Una creativa attribuzione dei codici CER. Il caso delle acque di dilavamento
 
di Walter FORMENTON, Mariano FARINA, Luca TONELLO, Francesco ALBRIZIO

Un recente articolo 1 tratta, in modo non convenzionale, il problema dell’attribuzione del codice CER ai rifiuti costituiti dalle acque meteoriche di dilavamento che siano state raccolte e destinate, come rifiuti, allo smaltimento fuori sito.

La situazione è tipica degli stabilimenti, sottoposti al regime regionale di regolamentazione delle acque meteoriche ai sensi dell’art. 113 del d. lgs. 152/2006, che raccolgono le acque di prima pioggia inquinate. La pratica non è molto diffusa a causa della rilevante quantità di acqua che è necessario raccogliere e smaltire, per cui le aziende preferiscono, di norma, munirsi di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia. La situazione è pertanto limitata a sporadici casi. Anche se di trascurabile rilevanza per l’applicazione pratica, tuttavia, l’articolo citato pone una problematica più generale, dal punto di vista teorico, che è necessario chiarire.

L’attribuzione del codice CER a questi rifiuti è affrontata in modo creativo applicando il principio che il codice si attribuisca esclusivamente in base alla provenienza del rifiuto, al fine di gestirlo correttamente. Secondo l’autore questo principio si impone perché altrimenti, assegnando un codice CER da cui non si rileverebbe la provenienza del rifiuto, e quindi le sostanze in esso contenute, diverrebbe del tutto sconosciuta la reale classificazione del rifiuto ai sensi dell’art. 184 del d. Lgs. 152/06, situazione del tutto inconciliabile con quelle che sono le finalità previste dall’art. 177 per una corretta gestione dei rifiuti .

Questa affermazione lascia stupiti perché la conoscenza del codice CER, che potrebbe anche non essere corretto a causa di difficoltà di assegnazione, 2 non è sufficiente per la corretta gestione di un rifiuto, ma è necessaria anche la documentazione della provenienza e della classificazione del rifiuto. Nessun impianto di stoccaggio o di trattamento rifiuti in conto terzi gestisce un rifiuto esclusivamente sulla base del codice CER, che è invece sufficiente per scopi non inerenti alla gestione, come le rilevazioni di tipo statistico o le autorizzazioni, che si semplificano attribuendo un nome codificato ai rifiuti.

L’attribuzione del codice CER viene effettuata dal produttore del rifiuto rintracciando la tipologia corrispondente nell’allegato alla Decisione UE 955/20143, ed è un’operazione delicata in quanto molti rifiuti sono classificati automaticamente come pericolosi o non pericolosi sulla base del codice, senza necessità di ulteriori indagini. Un’errata attribuzione potrebbe identificare un rifiuto pericoloso come non pericoloso. Per questo motivo le regole di attribuzione sono state descritte dettagliatamente. La procedura di assegnazione è operativa, non va interpretata ma solo pedissequamente seguita, come le regole di un gioco. Cambiare la procedura equivale a barare al gioco.

Le regole di rintracciamento del codice nel catalogo dei rifiuti sono le seguenti:

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

  • Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

  • Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

  • Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

  • Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

L’elenco è suddiviso in 20 capitoli, i capitoli 1-12 e 17-20 riportano le voci dei rifiuti in base alla provenienza; i capitoli 13-15 in base alla specifica tipologia merceologica (oli, solventi, imballaggi) e il capitolo 16, voci di rifiuti non specificati negli altri capitoli, elencate per tipologia.

Ogni capitolo è suddiviso in sotto capitoli, all’interno dei quali sono elencate le specifiche voci di rifiuti. Ogni voce è identificata con un codice a sei cifre: le prime due cifre indicano il capitolo, le seconde due il sotto capitolo e le ultime due la voce specifica del rifiuto. Una voce che termina con le ultime due cifre -- -- 99 identifica un rifiuto non specificato altrimenti nel sottocapitolo corrispondente.

L’elenco non è organizzato esclusivamente secondo il criterio della provenienza dei rifiuti. Voci senza specificazione della provenienza sono state raggruppate per tipologia merceologica nei capitoli 13-15 e per tipologie diverse, nel capitolo 16, per non elencare in ogni sottocapitolo le stesse voci di rifiuti ricorrenti fra varie provenienze. Quindi i capitoli 13-15 e 16 sono integrativi dei capitoli dei rifiuti elencati in base alla provenienza e sono una prosecuzione di questi, nel senso che contengono voci che avrebbero dovuto trovare posto altrimenti nei vari sotto capitoli, con ripetizioni e allungamento dell’elenco. L’estensore dell’elenco ha rinunciato ad organizzarlo secondo un solo criterio, sacrificando per alcuni rifiuti la provenienza, mantenendone la tipologia, a vantaggio dell’economicità dell’elenco.

Poiché non tutte le voci descrittive dei rifiuti, provenienza e tipologia, potevano essere contenute nell’elenco, sono state inserite delle voci generiche, alle quali i rifiuti possono sempre conformarsi. Queste voci sono inserite in ogni sottocapitolo in quanto, dovendo sacrificare la tipologia per la genericità della voce, non è stata sacrificata anche la provenienza, che avrebbe reso di fatto irriconoscibile il rifiuto. Tuttavia siccome il sacrificio della tipologia comporta un’incompleta descrizione della natura del rifiuto, la scelta di queste voci è stato posta per ultima, in modo che siano utilizzate solo in maniera residuale.

L’organizzazione dell’elenco è strutturata su quattro livelli, o criteri di ricerca, posti in ordine gerarchico. La ricerca della voce che identifica il rifiuto inizia dalla provenienza (1° criterio di ricerca, capitoli 1-12 e17-20) continua per tipologia (2° criterio di ricerca, capitoli 13-15), quindi sull’elenco residuale (3° criterio di ricerca, capitolo 16) ed infine sulle voci generiche (4° ed ultimo criterio, sotto capitoli della provenienza).

Per facilitare la ricerca del corretto codice si deve quindi, seguendo le regole:

  1. identificare il capitolo, fra i capitoli 1-12 e 17-20, sulla base dell’origine del rifiuto;

  2. identificare il sottocapitolo corrispondente all’attività che ha generato il rifiuto;

  3. identificare la voce del rifiuto che meglio corrisponde al rifiuto, escludendo i codici generici -- -- 99;

  4. se nessuna voce soddisfa al criterio dell’origine del rifiuto si passa al criterio della tipologia consultando i capitoli 13-15 della suddivisione merceologica;

  5. consultare il capitolo 16 dei rifiuti non altrimenti specificati nell’elenco;

  6. se nessuna voce soddisfa i criteri, ritornare al capitolo dell’origine e all’interno di questo selezionare il codice -- -- 99.

Il codice -- -- 99 è quindi una voce generica residuale, che non identificando chiaramente il rifiuto è spesso scoraggiata dalle autorità di controllo.

Le voci dell’elenco contrassegnate con un asterisco sono rifiuti pericolosi, quelle non contrassegnate sono rifiuti non pericolosi. I rifiuti identificati dalle voci -- -- 99 nei capitoli 1-12 e 17-20 sono tutti non pericolosi 4 e, il detentore, su tale base, può classificare il rifiuto senza ulteriori indagini.

Alcune voci dell’elenco, cosiddette a “specchio”, possono essere rifiuti pericolosi oppure non pericolosi e il detentore deve scegliere la voce che corrisponde dopo una caratterizzazione chimica del rifiuto e l’esecuzione di prove.

Seguendo, il metodo modificato creativamente dall’autore citato, il codice da attribuire sarebbe -- -- 99 con le prime quattro cifre scelte in base alla provenienza delle acque di dilavamento, contenuta nei capitoli 1-12 e 17-205. Poiché le voci -- -- 99 non sono contrassegnate con asterisco, il rifiuto sarà classificato non pericoloso, senza necessità di ulteriori indagini!

