Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1589, del 3 aprile 2014
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e buona fede dell’acquirente

Non può essere utilmente invocata una presunta buona fede degli istanti, i quali sono tutti aventi causa dal frazionamento “in prima battuta”, e non terzi che hanno acquistato da altri soggetti che fossero stati i primi beneficiari dello stesso. Al riguardo occorre precisare che gli acquirenti dei singoli lotti risultanti dal frazionamento non possono invocare sic et simpliciter una propria asserita buona fede, non potendo essi, solo per tale loro qualità, qualificarsi terzi estranei all’illecito, dovendo, invece, dimostrare di aver adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento dei doveri d’informazione e conoscenza senza, tuttavia, rendersi conto, in buona fede, di partecipare ad un’operazione di illecita lottizzazione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 01589/2014REG.PROV.COLL.

N. 09667/2011 REG.RIC.

N. 09741/2011 REG.RIC.

N. 09744/2011 REG.RIC.

N. 09745/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti ricorsi in appello:
1) nr. 9667 del 2011, proposto dal signor Sandro BITTONI, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Borioni, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via L. Ceci, 21,

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa per legge dagli avv.ti Andrea Camarda e Rodolfo Murra, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;




2) nr. 9741 del 2011, proposto dai signori Bernardo TROMBETTA, Catia CARDINETTI, Giancarlo TROMBETTA e Sabah GZOUNY, rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Borioni, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via L. Ceci, 21,

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa per legge dagli avv.ti Sergio Siracusa e Rodolfo Murra, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;




3) nr. 9744 del 2011, proposto dal signor Fabio BARILLÀ, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Borioni, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via L. Ceci, 21,

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’avv. Giorgio Pasquali, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;




4) nr. 9745 del 2011, proposto dai signori Fabio BITTONI e Attilia MENCARONI, rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Borioni, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via L. Ceci, 21,

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa per legge dagli avv.ti Rodolfo Murra e Andrea Camarda, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per l’annullamento e/o la riforma,

previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso nr. 9667 del 2011:

della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda bis, nr. 3370/2011, di seguito depositata in data 18 aprile 2011, resa tra le parti nel ricorso nr. 11020/2002 proposto dall’odierno appellante per l’annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale nr. 1103 del 20 maggio 2002 ove è stata disposta la sospensione della lottizzazione abusiva a scopo edificatorio attuata dal ricorrente, oggi appellante, sul terreno sito in Roma, via F. Bazzini angolo via A. Chigi (a sx provenendo da via Ostiense), terreno di mq 8000 circa e contraddistinto a N.C.T. al Foglio 1078, Allegato 830, particelle 2573, 2675, 2674, 2583, 2582, 2579 e 2578, ed è stato ingiunto al contempo il divieto di disporre dei suoli e delle opere insistenti sul terreno e delle eventuali opere in corso con atto tra vivi, con acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento;

quanto al ricorso nr. 9741 del 2011:

della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda bis, nr. 3375/2011, di seguito depositata in data 18 aprile 2011, resa tra le parti nel ricorso nr. 11022/2002 proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale nr. 1103 del 20 maggio 2002 ove è stata disposta la sospensione della lottizzazione abusiva a scopo edificatorio attuata dai ricorrenti, oggi appellanti, sul terreno sito in Roma, via F. Bazzini angolo via A. Chigi (a sx provenendo da via Ostiense), terreno di mq 8000 circa e contraddistinto a N.C.T. al Foglio 1078, Allegato 830, particelle 2573, 2675, 2674, 2583, 2582, 2579 e 2578, ed è stato ingiunto al contempo il divieto di disporre dei suoli e delle opere insistenti sul terreno e delle eventuali opere in corso con atto tra vivi, con acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento;

quanto al ricorso nr. 9744 del 2011:

