TAR Lombardia (BS) Sez.I n.687 del 27 aprile 2012
Urbanistica.Certificato di destinazione urbanistica

Il certificato di destinazione urbanistica, di cui ai commi 2° e seguenti dell'art. 30 del D.Lgs. 380/2001, Testo Unico dell'Edilizia, si configura- secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente - come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, le quali discendono invece da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso. Pertanto, il certificato, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione. Gli eventuali errori contenuti in esso potranno essere corretti dalla stessa Amministrazione, su istanza del privato, oppure quest'ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all'erroneo certificato di destinazione urbanistica.

N. 00687/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01119/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2009, proposto da:
Societa' Araba Fenice Immobiliare Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Diaco, con domicilio eletto presso Abramo Abrami in Brescia, p.za Vittoria, 11;

contro

Comune di Tremosine, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso Domenico Bezzi in Brescia, via Diaz, 13/C;

per l’accertamento

del diritto della ricorrente al risarcimento del danno causato dall’emissione, da parte dell’Amministrazione convenuta, di un certificato di destinazione urbanistica dal contenuto non corrispondente alla realtà, che ha indotto la ricorrente ad acquistare un terreno qualificato erroneamente come edificabile

e per la contestuale condanna

dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimo comportamento dell’Amministrazione convenuta, da quantificarsi in corso di causa.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tremosine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 23.102009 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 17.11.2009, la società Araba Fenice Immobiliare SRL domanda l’accertamento del diritto al risarcimento del danno causato dall’emissione, da parte dell’Amministrazione comunale di Tremosine, di un certificato di destinazione urbanistica dal contenuto non corrispondente alla realtà, che ha indotto la ricorrente ad acquistare un terreno qualificato erroneamente come edificabile.

In punto di fatto la ricorrente espone:

- di avere acquistato al prezzo di € 135.000,00, in data 28.6.2006, da Mezzanotte Agostina un terreno, individuato al mappale 1300, di mq.1640 circa in frazione Villa del Comune di Tremosine;

- all’atto di vendita era allegato certificato di destinazione urbanistica prot. N. 4001 del 15.6.2006 rilasciato dal Comune di Tremosine nel quale si specificava che “il mappale 1300 è compreso parte in zona omogenea E1- Zone di verde agricolo e ambientale (art. 17 NTA) e parte in zona omogenea C1.24- Zone residenziali di nuova espansione a volumetria definita (Art. 9 NTA); “E’ consentita l’edificazione entro il limite di mc. 500. Gli interventi edificatori sulle stesse sono soggetti a concessione singola”.

- di aver presentato richiesta di rilascio di permesso di costruire per un edificio residenziale composto da due unità abitative che otteneva il 25.1.2007 il parere favorevole della commissione edilizia;

- di aver presentato il 15.1.2007 richiesta di autorizzazione paesaggistica, sulla quale l’Ufficio urbanistica e Assetto del Territorio della Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano con atto n. 4728 del 6.6.2007 esprimeva parere negativo in quanto l’intervento rientra in “ambito di integrazione del sistema ambientale primario” regolato dall’art. 37 delle Norme Tecniche Integrative dell’adeguamento del PRG al PTC del Parco Alto Garda Bresciano. In cui è vietata, fra l’altro, “la formazione di nuove strutture residenziali, turistiche, produttive o a queste assimilabili”;

- che l’adeguamento del PRG al PTC era stato adottato dal consiglio comunale di Tremosine con deliberazione 27.4.2004 n. 32 ed approvato dal Consiglio Direttivo della Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano con deliberazione 26.5.2004 n. 81, antecedente di due anni il rilascio del certificato di destinazione urbanistica.

- di essere una società immobiliare di non avere alcun interesse a l'utilizzo agricolo del terreno, che era stato acquistato all'esclusivo fine di realizzare l'edificazione facendo affidamento sulla destinazione parzialmente edificabile dello stesso risultante dal certificato di destinazione urbanistica.

In punto di diritto, la ricorrente articola la seguente doglianza: "Violazione di legge. Violazione dell'art. 2043 cod. civ. - Violazione del principio della tutela dell'affidamento. Violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione del principio del buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa -Eccesso di potere sotto vari profili. Difetto di istruttoria. Erroneità manifesta. Carenza del presupposto."; evidenziando che il Comune di Tremosine ha falsamente fatto apparire una realtà urbanistica inesistente, inducendo in errore la società sulle edificabilità del terreno e che sussistono tutti i presupposti per il risarcimento del danno, attesa la colpa dell’Amministrazione per non aver tenuto conto della modifica del PRG del 2004 e il nesso causale fra il suddetto comportamento colposo ed il danno subito dalla società immobiliare che con l’acquisto di un terreno su cui non è possibile edificare.

