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Consiglo di Stato Sez. V Sent. 854 del 28 febbraio 2006

Urbanistica - Condono edilizio diniego

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5654 del 2000 proposto dai sigg. GIUSEPPE SPIGOLON e RENATO SPIGOLON, rappresentati e difesi dall’avv. Gianfranco Gollin, con domicilio eletto in Roma, Via F. Siacci, n. 38, presso lo studio dell’avv. Marco Vincenti;
contro
il Comune di Monselice, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Dal Prà, con domicilio eletto in Roma, Via Gonfalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. Luigi Manzi;
e nei confronti
dell’Ufficio Condoni del Comune di Monselice, non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza n. 891 in data 11 aprile 2000 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monselice;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Udito alla pubblica udienza del giorno 1 luglio 2005 l’avv. Di Mattia su delega dell’avv. Dal Prà;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame viene impugnata la sentenza con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, ha respinto i ricorsi nn. 1105, 2322 e 2323 del 1996 proposti dagli attuali appellanti per ottenere l’annullamento: a) quanto al ric. 1105/96, della nota n. 4386T di data 8 febbraio 1986 dell’Ufficio Condoni del Comune di Monselice, recante diniego di condono edilizio sull’istanza dei ricorrenti avanzata il 24 febbraio 1995; b) quanto al ricorso 2322/96, del provvedimento sindacale del 13 maggio 1996 prot. n. 4386T di diniego di condono edilizio sulla stessa istanza; e c) quanto al ricorso 2323/96, dell’ordinanza sindacale del 24 giugno 1996 n. 91 ingiuntiva della demolizione delle opere già oggetto della domanda di sanatoria.
L’appellante ripropone, sostanzialmente, i motivi di censura già formulati in primo grado e contesta le ragioni sulle quali la sentenza si fonda; chiedendo, in conclusione, che, in riforma di questa, accertata la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio suddetta, siano annullati i provvedimenti impugnati con gli originari ricorsi, con l’obbligo del sindaco di Monselice di rilasciare la concessione edilizia. Spese e competenze del doppio grado di giudizio rifuse.
Per resistere si è costituito in giudizio il Comune di Monselice, il quale ha controdedotto, concludendo per la reiezione del gravame perché infondato; vinte le spese di giudizio.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del giorno 1 luglio 2005, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Il Comune resistente ha respinto la domanda di condono edilizio avanzata dai ricorrenti il 24 febbraio 1995, dapprima con nota n. 4386T datata 8 febbraio 1986 dell’Ufficio Condoni e poi con provvedimento sindacale del 13 maggio 1996 prot. n. 4386T, cui ha fatto seguito ordinanza sindacale del 24 giugno 1996 n. 91 ingiuntiva della demolizione delle opere già oggetto della domanda di sanatoria. Contro ciascuno di questi atti gli interessati hanno proposto separati ricorsi, che il T.A.R. Veneto ha respinto con la sentenza appellata.
Nel riproporre sostanzialmente il principale motivo di doglianza già dedotto in prima istanza, i ricorrenti sostengono che nella specie sulla loro domanda di condono si era formato il silenzio assenso a norma dell’art. 39, comma 4, della L. 23 dicembre 1994 n. 724, anche nel testo modificato con D.L. 25 marzo 1996 n. 154, in quanto, diversamente da quanto ha ritenuto il Tribunale, la nota dirigenziale dell’Ufficio Condoni datata 8 febbraio 1986 e pervenuta il 27 seguente non sarebbe idonea ad interrompere il termine dilatorio di un anno, stabilito nella disposizione citata, richiedendosi a tal fine l’adozione di un apposito provvedimento sindacale di diniego.
L’assunto non è condivisibile.
L’art. 39, comma 4, della L. 23 dicembre 1994 n. 724, in realtà, non individua l’autorità o l’organo cui compete l’adozione del provvedimento negativo di condono, che, ove intervenga entro il termine di un anno dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, è idoneo ad impedire che la sussistenza dei presupposti ivi indicati equivalga a concessione o ad autorizzazione in sanatoria. La norma, infatti, si limita a prescrivere quale presupposto negativo la mancanza “di un provvedimento negativo del Comune”. Essa assume come presupposto necessario e sufficiente dell’effetto interruttivo del termine e, pertanto, preclusivo della formazione del silenzio assenso l’adozione di un atto esplicito di diniego riferibile al Comune, senza che, ad impedire tale effetto, possano rilevare gli eventuali vizi di legittimità di quell’atto.
Nel caso in esame, anche se, in tesi, viziato da incompetenza, il provvedimento negativo è tempestivamente intervenuto e, pertanto, deve ritenersi che non si è concretata in modo tacito alcuna concessione edilizia in sanatoria; fatta salva comunque la sussistenza degli altri presupposti di legge.
Per le ragioni esposte, che rendono superfluo l’esame delle ulteriori censure dedotte, l’appello va respinto.
Spese e competenze del presente grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Condanna gli appellanti al pagamento, in favore del Comune appellato, delle spese e competenze di giudizio nella misura di € 4000,00 (quattromila,00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2005 con l’intervento dei Signori:
Sergio Santoro - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Corrado Allegretta f.to Sergio Santoro

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 febbraio 2006
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi