Cons. Stato, Sez. VI,n. 4229 del 25 luglio 2012
Urbanistica.Illegittimità spostamento manufatto.

E’ legittimo l’annullamento ministeriale dell’autorizzazione ex lege 1497/1939, rilasciata dal Comune in sanatoria, e la conseguente ordinanza di demolizione disposta dal Sindaco a seguito dell’annullamento ministeriale. Infatti, lo spostamento per cinquanta metri della collocazione del manufatto, di notevole dimensione, avrebbe dovuto comportare una valutazione specifica della compatibilità di tale non autorizzata collocazione con le esigenze di tutela del territorio protetto, essendo del tutto evidente che, anche rimanendone ferme le dimensioni, la stessa disposizione spaziale dell’immobile determina interferenza con il paesaggio, e che proprio tale interferenza avrebbe dovuto costituire oggetto di esame da parte del Comune. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04229/2012REG.PROV.COLL.

N. 07838/2005 REG.RIC.

N. 04403/2007 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7838 del 2005, proposto da:

Schianchi Mario, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi e Maurizio Palladini, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali in persona del ministro in carica, rappresentato e dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

sul ricorso numero di registro generale 4403 del 2007, proposto da:

Schianchi Mario, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

contro

Comune di Langhirano in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Conti e Giancarlo Contento, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via I. Goiran 23;

Ministero per i beni e le attività culturali in persona del ministro in carica, rappresentato e dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

quanto al ricorso n. 7838 del 2005:

della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna - sez. staccata di Parma n. 00270/2005, resa tra le parti, concernente annullamento della concessione edilizia per la costruzione di una stalla;

quanto al ricorso n. 4403 del 2007:

della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna - sez. staccata di Parma n. 00115/2006, resa tra le parti, concernente demolizione di edificio realizzato in difformità dalla concessione edilizia.

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio in entrambi i ricorsi del Ministero intimato e, nel ricorso n. 4403 del 2007, del Comune di Langhirano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato Manzi e Contento e l'avvocato dello Stato Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

Con distinti appelli il signor Mario Schianchi chiede la riforma delle sentenze con le quali il Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna ha respinto i ricorsi proposti avverso l’annullamento disposto in data 17 maggio 1996 dal Ministero per i beni culturali e ambientali della concessione in sanatoria rilasciata il 13 febbraio 1996 dal Comune di Langhirano per la costruzione di una stalla per quaranta capi di bestiame in località Mattareto, e della successiva ordinanza di demolizione del 22 maggio 1997, disposta dal Sindaco a seguito dell’annullamento ministeriale.

I) Gli appelli (dei quali è opportuna la riunione, data la connessione soggettiva e oggettiva che li lega) sono infondati e vanno respinti, e perciò si può prescindere dall’esaminare la fondatezza delle questioni preliminari sollevate dall’Avvocatura dello Stato.

La vicenda che ne occupa prende le mosse dalla concessione edilizia rilasciata il 16 maggio 1991 dal Comune di Langhirano, previo nulla osta ex art. 10 legge reg. Emilia Romagna n. 26 del 1978, per la realizzazione di una stalla su un terreno ricadente in zona dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale dell’8 aprile 1976. Per la realizzazione dell’intervento anche la competente Soprintendenza rilasciava il prescritto nulla osta con nota del 30 maggio 1991, limitandosi a formulare alcune prescrizioni.

Essendo stato realizzato in totale difformità dalla concessione, il manufatto era oggetto di ordinanza sindacale di demolizione in data 12 luglio 1994; il ricorrente ne chiedeva la sanatoria ai sensi del d.l. 26 luglio 1994, n. 468, con istanze dell’8 settembre 1994 e del 26 maggio 1995, precisando che l’abuso consisteva nello spostamento del fabbricato per circa 50 metri, ma sempre alla distanza minima di 100 metri dal centro abitato. Con provvedimento del 13 febbraio 1996 il Sindaco autorizzava le opere ai sensi dell’art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell’art. 10 legge reg. cit., ma il Ministero, con l’atto oggetto del giudizio di primo grado, ha ritenuto tale determinazione viziata per carenza di motivazione e per contrasto con l’art. 82, comma terzo, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

III) La sentenza impugnata con il primo gravame ha respinto il ricorso proposto avverso tale provvedimento, rilevandone l’attinenza al manufatto già realizzato e la necessità di una nuova valutazione dell’interferenza dell’opera sul paesaggio per effetto dello spostamento spaziale abusivo, valutazione non effettuata dal Comune.

Entrambe tali considerazioni sono condivisibili, e di conseguenza, i motivi (ri)proposti con l’appello in esame sono infondati.

Quanto al primo aspetto, è da escludere che il Ministro abbia, come pretende l’appellante, equivocato circa la natura di sanatoria della concessione sottoposta al suo esame, che invece correttamente riferisce agli “edifici abusivamente realizzati”, mentre la frase ipotetica circa l’attuazione della autorizzazione non significa altro che la considerazione dei concreti effetti che (il mantenimento di) tale concessione avrebbe sull’ambiente protetto.

Quanto alla seconda considerazione, non è dubbio che lo spostamento per cinquanta metri della collocazione del manufatto, di notevole dimensione, avrebbe comportato una valutazione specifica della compatibilità di tale non autorizzata collocazione con le esigenze di tutela del territorio protetto, essendo del tutto evidente che, anche rimanendone ferme le dimensioni, la stessa disposizione spaziale dell’immobile determina interferenza con il paesaggio, e che proprio tale interferenza avrebbe dovuto costituire oggetto di esame da parte del Comune. L’autorizzazione ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, rilasciata in sanatoria dal Sindaco il 13 febbraio 1996, omette invece del tutto di considerare la compatibilità della nuova collocazione con le esigenze di tutela e perciò è stata legittimamente annullata dal Ministero, che ne ha rilevato il profilo estrinseco della carenza di motivazione, da solo sufficiente a sostenere la validità del provvedimento tutorio.

IV) Il primo appello è, in conclusione, infondato. Anche la sentenza impugnata con il secondo appello merita conferma.

L’ordinanza sindacale di demolizione, che ne è oggetto, trae la propria validità dall’annullamento dell’autorizzazione in sanatoria, annullamento che sopra si è visto essere immune dai vizi denunciati dal ricorrente; d’altra parte, il ricorrente stesso ha dedotto, sia in primo, sia in secondo grado, l’illegittimità del provvedimento impugnato per effetto derivato dalla illegittimità dell’annullamento ministeriale presupposto. Dato che tale annullamento ha superato il vaglio del giudizio, è del tutto conseguente l’infondatezza anche dell’appello in esame, che deve conseguentemente essere respinto (rimane ovviamente ferma la potestà dell’Amministrazione di prendere in esame le nuove istanze dell’interessato, documentate con deposito del 14 maggio 2010).

V) Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe indicati, li riunisce e li respinge, confermando, per l’effetto, le sentenze impugnate.

Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione statale resistente le spese del secondo grado del giudizio, nella misura complessiva di 3.000 (tremila) euro per ogni ricorso; compensa le spese nei confronti del Comune di Langhirano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)