Corresponsabilità in vigilando tra il direttore lavori architettonico e quello  strutturale - TAR Perugia,  sentenza n.716/2022 del 30/09/2022

di Mauro FEDERICI


La sentenza in esame attenziona una sanzione pecuniaria nella misura massima di 20.000€ ai sensi art 31, comma 4 bis, del d.P.R. 380/2001 (anche TUED), irrogata dal Comune solidalmente (qui la novità), con la proprietaria, con la ditta esecutrice e con altro codirettore dei lavori.
Il ricorso è stato presentato dal direttore die lavori opere strutturali.
L’abuso contestato attiene ad una difformità rispetto al titolo abilitativo, consistente in sopraelevazione di un piano in edificio ricadente zona centro storico, zona  assoggettata a tutela paesaggistica.
L’articolo 31, comma 4 bis TUED in tale caso riporta la misura massima di 20.000€ in ipotesi di applicabilità della sanzione pecuniaria aggiuntiva.
La difesa del ricorrente ha eccepito la sua qualifica di direttore lavori strutturale, per cui non addebitabile delle difformità una edilizia ed altra  paesaggistica.
Il tribunale esegue un excursus dell’articolo 29 del TUED e riporta la massima per cui, in breve , al direttore dei lavori si configura una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo a suo carico un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegata al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate, e se del caso, di dovere rinunziare all’incarico, e questo  per essere esente da addebiti diretti di sanzioni, (Consiglio di Stato, sentenza n. 6230/2018).
Il Tribunale poi prosegue affermando che le opere abusive sono state eseguite sotto la codirezione dei lavori del ricorrente (Direttore lavori opere strutturali) e di altro professionista, direttore lavori per la parte edilizia, costui anch’esso sanzionato in forma solidale.
Il tribunale afferma pertanto la corresponsabilità dei due professionisti incaricati della direzione lavori, pur se ognuno per le proprie competenze assunte, avendo entrambi cooperato all’indebita sopraelevazione in centro storico, peraltro non eliminata a seguito ordine di demolizione impartito dal Comune, con conseguente acquisizione gratuita dell’immobile a favore del Comune per inottemperanza all’ordine demolitorio.
Come noto la sanzione di 20.000€ è aggiuntiva.
Pertanto la Giustizia Amministrativa sanziona, in solido,  entrambi i due direttori dei lavori.
Per andare esente da sanzione pecuniaria, in solido, il direttore lavori strutturale avrebbe dovuto dare prova di una sua dissociazione dalla condotta illecita del proprietario, dell’impresa esecutrice e dell’altro direttore lavori,  ai sensi art 29, comma 2 del TUED, fatto avvenuto, ma  tardivamente dopo tre anni dall’abuso.
La sentenza conclude poi che la misura massima di 20.000€ è quella prevista dalla Legge per abusi non demoliti, quando sussista un vincolo paesaggistico.
In sintesi occorre massima diligenza nella direzione lavori opere strutturali anche perché questo incarico non è certo dissociato da quello del direttore dei lavori opere architettoniche.
La sentenza omette i dati di riferimento del ricorrente, anche se poi nella sentenza purtroppo in un punto tale obbligo è sfuggito alla cancelleria.
Come notorio, la rispondenza in solido verso il Comune, significa che la P.a. poi si possa rivalere sul soggetto che ritiene più capiente.
Costui poi avrà diritto di rivalsa sugli altri intimati.

Pubblicato il 30/09/2022

N. 00716/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00112/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 112 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Romina Pitoni, Paolo Salvati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Narni, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- del provvedimento del Comune di Narni Area Dipartimentale Gestione e Organizzazione Territorio datato -OMISSIS- avente ad oggetto “Esecuzione adempimenti consequenziali per inottemperanza della ordinanza dirigenziale per il ripristino dello stato dei luoghi come assentito dal PDC n. -OMISSIS-- -OMISSIS-”, con cui è stata irrogata al ricorrente Ing. Angeletti Sergio la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di euro ventimila per inottemperanza all’ordinanza dirigenziale del Comune di Narni per il ripristino dello stato dei luoghi n. 152 RG del 7.8.2018;

- di ogni altro atto/provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto, con ogni più ampia riserva di formulare motivi aggiunti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Narni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 luglio 2022 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità dell’ordinanza ingiunzione in data -OMISSIS-, a mezzo della quale il Comune di Narni ha irrogato all’odierno ricorrente, quale direttore dei lavori di restauro e di risanamento conservativo sul fabbricato, ubicato a Narni -OMISSIS- (-OMISSIS-), la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 143, comma 5, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (T.U. Governo del territorio e materie correlate), in relazione alle difformità riscontrate dal permesso a costruire n. -OMISSIS- e dall’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-, che hanno comportato la realizzazione di un organismo edilizio diverso per caratteristiche planivolumetriche, consistenti nella sopraelevazione di un piano, in zona del centro storico sottoposta a vincolo. Sanzione irrogata solidalmente con la proprietaria -OMISSIS-s.r.l., la ditta esecutrice -OMISSIS- soc. coop. e il codirettore dei lavori.

