 T.A.R. Lombardia (BS) Sez. I n. 787 del  27 maggio 2011
T.A.R. Lombardia (BS) Sez. I n. 787 del  27 maggio 2011
Ambiente in genere. Autorizzazione integrata ambientale
Il procedimento che conduce alla emanazione dell’autorizzazione integrata ambientale, pur essendo finalizzato all’emanazione di un provvedimento amministrativo, ha infatti delle peculiarità che lo avvicinano alle modalità di formazione degli atti normativi, e (in ragione del fatto che interessa in astratto un numero indifferenziato di soggetti che potrebbero sentirsi lesi dal suo rilascio) prevede delle forme di pubblicità legale, anche in corso di procedimento, che per espressa statuizione del legislatore sostituiscono gli ordinari strumenti partecipativi del procedimento amministrativo.
N. 00787/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 00403/2010 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 
 sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
 
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
sul ricorso numero di registro  generale 403 del 2010, proposto da:
 PIERA GIACOMELLI, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Asaro, Pierina  Buffoli, Andrea Mina, con domicilio eletto presso Andrea Mina in Brescia, via  Solferino, 51;
 contro
 REGIONE LOMBARDIA, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Fidani, con  domicilio eletto presso Donatella Mento in Brescia, via Cipro, 30;
 
 nei confronti di
 
 SYSTEMA AMBIENTE Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Dell'Anno, con  domicilio eletto presso Maria Ughetta Bini in Brescia, via Ferramola, 14;
 
 COMUNE DI BRESCIA, non costituito in giudizio;
 
 per l'annullamento
 
 del decreto n. 11067 del 3/10/2007, asseritamente conosciuto dalla ricorrente in  data 10/2/2010, con il quale la Regione Lombardia ha concesso l'autorizzazione  integrata ambientale (IPPC) alla Società Systema ambiente S.r.l..
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Systema  Ambiente Srl;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il dott. Carmine Russo  e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 La ricorrente impugna l’autorizzazione integrata ambientale del 3. 10. 2007  rilasciata alla Sistema ambiente srl, ditta che esercita attività di trattamento  rifiuti provenienti da terzi a circa 30 metri dalla casa della ricorrente (si  tratta del rinnovo di una autorizzazione all’esercizio di una attività che era  già in essere).
 
 
 I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:
 
 1. il provvedimento sarebbe illegittimo per mancata comunicazione d’avvio ex  art. 7 l. 241/90 in quanto soggetto controinteressato facilmente individuabile,
 
 2. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto le destinazione di p.r.g.  sarebbero ancora adesso incompatibili con l’attività della ditta  controinteressata,
 
 3. il provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria sulla  possibilità che l’attività svolta dalla controinteressata incida sul pozzo della  ricorrente con i connessi effetti sulla salute.
 
 Nel ricorso era formulata altresì istanza di risarcimento del danno subito,  peraltro non precisamente individuato.
 
 
 Si costituivano in giudizio la Regione Lombardia e la Sistema ambiente srl, che  deducevano l’irricevibilità del ricorso (il ricorso sarebbe stato proposto a due  anni dall’emanazione del provvedimento impugnato; si tratterebbe in ogni caso  della riproposizione delle medesime censure già presentate in altri ricorsi), e  comunque l’infondatezza dei relativi motivi (la Sistema ambiente chiedeva anche  la condanna per responsabilità aggravata).
 
 
 Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 25. 5. 2011, all’esito  della quale veniva trattenuto in decisione.
 DIRITTO
 Il ricorso è irricevibile per tardività.
 
 Il provvedimento impugnato è stato pubblicato sul BUR il 17. 3. 2008 (doc. 2  resistente). La notifica è dell’aprile 2010. Sia la Regione che il  controinteressato hanno dedotto che la pubblicazione nel BUR è condizione  sufficiente per garantire la piena conoscenza (in forme legali) del  provvedimento impugnato, e che quindi il ricorso è tardivo.
 
 Questa prospettazione deve essere accolta.
 
 Non vi è concordia in giurisprudenza sulla validità della pubblicazione di un  atto amministrativo sul BUR ai fini del decorso dei termini per proporre ricorso  giurisdizionale.
 
 In un precedente giurisdizionale (non esattamente in termini, perché non  riguardava l’autorizzazione integrata ambientale) il Consiglio di Stato, sez. VI,  4 giugno 2007, n. 2934 ha fatto leva “sull'inequivoco tenore di cui all'art. 2  R.D. 642 del 1907 (Qualora si pretenda che un atto o provvedimento  amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali non  essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo non ne  abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli seguenti, il  termine per ricorrere alle sezioni giurisdizionali decorre dal giorno della  pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale del Regno, o nel bollettino degli annunzi legali per la Provincia.)  Con la precisazione che il dies a quo è costituito, ex art. 21 L. 1034/71,  dall'ultimo giorno utile per la pubblicazione sull'albo. La pubblicazione  dell'atto amministrativo nei giornali ufficiali, quale il Bollettino ufficiale  della regione, risponde ad un'esigenza di ordine generale dell'ordinamento circa  la legale conoscenza degli atti normativi e a carattere generale, che, ai sensi  del menzionato art. 2 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 e dell'art. 21 l. 6 dicembre  1971 n. 1034, rileva anche ai fini della decorrenza dei termini per proporre  azione giurisdizionale (cfr. CdS IV n. 76/98)”.
 
