Vicenda PUNTA PEROTTI: la CEDU accerta la violazione degli articoli 7 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1. La confisca applicata ai sensi dell’art. 19 della legge n. 47/1985 è stata considerata arbitraria.

di Antonella MASCIA

Il caso SUD FONDI S.R.L. e altri c. Italia riguarda la vicenda PUNTA PEROTTI, la lottizzazione avvenuta negli anni ’90 sul lungomare di Bari. La mancanza di chiarezza e di trasparenza delle norme urbanistiche regionali aveva permesso il rilascio di concessioni edilizie, in palese violazione dei vincoli paesaggistici imposti dalla normativa nazionale. In conseguenza, l’autorità penale aveva assolto i costruttori perché il fatto non costituiva reato. Nonostante ciò, l’autorità penale aveva ritenuto doveroso confiscare gli edifici costruiti e i terreni facenti parte della lottizzazione, essendo quest’ultima illegale.
Per questo caso la CEDU si è pronunciata tre volte, con due decisioni, rispettivamente il 23 settembre 2004 e il 30 agosto 2007 e ora con sentenza, quest’ultima emessa in data 20 gennaio 2009.
La CEDU ha ritenuto che la confisca, applicata ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 47/1985 e che secondo un’elaborazione giurisprudenziale costante viene qualificata come mera sanzione amministrativa, fosse arbitraria. La CEDU ha ritenuto che si sia stata violazione sia per l’articolo 7 della Convenzione che per l’articolo 1 Protocollo n. 1, per assenza delle condizioni di prevedibilità e accessibilità delle disposizioni normative interne.
Il fatto si può riassumere in questi termini.
Tre società, proprietarie di alcuni terreni situati in riva al mare, nei pressi di Bari, su autorizzazione dell’amministrazione comunale, procedettero alla costruzione di un complesso immobiliare, comunemente conosciuto come “Punta Perotti”.
L’autorità penale competente, ritenendo che le costruzioni fossero state eseguite su un sito naturale protetto, ne ordinò il sequestro preventivo. Le ricorrenti fecero ricorso in Cassazione che annullò la misura conservativa ordinando la restituzione dei beni, dato che, secondo il piano urbanistico, il sito non era stato assoggettato ad alcun divieto di edificazione.
Nel frattempo, per la stessa lottizzazione, le società e i loro legali rappresentanti furono iscritti nel registro degli indagati. L’azione penale si concluse in Cassazione. La Suprema Corte, pur ritenendo che la lottizzazione fosse illegale, in quanto avvenuta in violazione del divieto assoluto di edificare in un sito assoggettato a vincolo paesaggistico, assolse gli imputati perché il fatto non costituiva reato. Questi ultimi infatti erano stati indotti in errore, ritenuto dalla Corte di Cassazione inevitabile e scusabile, in quanto le disposizioni regionali dovevano considerarsi “oscure e mal formulate” e in contrasto con la normativa nazionale. Inoltre anche la condotta tenuta dalle autorità amministrative coinvolte nel rilascio delle concessioni edilizie avevano indotto in errore gli imputati.
Nonostante l’assoluzione degli imputati, la Corte di Cassazione ordinò la confisca delle costruzioni e dei terreni facenti parte della lottizzazione. Secondo la Corte di Cassazione, conformemente alla propria giurisprudenza costante, l’applicazione dell’articolo 19 della legge n. 47/1985 era obbligatorio e pertanto la misura della confisca, qualificata come una sanzione amministrativa e non penale, doveva essere adottata anche in assenza di responsabilità penale.
A seguito di tale sentenza, la proprietà dei terreni venne trasferita al Comune di Bari. Gli immobili costruiti o ancora in fase di costruzione si estendevano su una superficie di 7.000 metri quadrati, mentre gli altri terreni confiscati avevano un’estensione di 50.000 metri quadrati. Nell’aprile 2006 tali edifici vennero demoliti.
Nel merito la CEDU ha ritenuto che le condizioni di prevedibilità e accessibilità alla legge richieste dall’articolo 7 della Convenzione non sono state rispettate. Su tale punto la CEDU ha in particolare affermato che la base legale dell’infrazione non rispondeva a criteri di chiarezza, accessibilità e prevedibilità e che, pertanto, non era possibile prevedere che tale sanzione potesse essere inflitta. Conseguentemente la CEDU ha ritenuto che la confisca non può essere considerata come “prevista dalla legge” ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione. Pertanto tale misura è stata ritenuta dalla CEDU arbitraria.
Anche per quanto riguarda l’articolo 1 del Protocollo n. 1, la CEDU ha ritenuto che la confisca non avesse alcuna base legale, riconoscendo pertanto una violazione di tale disposizione.
Sulla quantificazione del danno materiale la CEDU si è riservata di decidere successivamente. Sono stati invece liquidati i danni morali e le spese e competenze legali che, per ciascuna società ricorrente sono state quantificate rispettivamente in 10.000 e 30.000 euro.

la sentenza è leggibile in questo sito qui