Cass. Sez. III n. 21775 del 31 maggio 2011 (Ud.23 mar. 2011)
Pres. De Maio Est.Petti Ric.Ronga e altri
Urbanistica.Normativa in tema di conglomerato cementizio armato

Il committente di lavori edilizi concorre, in qualità di "extraneus", nella contravvenzione di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 65 e 72, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), pur trattandosi di reato omissivo proprio del costruttore. (In motivazione la Corte ha precisato che il concorso è ipotizzabile, ad esempio, quando la denuncia sia omessa proprio su istigazione di chi ha ordinato i lavori).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 23/03/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 639
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 33030/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di Ronga Andrea, nato a Quindici il 6 novembre del 1954, Bonavita Anna, nata a Quindici il 25 marzo del 1957, Santaniello Pasqua, nato a Quindici il 3 dicembre del 1928, Siniscalchi Giuseppe, nato a Quindici il 18 dicembre del 1954, Nappo Vittorio, nato ad Ottaviano il 6 aprile del 1965, Macerino Vincenzo Aniello, nato ad Ottaviano il 16 dicembre del 1964;
avverso la sentenza del tribunale di Avellino dell'8 aprile del 2010;
Udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il Procuratore generale nella persona del Dott. GALASSO Aurelio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Avellino, con sentenza dell'8 aprile del 2010, condannava le persone indicate in epigrafe alla pena ritenuta di giustiziatali responsabili dei seguenti reati:
del reato di cui alla L. n. 1086 del 1971, art. 13 per avere realizzato, il Ronga, la Bonavita, il Santaniello ed il Siniscalchi, quali committenti, il Nappo ed il Macerino, quali costruttori, loculi cimiteriali in cemento armato senza progettazione e direzione dei lavori da parte di un tecnico qualificato;
del reato di cui all'art. 110 c.p., L. n. 64 del 1974, art. 20, L. n. 1086 del 1971, artt. 4 e 14, per avere realizzato, nella qualità già indicata, i loculi in precedenza descritti senza la preventiva denuncia ed il preventivo deposito degli atti progettuali. Fatti accertati il 5 giugno del 2007.
Ricorrono per cassazione gli imputati, per mezzo del proprio difensore, con un unico ricorso con cui deducono:
1) la violazione dell'art. 190 c.p.p., comma 3 e art. 495 c.p.p., comma 4 bis, per avere il tribunale negato alla difesa l'esame di un testimone indicato dal pubblico ministero al quale il magistrato che lo aveva indicato aveva poi rinunciato;
2) la violazione della L. n. 1086 del 1971, artt. 4, 13 e 14, perché i reati previsti da tali norme possono essere commessi solo dai costruttori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Con riferimento al primo motivo va premesso che il pubblico ministero aveva indicato due testimoni: l'architetto Benigno Camuso ed il maresciallo De Cecco della stazione dei carabinieri di Quindici. Nel dibattimento, dopo l'escussione dell'architetto, il pubblico ministero ha rinunciato all'audizione del maresciallo, il difensore non ha prestato il proprio consenso.
Ciò premessoci rileva che la questione se la rinuncia ad una prova ed in modo particolare ad una testimonianza proveniente da una parte che ne avesse chiesto l'esame dibattimentale fosse immediatamente efficace a prescindere dal consenso dell'altra parte, ha dato luogo in passato ad interpretazioni oscillanti.
Nel senso dell'immediata efficacia si è pronunciata Cass 18 marzo 1999, Vitanza, RV 214365; contra Cass 21 marzo 1997 Falchi). Con l'aggiunta del comma 4 bis introdotto con la L. n. 397 del 2000, art. 17 l'efficacia immediata sembrerebbe subordinata all'assenso della controparte. Sennonché anche recentemente questa Corte ha stabilito che una volta intervenuta la rinuncia da parte del pubblico ministero ad un testimone, la difesa può procedere all'esame solo se abbia osservato le formalità connesse alla lista testi, altrimenti la sua opposizione può valere solo come sollecitazione all'esercizio dei poteri ufficiosi di cui all'art. 507 (cfr Cass n. 35372 del 2007). Nella fattispecie il problema della necessità dell'assenso della controparte per l'efficacia immediata della rinuncia deve considerarsi superato perché la prova rinunciata è stata comunque ritenuta superflua dal tribunale dopo l'escussione del tecnico, avuto anche riguardo all'esaustività dell'istruttoria compiuta attestata nella sentenza. Dalla stessa contestazione emergeva infatti che il Nappo ed il Macerino erano gli esecutori delle opere in cemento armato ed erano stati trovati sul posto dall'architetto Benigno Camuso, il quale aveva effettuato il sopralluogo insieme con il teste De Cecco, alla cui audizione il pubblico ministero ha successivamente rinunciato. Dal momento che sul sopralluogo era stato già sentito l'architetto si è ritenuta superflua l'audizione del maresciallo a conferma del sopralluogo. Nella sentenza della Corte si è dato atto dell'esaustività dell'istruzione.
Con riferimento al secondo motivo si osserva che coloro che non hanno assunto la veste di assuntori delle opere, rispondono del reato commesso dal costruttore come concorrenti, come precisato dalla Corte la cui motivazione sul punto non presenta alcuna incongruenza. In particolare il fatto che l'art. 65 del testo unico sull'edilizia ponga a carico del solo costruttore l'obbligo della denuncia dell'inizio dei lavori in cemento armato non esclude che il committente possa concorrere nel reato, circostanza questa che, ad esempio, si realizza allorché la denuncia sia omessa proprio su istigazione di chi ha ordinato i lavori.
P.Q.M.
La Corte letto l'art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011