della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda bis, nr. 3371/2011, di seguito depositata in data 18 aprile 2011, resa tra le parti nel ricorso nr. 11012/2002 proposto dall’odierno appellante per l’annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale nr. 1103 del 20 maggio 2002 ove è stata disposta la sospensione della lottizzazione abusiva a scopo edificatorio attuata dal ricorrente, oggi appellante, sul terreno sito in Roma, via F. Bazzini angolo via A. Chigi (a sx provenendo da via Ostiense), terreno di mq 8000 circa e contraddistinto a N.C.T. al Foglio 1078, Allegato 830, particelle 2573, 2675, 2674, 2583, 2582, 2579 e 2578, ed è stato ingiunto al contempo il divieto di disporre dei suoli e delle opere insistenti sul terreno e delle eventuali opere in corso con atto tra vivi, con acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento;

quanto al ricorso nr. 9745 del 2011:

della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda bis, nr. 3374/2011, di seguito depositata in data 18 aprile 2011, resa tra le parti nel ricorso nr. 11005/2002 proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale nr. 1103 del 20 maggio 2002 ove è stata disposta la sospensione della lottizzazione abusiva a scopo edificatorio attuata dai ricorrenti, oggi appellanti, sul terreno sito in Roma, via F. Bazzini angolo via A. Chigi (a sx provenendo da via Ostiense), terreno di mq 8000 circa e contraddistinto a N.C.T. al Foglio 1078, Allegato 830, particelle 2573, 2675, 2674, 2583, 2582, 2579 e 2578, ed è stato ingiunto al contempo il divieto di disporre dei suoli e delle opere insistenti sul terreno e delle eventuali opere in corso con atto tra vivi, con acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento.



Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie prodotte dagli appellanti (in date 15 e 26 febbraio 2014) e da Roma Capitale (in date 14 dicembre 2011 e 13, 14 e 21 febbraio 2014) a sostegno delle rispettive difese;

Viste le ordinanze di questa Sezione nn. 18, 19, 20 e 21 del 10 gennaio 2012, con le quali sono state respinte le domande incidentali di sospensione dell’esecuzione delle sentenze impugnate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2014, il Cons. Raffaele Greco;

Udito l’avv. Siracusa per Roma Capitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I – Il signor Sandro Bittoni ha appellato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento con il quale il Comune di Roma (oggi Roma Capitale) ha contestato a lui e ad altri una lottizzazione abusiva eseguita su aree a destinazione agricola oggetto di frazionamento e successiva cessione, ingiungendo la sospensione di ogni attività con successiva acquisizione gratuita dei suoli e delle opere su di essi insistenti al patrimonio comunale.

A sostegno dell’appello, sono stati articolati i seguenti motivi:

1) error in procedendo; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, comma 5, della legge 21 dicembre 1971, nr. 1034, e dell’art. 44 del r.d. 26 giugno 1924, nr. 1054, e s.m.i., con riferimento all’omesso e/o incompleto accertamento istruttorio da parte del giudice di primo grado; difetto di istruttoria; carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione; ingiustizia manifesta (in relazione alla certa assenza di opere edili sul suolo del ricorrente, come attestato da apposita perizia giurata prodotta in giudizio);

2) error in judicando; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, nr. 47 (oggi art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380), in ordine alla insussistenza di una lottizzazione abusiva “cartolare”; eccesso di potere per difetto di motivazione; illogicità e contraddittorietà; eccesso di potere per disparità di trattamento; ingiustizia manifesta (in relazione alla carenza, nella specie, di elementi indiziari idonei a sostenere la sussistenza di una lottizzazione abusiva “cartolare”);

3) error in judicando; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della legge nr. 47 del 1985 (oggi art. 30 del d.P.R. nr. 380 del 2001), in ordine alla sussistenza di una lottizzazione abusiva “materiale”; eccesso di potere per difetto di motivazione; illogicità e contraddittorietà; sviamento e ingiustizia manifesta (in relazione alla carenza anche di elementi idonei a sostenere tale tipologia di lottizzazione);

4) error in judicando; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della legge nr. 47 del 1985 (oggi art. 30 del d.P.R. nr. 380 del 2001), in ordine all’elemento soggettivo rilevante ai fini della lottizzazione abusiva; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, della legge 24 novembre 1981, nr. 689; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà; eccesso di potere per disparità di trattamento; ingiustizia manifesta (con riferimento all’illegittimità della sanzione dell’acquisizione dei suoli al patrimonio comunale a fronte della buona fede del ricorrente).