L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi.

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 143, comma 5, della legge regionale n. 1/2015. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della legge n. 689/1981.

Riferisce in sintesi il ricorrente di non potersi ritenere responsabile dell’abuso in argomento, atteso che le difformità accertate dal Comune di Narni sono relative ad opere realizzate in difformità del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica in relazione alle quali non ha mai rivestito la qualifica di progettista, avendo soltanto provveduto al progetto di adeguamento sismico delle strutture di cui all’autorizzazione sismica resa dalla Provincia di Terni in data 22.09.2011 e del relativo progetto di adeguamento sismico delle strutture.

II. In via subordinata: Violazione e falsa applicazione dell’art 11 della legge n. 689/1981. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Censura il ricorrente la sproporzione della sanzione pecuniaria irrogata nella misura del massimo edittale, in relazione al fatto contestato e al proprio contributo causale.

Il Comune di Narni si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in ragione dell’infondatezza delle censure ivi formulate.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del giorno 29 luglio 2022.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Giova osservare che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, <<Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso>>.

Analogamente, l’art. 142, comma 1, della legge regionale n. 1/2015 dispone che <<Il titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani di settore, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso>>.

Come chiarito in giurisprudenza, <<all’evidente fine di realizzare una tutela più forte dei beni oggetto di protezione penale, il legislatore ha configurato anche in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo a suo carico un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all’incarico, addebitandogli le conseguenze sanzionatorie dell’omesso controllo>> (Cons. Stato, Sez. VI, 5/11/2018, n. 6230).

Nel caso di specie gli abusi accertati dall’Ufficio urbanistico comunale (sopraelevazione di un piano nel fabbricato ubicato nel centro storico, in esito al sopralluogo del -OMISSIS-) sono stati eseguiti sotto la codirezione lavori dell’odierno ricorrente per la parte strutturale e sismica (cfr. atto del -OMISSIS-) e da altro professionista per la parte edilizia, anch’esso sanzionato (cfr., comunicazione ricevuta dal Comune in data-OMISSIS-).

Appare quindi evidente come i due incaricati della direzione lavori, nei cui confronti grava per legge una corresponsabilità in vigilando, hanno concorso a realizzare un illecito permanente derivante dalla indebita sopraelevazione in centro storico, peraltro non eliminata a seguito dell’ordinanza di riduzione in pristino e conseguentemente culminata nella definitiva acquisizione dell’immobile al demanio.

Occorre d’altra parte rilevare che l’abuso contestato in via principale (sopraelevazione) è materia senz’altro rientrante nelle competenze dell’odierno ricorrente quale ingegnere strutturista, sicché nessuna esimente può configurarsi in suo favore, non avendo fornito alcuna prova della propria dissociazione dalla condotta parimenti illecita di proprietario e costruttore, ponendo in essere le cautele di cui all’art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 (in termini analoghi art. 142, comma 2, legge regionale n. 1/2015), ai sensi del quale <<Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni>>.

Non può invero valutarsi in favore del ricorrente la rinuncia all’incarico inviata alla proprietaria dell’abuso -OMISSIS-s.r.l. in data -OMISSIS-, trattandosi di atto mai trasmesso al Comune di Narni così come richiesto dal succitato art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e comunque intempestivo rispetto alla sopraelevazione abusiva, che in quanto tale non può che porsi in fase antecedente rispetto alle ulteriori fasi dei lavori avviati nel 2011, ovvero ben tre anni prima dalla data di trasmissione della stessa rinuncia.

Deve, infine, ritenersi destituita di fondamento l’asserita sproporzione della sanzione pecuniaria irrogata al ricorrente nella misura del massimo edittale, la quale appare senz’altro commisurata in relazione all’abuso contestato, consistente in sopraelevazione in zona vincolata del centro storico, comportante una difformità essenziale non sanabile rispetto al titolo edilizio.

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Narni, che liquida nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Daniela Carrarelli, Primo Referendario