edilizi abusivi e il precedente penale specifico gravante sull’imputato, ha ritenuto coerentemente e legittimamente di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche, valutando come “equa e congrua” la pena inflitta dal giudice di primo grado, che, pur a fronte della gravità dei fatti e della personalità del ricorrente, non si pone al di sopra della misura media edittale.
1.6. Quanto ai motivi nuovi doglianza, deve osservarsi che la dedotta prescrizione del reato in data successiva alla pronuncia di secondo grado (23 ottobre 2020) non potrebbe essere dichiarata in questa sede, dal momento che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).

2. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l’11/11/2021.