 In altri precedenti (cfr. per tutte Trga Trentino Alto Adige, Bolzano, 11  dicembre 2007, n. 373; Cons. St., sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4228) è stato  sostenuto che il termine per impugnare lo strumento urbanistico decorre dal  termine ultimo di pubblicazione dello stesso nelle forme legali, atteso che le  stesse creano una presunzione di conoscenza dei contenuti del provvedimento  impugnato non superabile da prova contraria
 
 In senso diverso si è espresso (su vicenda in termini perché riguardante una  autorizzazione ambientale) Tar Liguria, sez. I, 25 maggio 2004, n. 813, secondo  cui “l' autorizzazione ambientale di cui in epigrafe ha natura evidentemente  provvedimentale cosicché non possono valere i principi espressi in materia di  decorrenza del termine per impugnare enunciati con riferimento alle delibere,  dovendo pertanto il termine per l'impugnazione incominciare a decorrere dalla  effettiva conoscenza”.
 
 In definitiva, a fronte di sentenze che riconoscono che la pubblicazione avente  forme legali determina una presunzione di conoscenza, ve ne sono delle altre che  negano ciò avvenga quando l’atto impugnato è un mero atto amministrativo a  carattere provvedimentale, privo pertanto della portata normativa che possono  avere i regolamenti o gli strumenti di piano.
 
 In verità, si ritiene che non sia corretto porre l’accento – per stabilire  l’idoneità o meno della pubblicazione sul BUR a far decorrere il termine di  conoscenza legale - sulla natura (provvedimentale o meno) dell’atto, ma sulla  funzione che nel contesto di ciascun procedimento amministrativo assume la  pubblicazione.
 
 Il procedimento che conduce alla emanazione dell’autorizzazione integrata  ambientale, pur essendo finalizzato all’emanazione di un provvedimento  amministrativo, ha infatti delle peculiarità che lo avvicinano alle modalità di  formazione degli atti normativi, e (in ragione del fatto che interessa in  astratto un numero indifferenziato di soggetti che potrebbero sentirsi lesi dal  suo rilascio) prevede delle forme di pubblicità legale, anche in corso di  procedimento, che per espressa statuizione del legislatore sostituiscono gli  ordinari strumenti partecipativi del procedimento amministrativo.
 
 L’art. 5, co. 7, d.lgs. 59/05 stabilisce infatti che “l'autorità competente,  entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai  sensi dell'articolo 9, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo  procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi  della l. 241/90, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il termine di  quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore  provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione  provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che  ricadono nell'àmbito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente  l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore,  nonché il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove è possibile prendere  visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità  tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 l. 241/90.
 
 L’art. 5, co. 15, della stessa norma aggiunge che “copia dell'autorizzazione  integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a  disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 6. Presso il  medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla  partecipazione del pubblico al procedimento”.
 
 Lo stesso avviso pubblicato nel BUR (che non è un avviso sintetico, ma l’intera  autorizzazione emessa dalla struttura regionale competente) contiene il  riferimento alla messa a disposizione del pubblico del provvedimento appena  emesso (è il punto 12 del provvedimento).
 
 In definitiva, si deve dire che il procedimento volto all’emanazione  dell’autorizzazione integrata ambientale è strutturato in modo da consentire la  conoscenza durante e dopo il procedimento ad una pluralità indifferenziata di  cittadini, conoscenza che viene garantita però attraverso forme di pubblicazione  legale.
 
 Le forme di pubblicazione legale servono, infatti, proprio per evitare che atti,  quale quello in esame, che possono incidere in astratto su una moltitudine  indifferenziata di soggetti, possano essere esposti a tempo indeterminato alla  possibilità di essere aggrediti in sede giurisdizionale.
 
 
 D’altronde, sarebbe comunque fondata l’eccezione di irricevibilità anche in base  all’ulteriore rilievo, formulato dalla Regione, che evidenzia che la ricorrente  il 11. 1. 2010 ha presentato una istanza di accesso in cui ha indicato  compiutamente il provvedimento impugnato, dimostrando a quella data di conoscere  già la sua esistenza, ed anche il suo numero (d’altronde era sufficiente  leggerlo sul BUR ove, come si diceva, è pubblicato per intero). La presentazione  dell’istanza di accesso, quindi, lungi dal consentire alla ricorrente di essere  sostanzialmente rimessa in termini dalla data in cui ha ricevuto i documenti  richiesti, dimostra al contrario che alla data della domanda di accesso essa  conosceva già in ogni sua parte il provvedimento impugnato.
 
 
 Alla dichiarazione di irricevibilità consegue anche la reiezione della domanda  di risarcimento del danno, atteso che lo stesso poteva essere evitato  attivandosi più sollecitamente in sede giurisdizionale, fermo restando che la  richiesta di danni (che è agevole comprendere, visto che la ricorrente è  costretta a vivere da quasi trent’anni a poche decine di metri da un impianto  industriale la cui tipologia è in grado di rovinare la qualità della vita di  qualsiasi persona risieda nei suoi dintorni) è stata enunciata, ma non provata.
 
 
 Non si fa luogo alla condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex  art. 26, co. 2, c.p.a. richiesta dalla difesa del controinteressato, in quanto  il ricorso è proposto prima dell’entrata in vigore della relativa norma.
 
 
 In ragione della particolare natura della controversia sussistono anzi giusti  motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di  Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in  epigrafe proposto:
 
 DICHIARA IRRICEVIBILE il ricorso.
 
 RESPINGE l’istanza di risarcimento del danno.
 
 COMPENSA tra le parti le spese di lite.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Giuseppe Petruzzelli, Presidente
 Sergio Conti, Consigliere
 Carmine Russo, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 27/05/2011
 
                    




