 Cass. Sez. III n. 9169 del 8 marzo 2010 (Cc 28 ott. 2009)
Cass. Sez. III n. 9169 del 8 marzo 2010 (Cc 28 ott. 2009) 
Pres. Onorato Est Sensini Ric. Risi
Urbanistica. Violazione di sigilli e interdizione dai pubblici uffici
La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la cui durata è prefissata dall'art. 37 cod. pen., consegue obbligatoriamente alla condanna per il delitto di violazione di sigilli, rientrando quest'ultimo nella categoria dei delitti perpetrati con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che, in caso di omessa statuizione, il giudice può ricorrere alla procedura di correzione prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. ONORATO Pierluigi          - Presidente  - del 28/10/2009
 Dott. TERESI  Alfredo            - Consigliere - SENTENZA
 Dott. GENTILE Mario              - Consigliere - N. 1233
 Dott. SENSINI Maria Silvia  - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. MULLIRI Guicla I.          - Consigliere - N. 2894/2009
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) RISI ERMANNO, N. IL 10/10/1969;
 avverso l'ordinanza n. 2033/2003 TRIBUNALE di NAPOLI, del 28/10/2008;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA SILVIA  			SENSINI;
 lette le conclusioni del PG inammissibilità del ricorso.  			FATTO E DIRITTO
 1- Con ordinanza in data 28/10/2008, il Tribunale di Napoli, rilevato   			che la sentenza emessa in data 27/3/2008 a carico di Risi Ermanno  			per il delitto di cui all'art. 349 c.p., comma 2 non recava la  			disposizione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici,  			disponeva, nelle forme di cui agli artt. 130 e 547 c.p.p., su  			sollecitazione della Procura Generale, l'integrazione della suddetta  			pronuncia, con l'aggiunta, nella parte motiva e nel dispositivo,  			della frase "Dispone che Risi Ermanno sia interdetto dai pubblici  			uffici per la durata di anni uno e mesi sei". Il Risi risultava  			condannato per il reato di violazione di sigilli alla pena di anni  			uno, mesi sei di reclusione ed Euro 750,00 di multa.
 2- Avverso l'ordinanza con la quale è stata disposta la correzione  			dell'errore materiale ha proposto ricorso per Cassazione il difensore   			del Risi, deducendo erronea applicazione della legge penale in  			relazione agli artt. 547 e 130 c.p.p..
 Tale omissione avrebbe dovuto costituire autonomo motivo di  			impugnazione da parte del Procuratore Generale, anche in  			considerazione del fatto che non risultavano decorsi i termini per  			proporre gravame. Peraltro, l'espletamento della procedura di cui  			all'art. 547 c.p.p. in relazione all'art. 130 c.p.p. può ritenersi  			ammissibile solo qualora l'applicazione di una pena accessoria  			consegua ex lege alla pronuncia di condanna e non quando, come in  			questo caso, la pena de qua costituisca non una mera omissione  			materiale, bensì il frutto di una valutazione discrezionale del  			giudicante non tanto in ordine alla sua applicazione, quanto alla sua   			durata.
 3- Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la  			inammissibilità del ricorso.
 4- Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.  			Il delitto di violazione dei sigilli commesso dal custode rientra  			nella categoria dei delitti perpetrati con abuso di poteri o con  			violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un  			pubblico servizio, per i quali l'art. 31 c.p. prevede l'interdizione  			temporanea dai pubblici uffici (cfr. Cass. Sez. 3, 2/12/1997 n. 1508,   			Petrone; Sez. 3, 8/3/2006 n. 14238, Calise), si approva prefissata  			nella durata, ex art. 37 c.p..
 Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la pena accessoria  			conseguiva, pertanto, ex lege alla sentenza di condanna. Questa Corte   			(cfr, ex multis, Sez 1, 28/4/2004, Bagedda) ha affermato che una  			omissione non concettuale, ma solo materiale "non produce  			modificazioni della sentenza, ma ne completa il contenuto ed è  			riparabile con semplici operazioni di adeguamento". Tale è, senza  			dubbio, l'ordinanza di correzione dell'errore materiale per la quale,   			tuttavia, l'art. 130 c.p.p., richiamando espressamente l'art. 127  			c.p.p., prevede il rispetto delle forme che implicano il  			contraddittorio.
 Poiché, invece, nella specie, la rettifica è avvenuta inaudita  			altera parte, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al  			Tribunale di Napoli perché provveda in conformità al principio  			sopra enunciato.
 P.Q.M.
 La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con  			rinvio al Tribunale di Napoli.
 Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2009.
 Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010
 
                    




