Cass. Sez. III n. 30483 del 26 luglio 2012 (Ud 21 feb. 2012)
Pres. De Maio Est. Grillo Ric. Biagi ed altri
Urbanistica. Soggetto danneggiato e persona offesa

Con riguardo alla materia edilizio-urbanistica, stante la natura monooffensiva del reato edilizio-urbanistico, unico soggetto che può assumere la veste di persona offesa dal reato è la Pubblica Amministrazione in quanto soggetto titolare di interessi attinenti alla tutela del territorio protetti norma incriminatrice, mentre il privato che dalla costruzione possa subire un danno assume la veste di persona danneggiata dal reato. Da qui la mancanza di legittimazione alla opposizione avverso la richiesta di archiviazione in capo al soggetto privato danneggiato dal reato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso in data 27 gennaio 2011 il GIP del Tribunale di Milano, pronunciandosi sulla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. presso quel Tribunale nei confronti di I.G., D.E., S.G. e V.F.P., la accoglieva, dichiarando "de plano" l'inammissibilità della opposizione alla detta richiesta formulata da B.E., G. M., M.A. M.F., P.P. G., S.E., T.G. e S.L..

A tale conclusione il GIP perveniva ritenendo che l'opposizione proposta - con la quale era stata sollecitato l'espletamento di due perizie finalizzate ad accertare, la prima, il reale stato di inquinamento del terreno e la seconda, l'edificabilirà effettiva del suolo - fosse inammissibile ritenendo la non incidenza delle perizie medesime sul thema decidendum.

Propongono ricorso gli originari opponenti alla richiesta di archiviazione come dianzi menzionati rilevando; a) violazione dell'art. 409 cod. proc. pen., comma 2 per avere il GIP omesso di fissare l'udienza camerale per la trattazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, procedendo invece, de plano in modo non conforme alla disciplina codicistica.

Con un secondo motivo denunciano nullità del decreto per avete il GIP asserito in modo contraddittorio e manifestamente illogico la non incidenza sul tema della decisione dei nuovi accertamenti tecnici sollecitati in sede di opposizione.

Presentano memoria ex art. 611 cod. proc. pen. gli indagati I. G., D.E. e V.F.P., a mezzo del loro difensore, rilevando l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione a proporre opposizione da parte dei ricorrenti in quanto soggetti danneggiati dal reato e non persone offese.

Il ricorso è inammissibile.

Va preliminarmente rilevato che - per quanto è dato desumere dal decreto impugnato - il reato in ordine per il quale si procede a carico degli indagati è quello previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44.

Tanto comporterebbe - come evidenziato anche dagli indagati nella memoria difensiva sopra richiamata - l'inammissibilità del ricorso, per l'assorbente rilievo del difetto di legittimazione in capo ai ricorrenti, avendo costoro agito nella veste di soggetti danneggiati dal reato e non di persone offese, in quanto proprietari di fondi confinanti rispetto a quello in cui sarebbe dovuto sorgere l'immobile oggetto delle investigazioni.

Come più volte affermato da questa Corte, l'opposizione alla richiesta di archiviazione compete soltanto alla persona offesa, che va identificata unicamente nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato (Cass. Sez. 5^ n. 43105/2004 Rv. 230255).

Con riguardo alla materia edilizo-urbanistica, stante la natura monooffensiva del reato edilizio-urbanistico, unico soggetto che può assumere la veste di persona offesa dal reato è la Pubblica Amministrazione in quanto soggetto titolare di interessi attinenti alla tutela del territorio protetti dalla norma incriminatrice, mentre il privato che dalla costruzione possa subire un danno assume la veste di persona danneggiata dal reato.

Da qui la affermata mancanza di legittimazione alla opposizione avverso la richiesta di archiviazione in capo al soggetto privato danneggiato dal reato (V. Cass. Sez. 3^ 14.1.2009 n. 6229, P.O. in proc. Celentano ed altri, Rv. 242532).

Ritiene questa Corte di dover aderire a siffatto orientamento più aderente alla natura pubblicistica dei reato inteso quale generale forma di pregiudizio del territorio considerato nel suo complesso, pur consapevole di un contrario indirizzo secondo il quale il reato in parola viene considerato come "plurioffensivo" (ma in senso improprio) nella misura in cui la realizzazione dell'abuso edilizio comporti per il privato confinante la violazione di norme che impongono limiti al diritto di proprietà, con conseguente possibilità per lo stesso di costituirsi parte civile per il risarcimento del danno (Cass. Sez. 3^ 4.4.2008 n.- 21222. Chianese, Rv. 240044; Cass. Sez. 3" 8.11.1991 n. 12766 Maffe ed altro, Rv. 188735).

Ma a prescindere da tale profilo specifico di inammissibilità, in ogni caso il ricorso proposto è inammissibile per una ulteriore ragione connessa al contenuto stesso del decreto.

Va premesso che l'archiviazione cd. "de plano" presuppone una adeguata motivazione in ordine alla inammissibilità dell'opposizione ed alk infondatezza della notizia di reato.

E' orientamento costante di questa Corte che quando il GIP abbia dichiarato "de plano" l'ammissibilità dell'opposizione motivandola sotto i due profili indicati dall'art. 410 c.p.p., è inibito al giudice di legittimità il sindacato sulla valutazione di merito operata dal GIP sia sulla infondatezza della notizia di reato, che sulla irrilevanza delle investigazioni suppletive in quanto non pertinenti rispetto al tema dell'indagine (in termini, tra le tante, Cass. Sez. 6^ 12.3.2008 n. 13458, P.O. in proc.,. Del Monaco, Rv. 239318; Cass. Sez. 5^ 8.2.2007 n. 11524, P.O. in proc. Giovanardi, Rv. 236520; Cass. Sez. 5^ 6.11.2006 n. 8426, P.O. in proc. De Sario ed altri, Rv. 236252).

L'unico limite a tale preclusione deriva quindi dalla omessa od apparente motivazione in cui sia incorso il GIP nell'effettuare tale duplice valutazione (in termini Cass. Sez. 2^ 1.10.2004, n. 47980, P.O. in proc. Radici, Rv. 230707).

Nel caso in esame nessun vizio motivazionale è rinvenibile nel provvedimento impugnato avendo il giudice ritenuto infondata la notizia di reato e irrilevanti, sotto tale profilo, entrambe le perizie indicate dagli opponenti (la prima, perchè erano gli stessi opponenti a riconoscere, seppur in via implicita, l'avvenuta prescrizione del reato, oltretutto ascrivibile soggetti diversi dagli indagati, e la seconda, per la conformità degli interventi edilizi oggetto delle investigazioni al titolo abilitativo).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile: segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento - che si ritiene congruo - di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, trovandosi gli stessi in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuale della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012