Si è costituita Roma Capitale, opponendosi con atto di stile all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.

All’esito della camera di consiglio del 10 gennaio 2012, questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensiva.

Di seguito, l’appellante ha ulteriormente sviluppato le proprie tesi con apposita memoria.

Da ultimo, all’udienza del 18 marzo 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

II – Con distinto appello, i signori Bernardo Trombetta, Giancarlo Trombetta, Catia Cardinetti e Sabah Gzouny hanno impugnato altra sentenza del T.A.R. del Lazio, con la quale era stato respinto il ricorso che essi avevano proposto avverso il medesimo provvedimento del Comune di Roma impugnato dal sig. Sandro Bittoni, essendo proprietari di altri suoli rivenienti dal medesimo frazionamento.

I motivi di tale appello sono in tutto sovrapponibili a quelli dell’impugnazione di cui al punto I che precede.

Nel costituirsi, Roma Capitale si è opposta all’accoglimento del gravame e ha provveduto a depositare documentazione comprendente anche gli scritti difensivi del primo grado.

All’esito della camera di consiglio del 10 gennaio 2012, la Sezione ha respinto la domanda cautelare.

Di poi, entrambe le parti hanno affidato a memorie l’ulteriore svolgimento delle rispettive tesi.

All’udienza del 18 marzo 2014, la causa è stata introitata per la decisione.

III – Un terzo appello, avente a oggetto altra sentenza del T.A.R. capitolino di tenore identico alle due precedenti, è stato proposto dal signor Fabio Barillà, il quale aveva a sua volta censurato in prime cure il medesimo provvedimento amministrativo, essendo proprietario di altro suolo coinvolto nella lottizzazione abusiva contestata dal Comune di Roma.

Anche questo appello risulta affidato a quattro motivi, in tutto analoghi a quelli dei ricorsi già menzionati, e corredato da istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza gravata.

Anche in questo giudizio si è costituita in resistenza Roma Capitale, stavolta opponendosi con apposita memoria all’accoglimento dell’impugnazione e della domanda cautelare.

L’istanza di sospensiva è stata respinta dalla Sezione, anche stavolta all’esito dell’udienza camerale del 10 gennaio 2012.

Le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive tesi con apposite memorie.

Da ultimo, all’udienza del 18 marzo 2014, anche questa causa è stata trattenuta in decisione.

IV – Con un quarto ricorso, i signori Fabio Bittoni e Attilia Mancaroni hanno appellato un’ulteriore sentenza del T.A.R. capitolino, di reiezione dell’impugnativa proposta avverso il medesimo provvedimento comunale, essendo anch’essi proprietari di aree derivanti dal frazionamento de quo.

I motivi di tale appello erano anch’essi sovrapponibili a quelli degli altri gravami.

In questo giudizio, l’Amministrazione comunale si è costituita opponendosi all’accoglimento del gravame con atto di stile.

All’esito della camera di consiglio del 10 gennaio 2012, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensiva che accompagnava anche questo appello.

Di poi, dopo che parte appellante ha sviluppato con memoria la propria prospettazione, la causa è stata presa in decisione all’udienza del 18 marzo 2014.

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare, va disposta la riunione dei giudizi ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm.

Infatti, se è vero che gli appelli in epigrafe hanno a oggetto distinte sentenze, a loro volta scaturite da distinti ricorsi di primo grado, è evidente che questi ultimi riguardano una medesima vicenda amministrativa, confluita nella censurata determinazione dirigenziale nr. 1103 del 20 maggio 2002, in relazione alla quale gli istanti propongono identiche questioni di fatto e di diritto.

2. Sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dal sig. Fabio Barillà (nr. 9744 del 2011), sollevata dall’Amministrazione comunale sul rilievo di un asserito difetto di legittimazione attiva dell’istante, il quale avrebbe impugnato una sentenza che non lo riguarda.