L’errore commesso dall’autore è di escludere dalla ricerca il capitolo 16, perché si conosce la provenienza del rifiuto e il capitolo 16 si riferisce ai rifiuti di cui non sia identificabile l’origine nel catalogo . Nessun codice del catalogo, escludendo il capitolo 16, è correlabile con l’attività da cui si originano le acque di dilavamento, quindi è necessario scegliere -- -- 99. Infatti, l’autore afferma esplicitamente:

Tra i rifiuti non specificati altrimenti di ciascuna sezione del Catalogo Europeo dei Rifiuti potrà perciò essere individuato il codice CER che compete a quell'acqua meteorica di dilavamento proveniente da quello specifico stabilimento in cui vengono svolte quelle determinate lavorazioni ed impiegate quelle definite sostanze.

Un conto è che l’attività svolta sia conosciuta, un altro conto è che ciò sia sufficiente per identificare la voce nel catalogo. Secondo le regole, prima di impiegare i codici generici è necessario consultare il capitolo 16. Le acque di dilavamento non sono identificabili in nessuna delle voci delle attività elencate nel catalogo, escludendo i codici -- -- 99, e pertanto il codice adatto si deve trovare nel capitolo 16. Solo se in questo capitolo non si trovasse una voce che corrisponda alle acque di dilavamento si passerebbe al codice specifico per l’attività nota -- -- 99.

L’autore è ben consapevole che per utilizzare i codici -- -- 99 deve escludere dalla ricerca il capitolo 16, perché questo contiene voci che sarebbero pacificamente attribuibili alle acque meteoriche di dilavamento che diventano rifiuti liquidi acquosi destinati allo smaltimento fuori sito, ma, in tal modo, si perderebbe la provenienza, che per l’autore è invece fondamentale:

D'altra parte il codice che compete a un'acqua meteorica di dilavamento proveniente da uno specifico stabilimento di cui si conoscono le lavorazioni svolte e le sostanze impiegate non potrà essere individuato tra i codici del capitolo 16 del Catalogo Europeo dei Rifiuti ed in particolare nella sottosezione 16 10 00.

Per dimostrare che il capitolo 16 va escluso, l’autore equipara due concetti:

  1. si ricorre alla sezione CER 16 00 00 nelle situazioni in cui nessun codice del catalogo è correlabile con l’attività da cui si origina il rifiuto ;

  2. si ricorre al codice CER 16 00 00 nelle situazioni in cui non è identificabile l’origine del rifiuto che permetta di individuare il codice che gli compete ;

I due concetti sono diversi perché nel primo sono i codici che non sono correlabili con l’attività nota e nel secondo è l’attività che non è identificabile 6. Tuttavia in ambedue i casi:

Si ricorre al codice CER 16 00 00 quando non è possibile risalire al codice CER pertinente fra quelli elencati nel catalogo nelle classi 1-15 e 17-20 .

L’autore fa quindi desumere al lettore: se è possibile risalire al codice CER pertinente fra quelli elencati nel catalogo nelle classi 1-15 e 17-20 si esclude il codice 16 00 00, come nel caso delle acque meteoriche di dilavamento .

Escludendo, in questo modo, il capitolo 16 00 00, si è autorizzati ad impiegare i codici generici -- -- 99. Purtroppo questo ragionamento costituisce la classica fallacia della negazione dell’antecedente. La deduzione di escludere il capitolo 16 non è valida, in quanto il codice 16 00 00 non si esclude se la voce pertinente è un codice generico -- -- 99, e questo è proprio il caso delle acque meteoriche di dilavamento.

Se fosse come dice l’autore, tutti i rifiuti identificati nei capitoli 13-15 e 16, dei quali si conosca la provenienza e le voci nei sotto capitoli corrispondenti non siano correlabili con l’attività, si dovrebbero classificare come -- -- 99, ai fini della corretta gestione dei rifiuti. Un completo stravolgimento delle regole 7! Sarebbero i capitoli 13-15 e 16 che diventano residuali e non i codici generici.