In ordine al quantum del danno, la ricorrente pone in luce che il prezzo di acquisto è stato di euro 135.000, cui si devono aggiungere euro 13.503 per spese notarili. A tale spesa si assomma il danno dovuto ai costi sostenuti per la redazione del progetto (pari ad euro 35.000) “nonché al mancato guadagno per l'investimento errato, da rapportare sia alla perdita di 500 mc. da edificare sia al guadagno che sarebbe potuto scaturire dall'impiego diverso della somma spesa per l'acquisto del terreno da parte della società immobiliare”.

La ricorrente si riserva di quantificare l'ammontare preciso in corso di giudizio ed, in via istruttoria, formula istanza di ammissione di C.T.U. volta a determinare l'importo del danno.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Tremosine, contestando ammissibilità e fondamento del gravame.

In data 2 marzo 2012 la ricorrente ha depositato memoria con la quale illustra ulteriormente le già esposte conclusioni, ribadendo la richiesta di ammissione di C.T.U. ai sensi dell'articolo 67 del codice processo amministrativo.

Il Comune di Tremosine ha depositato il 2.3.2012 memoria conclusionale con la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando che nella specie manca un'attività provvedimentale-autoritativa esercitata dall'amministrazione in ambito edilizio-urbanistico, essendosi il Comune limitato a svolgere un'attività di mera certificazione.

La difesa del Comune evidenzia inoltre che la ricorrente non ha provveduto ad impugnare il provvedimento con cui la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano ha espresso parere negativo sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. Inoltre, afferma che la mancata proposizione della domanda impugnatoria precluderebbe la proposizione della domanda risarcitoria, sostenedo che alla vicenda in esame andrebbe applicato l'originale orientamento del Consiglio di Stato in tema di pregiudiziale amministrativa.

Nel merito, l’Amministrazione sostiene l'insussistenza di alcuna colpa da parte sua e la presenza invece di un profilo di negligenza in capo al progettista dell'opera.

In data 14.3.2012 il comune ha depositato memoria di replica.

Alla pubblica udienza del 4.4.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del GA..

La Sezione ha avuto recentemente modo di affermare (cfr. Sez. I , 21 dicembre 2011 n. 1779) che il certificato di destinazione urbanistica, di cui ai commi 2° e seguenti dell'art. 30 del D.Lgs. 380/2001, Testo Unico dell'Edilizia, si configura- secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente - come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, le quali discendono invece da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso. Pertanto, il certificato, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione. Gli eventuali errori contenuti in esso potranno essere corretti dalla stessa Amministrazione, su istanza del privato, oppure quest'ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all'erroneo certificato di destinazione urbanistica.

Nel caso all’esame, si domanda il risarcimento del danno derivante dall’erronea indicazione resa nel certificato sicché la fattispecie è del tutto identica a quella sulla quale si sono pronunciate, con l’ ordinanza 23 settembre 2010 n. 20072, le SS.UU. della Cassazione civile. In detta ordinanza si è rilevato che “Parte ricorrente si duole della (incontroversa) erroneità del certificato di destinazione urbanistica, erroneità che ne aveva indotto una falsa rappresentazione della realtà (la legittimità di un intervento edilizio relativo all'intera area in questione) cui era conseguita la decisione di acquistare il terreno - decisione che non sarebbe mai stata adottata se fossero stata fedelmente e correttamente riportate, nella certificazione de qua, le reali condizioni del terreno quoad inaedificationis.

La controversia esula, dunque, dal campo (impropriamente evocato dal comune resistente) riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non controvertendosi, nella specie, in ordine ad alcuna ipotesi di gestione del territorio, che del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, riserva alla competenza esclusiva del G.A. Diversamente da quanto opinato dal resistente (secondo il quale il certificato in parola era un semplice attestato rilasciato a richiesta del privato, tale, pertanto, da non esonerare quest'ultimo dallo svolgimento di ulteriori attività di verifica e controllo), il rilascio della certificazione in parola integra gli estremi non già dello svolgimento di una qualsivoglia attività provvedimentale della P.A., bensì del comportamento (sicuramente colposo) del funzionario, riconducibile all'ente di appartenenza, astrattamente idoneo a risolversi in un illecito civile, con la conseguenza che spetta al giudice ordinario la cognizione (e l'accertamento in concreto) della sussistenza e della tutelabilità, sul piano risarcitorio, delle posizioni di diritto soggettivo che si assumono lese nella specie.”.

Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2012