Ed invero, dalla lettura del ricorso in appello emerge con evidenza che l’erronea indicazione degli estremi della sentenza impugnata a pag. 23 dello stesso è da ascrivere a mero refuso, mentre dall’epigrafe e dall’impostazione complessiva del medesimo atto si ricava in modo inequivoco che l’appellante ha inteso effettivamente impugnare la decisione (nr. 3371 del 2011) con cui il T.A.R. del Lazio ha definito il giudizio instaurato col ricorso da lui proposto.

3. Nel merito, per una migliore comprensione delle statuizioni che seguiranno, giova premettere una sintetica ricostruzione della vicenda amministrativa e processuale per cui è causa.

3.1. Il terreno oggetto del presente contenzioso, di superficie pari a circa mq 8000 e originariamente acquistato pro indiviso dai coniugi signor Quinto Bittoni e Attilia Mencaroni e dai loro figli, signori Fabio e Sandro Bittoni, è stato poi oggetto di plurimi frazionamenti successivi, e segnatamente:

- nel 1991, a seguito di una conciliazione stragiudiziale, il suolo è stato diviso in quattro lotti, ciascuno dei quali assegnato a uno degli originari comproprietari e di circa mq 2000 di estensione;

- in seguito, fra il 1994 ed il 1998, vi sono state ulteriori suddivisioni, dalle quali sono scaturiti sette lotti, sei dei quali di circa mq 1000 di superficie, ed il settimo di circa mq 2000.

In particolare, per quel che riguarda gli odierni appellanti:

- il lotto di proprietà del sig. Sandro Bittoni è stato frazionato nel 1994, attraverso la cessione di una metà a terzi (signori Massimo Zambrotta, Cinzia Bevilacqua, Carlo Zambrotta e Nirvana Rubani), mentre la parte residua è stata venduta nel 1998 al sig. Fabio Barillà;

- i sigg.ri Bernardo Trombetta, Catia Cardinetti, Giancarlo Trombetta e Sabah Grouzny hanno acquistato nel maggio 1998 la porzione già in proprietà del Sig. Fabio Bittoni;

- gli originari proprietari sono rimasti titolari soltanto di un lotto di mq 1000, in comproprietà col signor Luca Bittoni, terzo figlio dell’originario proprietario sig. Quinto Bittoni, dopo la morte di quest’ultimo.

3.2. Col provvedimento impugnato in prime cure, l’Amministrazione comunale di Roma ha contestato agli odierni appellanti e ad altri soggetti, pure aventi causa a seguito del frazionamento del terreno originario ma rimasti estranei al presente giudizio, la sussistenza di una lottizzazione abusiva, avendo ritenuto di ravvisare elementi indiziari dell’intento di sottrarre i suoli alla loro destinazione agricola per intraprendervi attività edificatoria; conseguentemente, è stata ingiunta la sospensione di ogni attività e ordinata l’acquisizione dei suoli e delle opere su essi insistenti al patrimonio comunale.

Con le sentenze oggetto degli appelli qui in esame, il T.A.R. del Lazio ha respinto i ricorsi proposti da taluni degli interessati avverso il predetto provvedimento.

4. Tutto ciò premesso, gli appelli sono infondati e vanno conseguentemente respinti.

5. Prima di esaminare analiticamente le doglianze formulate dagli appellanti, giova evidenziare che la determinazione dirigenziale nr. 1103 del 2002, censurata in prime cure, trovava il proprio fondamento in una comunicazione della Polizia Municipale di Roma (prot. 12666/Pos. 276/97 P.G. ED del 28 marzo 2002, allegato alle produzioni di Roma Capitale del 30 gennaio 2014 nel giudizio nr. 9741 del 2011), nella quale può considerarsi riassunta l’istruttoria compiuta dall’Amministrazione prima dell’adozione del provvedimento repressivo.