Seguendo questo ragionamento si attribuirebbero codici CER completamente errati con il rischio di classificare non pericoloso un rifiuto che invece è pericoloso.

Ad esempio:

  • al rifiuto di una falegnameria costituito da imballaggi di carta da smaltire, poiché provengono dalla lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili, si dovrebbe assegnare il codice 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (errato) e non 15 01 01 imballaggi in carta e cartone (corretto).

  • Ad un prodotto organico fuori specifica dell’industria conciaria, utilizzato nella concia, si dovrebbe assegnare il codice 04 01 99 (errato) non pericoloso, quando invece il codice corretto è 16 03 03* o 16 03 04, codici a specchio e quindi il rifiuto potrebbe essere pericoloso.

Ci sono conseguenze gravi nell’adottare tale tipo di creativa assegnazione dei codici CER per le acque di dilavamento. Assegnando a questo tipo di rifiuto il codice -- -- 99, il detentore non avrebbe necessità di classificarlo perché è non pericoloso per il codice.

La tipologia dei rifiuti costituiti da acque di dilavamento appartiene, invece, al capitolo 16 10 00 Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito, e hanno un codice a specchio, cioè possono essere pericolosi o non pericolosi: 16 10 01* Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose e 16 01 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 . Il detentore ha l’obbligo di caratterizzare chimicamente il rifiuto, classificarlo e identificare le caratteristiche di pericolo.

Con la pratica indicata nell’articolo un detentore, omettendo le prove di classificazione, potrebbe classificare non pericoloso un rifiuto che invece è pericoloso.

L’articolo, considerata la stima dell’autore, potrebbe sviare i detentori di rifiuti costituiti da acque di dilavamento, esponendoli al rischio di classificare erroneamente i propri rifiuti, incentivando un comportamento non in linea con le finalità previste dall’art. 177 del d. lgs. 152/2006 per una corretta gestione dei rifiuti. Siamo certi che tali finalità erano anche quelle dell’autore, che corre il rischio, purtroppo, di ottenere l’effetto contrario. D’accordo che “non si può fare di tutte le erbe un fascio” ma bisogna tenere presente che “di buone intenzioni è lastricata la strada per l’inferno”.

1 M. Sanna, La classificazione delle acque di dilavamento; Lexambiente 29 Novembre 2019.

2 Come dimostra questo caso.

3 Elenco di rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE in GUUE L370/46 del 30/12/2014

4 Nell’elenco allegato alla Decisione 955/2014, i codici -- -- 99 sono 70, 69 non pericolosi e 1 pericoloso (13 08 99*). Nella regolamentazione UK, 54 sono non pericolosi, 15 a specchio ed 1 pericoloso (13 08 99*).

5 Se la provenienza non fosse elencata si dovrebbe necessariamente ricorre al capitolo 16.

6 Si fa osservare che secondo il concetto 1, non si attribuirebbe mai il codice 16 se fra i codici correlabili fossero inseriti anche i codici generici. Come di fatto fa l’autore.

Il concetto 2 è una tautologia ed è quindi sempre vero. Il suo contrario: non si ricorre al codice 16 00 00 se è nota l’origine è quindi falso, in quanto anche se è nota l’origine ma il codice non è correlabile, escludendo i codici generici, si deve ricorrere al 16.

7 Praticamente l’autore riporta tutti i rifiuti per tipologia nel campo della ricerca per provenienza, operazione inversa a quella decisa dall’estensore dell’elenco che per semplificarlo ha ideato i capitoli 13,14,15 e 16. Non potendo allungare l’elenco, inserendo le voci mancanti, l’autore le accumula nelle voci generiche, svuotando di fatto i capitoli citati che si applicano quindi solo ai rifiuti di cui non si conosca l’origine o la cui origine non è elencata nei capitoli della provenienza.