Da tale atto emerge con evidenza che l’Amministrazione comunale ha basato le proprie conclusioni, oltre che sull’apprezzamento di tempi e modalità dei frazionamenti come sopra illustrato, anche su una serie di ulteriori elementi fattuali, e specificamente:

a) l’intervenuta recinzione dei lotti risultati dalla suddivisione e la realizzazione di una strada interpoderale a servizio di tutti i lotti medesimi;

b) l’esecuzione di opere edili abusive su due dei lotti scaturiti dal frazionamento, diversi da quelli appartenenti agli odierni istanti (ed ai cui proprietari gli abusi risultavano già contestati negli anni precedenti);

c) l’assenza di ogni traccia di attività agricola sui lotti in questione, che risultavano comunque tutti in stato di abbandono.

A tali elementi può aggiungersi, come evidenziato negli scritti difensivi dell’Amministrazione capitolina, l’ulteriore dato oggettivo della realizzazione di lotti di dimensioni inferiori al minimo stabilito dallo strumento urbanistico vigente per l’adibizione dei suoli ad attività agricola.

6. Alla luce del descritto quadro fattuale, risulta anzi tutto destituito di fondatezza il primo motivo degli appelli, con il quale si lamenta un difetto di istruttoria da parte del primo giudice, che non avrebbe tenuto nella debita considerazione la perizia di parte attestante con certezza l’assenza di opere edili sui lotti di proprietà dei ricorrenti.

Infatti, è evidente che in detta perizia sono stati presi in esame non tutti i lotti risultati dal frazionamento originario, ma solo quelli appartenenti ai ricorrenti (sui quali è incontroverso, per essere ciò riconosciuto anche nella precitata relazione della Polizia Municipale, che non fossero stati rinvenuti manufatti abusivi eseguiti o in corso di realizzazione); in tal modo, viene fornita una visione solo parziale della realtà di fatto che il Comune ha dovuto prendere in esame e sulla quale ha fondato le proprie valutazioni.

Ma a questo punto, non essendo smentito neanche dagli odierni appellanti che su altri lotti derivati dal medesimo frazionamento siano state realizzate opere abusive, il problema diventa quello di verificare quale sia la soglia minima degli elementi indiziari sulla base dei quali l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380 (e in precedenza dell’art. 18 della legge 25 febbraio 1985, nr. 47), può ritenere la sussistenza di una lottizzazione abusiva: se, in particolare, per sostenere che il frazionamento di un suolo sia strumentale a un intento edificatorio sia necessario verificare la presenza di opere edili, o quanto meno di un loro principio di esecuzione, su ciascuno dei lotti ricavati dalla suddivisione.

Che la risposta a quest’ultimo interrogativo sia negativa si evince già solo dalla circostanza – opportunamente evidenziata dal primo giudice – che il legislatore abbia costruito l’illecito de quo anche come condotta meramente “cartolare” o negoziale, oltre che come attività materiale; in altri termini, se l’intento lottizzatorio è desumibile anche solo da elementi esteriori alle caratteristiche fisiche dei lotti ricavati dal frazionamento, ne discende necessariamente che il complesso di elementi indiziari idoneo e sufficiente a individuare la lottizzazione abusiva non presuppone necessariamente un’attività edificatoria già in itinere su ciascuna porzione di suolo, ben potendo esservene anche solo su talune di esse (beninteso, in sinergia con altri e diversi elementi sintomatici dell’intento di sottrarre il terreno alla sua destinazione urbanistica).

7. Dai rilievi appena svolti emerge l’infondatezza anche del secondo e del terzo mezzo, con i quali gli appellanti sostengono l’insussistenza nella specie di sufficienti elementi indiziari idonei a sostenere la sussistenza di una lottizzazione abusiva, intesa sia in senso “materiale” che in senso “cartolare”.

Più specificamente, sono del tutto inconferenti gli argomenti spesi col secondo motivo degli appelli in ordine ai tempi e alle modalità delle operazioni di divisione e vendita del suolo, essendo evidente dalle emergenze documentali più sopra richiamate che nel caso che occupa l’Amministrazione ha inteso contestare una lottizzazione materiale, e non meramente negoziale.

Sotto tale profilo, il complesso degli elementi indiziari che si è sopra richiamato, corrispondendo a quelli che comunemente sono gli indici rivelatori di una suddivisione operata a scopo edificatorio, appare idoneo a rendere non manifestamente infondate né irragionevoli le conclusioni cui il Comune è pervenuto: discendendone, pertanto, l’infondatezza del terzo motivo di gravame.

In particolare, non si rinviene alcun elemento che corrobori l’assunto degli appellanti secondo cui l’acquisto dei lotti era strumentale, nelle loro intenzioni, a recuperarne la vocazione originaria attraverso l’installazione di nuove aziende agricole; al riguardo, è sufficiente evidenziare che neanche la perizia di parte prodotta in giudizio smentisce il dato rilevato dall’Amministrazione, secondo cui nel 2002 – e, quindi, a distanza di molti anni dall’acquisto dei lotti da parte degli odierni istanti – i terreni erano ancora totalmente incolti.

8. Quanto all’ultimo motivo di tutti gli appelli qui riuniti, anche questo è privo di pregio, non potendo essere utilmente invocata una presunta buona fede degli istanti, i quali – giova sottolinearlo – sono tutti aventi causa dal frazionamento “in prima battuta”, e non terzi che hanno acquistato da altri soggetti che fossero stati i primi beneficiari dello stesso.

Al riguardo, va innanzi tutto richiamata la giurisprudenza penale che, argomentando dal carattere contravvenzionale del reato di lottizzazione abusiva, precisa che gli acquirenti dei singoli lotti risultanti dal frazionamento non possono invocare sic et simpliciter una propria asserita buona fede, non potendo essi, solo per tale loro qualità, qualificarsi terzi estranei all’illecito, dovendo, invece, dimostrare di aver adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento dei doveri di informazione e conoscenza senza, tuttavia, rendersi conto, in buona fede, di partecipare ad un’operazione di illecita lottizzazione (cfr. Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2014, nr. 2646; id., 3 dicembre 2013, nr. 51710; id., 27 aprile 2011, nr. 21853).

Per converso, dal punto di vista amministrativo, un condivisibile indirizzo di primo grado assume che è irrilevante l’asserita buona fede degli acquirenti, i quali in ipotesi facciano risalire la responsabilità della lottizzazione abusiva esclusivamente ai loro danti causa, trattandosi di una situazione in cui rileva, dal punto di vista urbanistico, la sussistenza di un abuso oggettivo, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti di buona fede, estranei all’illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell’alienante.

Quanto sopra rende giustizia anche degli principi in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, nr. 689, evocati dalle parti odierne appellanti, dal momento che – anche ammesso che nella specie si controverta di sanzioni riconducibili a detta disciplina - quanto rilevato in ordine alla responsabilità penale per lottizzazione abusiva non può non valere, stante l’identità di ratio, anche per gli eventuali illeciti amministrativi ravvisabili nelle medesime condotte.

9. Per completezza espositiva, occorre aggiungere che non può essere presa in esame l’ulteriore doglianza, svolta con semplice memoria dall’appellante sig. Barillà, in ordine all’asserita violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento.

Tale censura non risulta articolata con specifico motivo di appello (accennandosi alla questione soltanto, di sfuggita, nella premessa dell’appello medesimo), e in ogni caso non rientra fra quelle formulate in primo grado, laddove era stato posto un problema diverso – poi non riproposto del presente grado – afferente all’essere stata eseguita la notifica del provvedimento impugnato soltanto ad alcuni dei lottizzanti, e non a tutti.

10. In conclusione, sulla scorta dei rilievi fin qui svolti s’impone una decisione di reiezione degli appelli e di conferma delle sentenze impugnate.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), riuniti gli appelli in epigrafe, definitivamente pronunciando, li respinge e, per l’effetto, conferma le sentenze impugnate.

Condanna le parti appellanti al pagamento, in favore di Roma Capitale, di spese e onorari del presente grado che liquida in euro 2000,00 per ciascuna parte appellante, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)