TAR Lazio (RM) Sez. II-stralcio n.12285 del 30 novembre 2021
Urbanistica.Ordinanza demolizione e fiscalizzazione abuso edilizio

La valutazione della sussistenza delle condizioni per la c.d. fiscalizzazione dell'abuso edilizio non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza di demolizione. Invero, l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria va decisa in fase esecutiva dell'ordine di demolizione, nella quale gli interessati ben possono dedurre lo stato di pericolo per la stabilità dell'edificio, e sulla base di un motivato accertamento tecnico. In ogni caso, non spetta all'Amministrazione, bensì al destinatario dell'ordine di demolizione che invochi l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, dare piena prova della sussistenza dei presupposti fissati dall'art. 34, d.P.R. n. 380/2001 per accedere al beneficio in questione. In particolare, spetta all'istante dimostrare il pregiudizio sulla struttura e sulla fruibilità arrecato alla parte non abusiva dell'immobile dalla demolizione della parte abusiva e che tale pregiudizio sia evitabile esclusivamente con la fiscalizzazione dell'abuso

Pubblicato il 30/11/2021

N. 12385/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02595/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2595 del 2011, proposto da
Mario Ricci e Paolo Ricci, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Di Rienzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, 11;

contro

Comune di Roma – Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Camarda, e dall’avvocato Cristina Montanaro, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio presso la sua sede, in Roma, via Tempio di Giove, 21 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale nr. 49, del 12.1.2011, notificata il 25.1.2011, di demolizione delle opere ivi specificate, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguenziale, ed in particolare degli accertamenti tecnici, ignoti ai ricorrenti, di cui si fa menzione nel preambolo dell’impugnato provvedimento prot. 1358/2010 e prot. 24369/2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 ottobre 2021 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente Mario Ricci è comodatario dell’appartamento di proprietà del figlio Paolo Ricci, sito in Roma, alla via Ugo Ojetti n. 472/474, sc.A, int.31 ed espone di aver realizzato in quest’ultimo, nel terrazzo di pertinenza, un vano di modeste dimensioni, sfruttando le tre preesistenti pareti mediante realizzazione di una quarta parte, con copertura in muratura e tegole.

Afferma l’illegittimità del provvedimento di demolizione che sarebbe da annullare (I) per violazione dell’art. 16 della LR Lazio n. 15/2008, dell’art. 29 del DPR n. 380/2001 e dei principi in materia (il sig. Paolo Ricci, in quanto proprietario dell’immobile, ma non detentore, non potrebbe essere destinatario dell’ordine, in quanto non responsabile dell’abuso); (II) violazione dell’art. 16 della LR Lazio nr. 15/2008 e dell’art. 33 del DPR n. 380/2001, violazione dell’art. 22 del DPR n 380/2001, eccesso di potere sotto diversi profili (l’intervento in questione sarebbe soggetto solo a DIA ex art. 22 del DPR 380/2001 e quindi non troverebbe applicazione l’art. 16 della LR n.15/2008, previsto solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia; il manufatto creato sarebbe destinato ad ospitare la caldaia ed avrebbe quindi natura pertinenziale ed accessoria, di manutenzione straordinaria; (III) violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90; (IV) violazione sotto altro profilo dell’art. 16 della LR Lazio n. 15/2008, difetto di istruttoria (la demolizione, ove attuata, determinerebbe un significativo pregiudizio di ordine estetico, funzionale e compositivo; avrebbe dovuto trovare applicazione la sanzione sostitutiva).

Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso del quale chiede il rigetto.

Con propria memoria, Roma Capitale allega e deduce quanto segue.

A seguito di sopralluogo effettuato dal personale di Polizia Municipale, in data 30.09.2009, presso Via U. Ojetti n. 472/474 Sc. A int. 31 in Roma, veniva accertata l’attività urbanistico-edilizia in questione e veniva redatta Relazione tecnica prot. 11491/10, attestante la violazione dell’art. 16 della Legge Regionale Lazio n. 15/08 e l’eseguibilità del ripristino. Successivamente, veniva emessa la Determina Dirigenziale n. 419 del 22.02.2020 di sospensione dei lavori, debitamente notificata. In conseguenza di ulteriori accertamenti veniva redatta la Relazione tecnica prot. 24369/10 attestante nuovamente l’abuso. Pertanto, veniva emessa la Determinazione Dirigenziale di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi n. 49/11, oggetto della presente impugnazione, debitamente notificata, prot. PPM n. 15428/11. Infine, in data 07.03.2011, veniva redatto il verbale di constatazione dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, prot. PM n. 16983/11.

Su tali basi di fatto, argomenta circa la piena legittimità del provvedimento impugnato e conclude per il rigetto del ricorso.

Nella pubblica udienza straordinaria del 29 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

Dagli atti di causa, emerge che l’abuso oggetto del provvedimento impugnato è così descritto: “manufatto in muratura di forma irregolare in aderenza a 3 pareti perimetrali dell’unità immobiliare e tramite la realizzazione di una quarta parete dove sono state apposte una finestra (di circa mt. 1,70x0,90) ed una porta finestra (di circa mt 0,70x2,15) attraverso la quale dal manufatto si accede al terrazzo. Il manufatto è collegato all’unità immobiliare tramite vano porta (privo di infissi…), preesistente come vano finestra di accesso al terrazzo dall’unità immobiliare; l’interno si presenta intonacato, la pavimentazione (in parquet) è in continuità con quella della unità immobiliare e vi sono gli impianti elettrico ed idraulico e l’impianto a gas, non ancora attivato al momento del sopralluogo. All’interno non vi è arredo che possa definire l’uso del vano. Le dimensioni sono circa di mt (2.00x3,00) per mt 2.50 circa di altezza. La copertura è in muratura con tegole, gronda, discendente e presente una lieve pendenza”.

Viene indicato il sig. Ricci Mario come comodatario e responsabile dei lavori edili; ed il sig. Ricci Paolo come proprietario responsabile.

Nella successiva nota del 17 marzo 2010, i tecnici rilevatori riferiscono, tra l’altro, che il manufatto “risulta rifinito ed arredato a cucina ed è collegato al soggiorno tramite un vano porta privo di infisso”, precisando che il “sito ricade in zona di PRG Città della Trasformazione - ambiti a pianificazione particolareggiata definita – vincolo D.lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c)”, con applicabilità dell’art. 33 del DPR n 380/2001 ed art. 16 della LR n. 15/08.

Tali circostanze venivano puntualmente esposte nella Det. Nr. 49 del 12 gennaio 2011.

Sulla base dei descritti elementi di fatto, non contestati se non genericamente dalle doglianze della parte ricorrente, il gravame va respinto.

Quanto all’estraneità del proprietario agli abusi, il primo motivo è infondato: l’ordine di demolizione è rivolto al proprietario dell’immobile in quanto si costituisce una obbligazione solidale (avente ad oggetto la riduzione in pristino dell’immobile) fondata sulla disponibilità giuridica dell’immobile; peraltro, anche nell’interesse, oltre che a carico, del proprietario, laddove quest’ultimo invochi la propria estraneità all’abuso.

A tal proposito, si rammenta che, secondo la giurisprudenza, “ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario di un ordine di demolizione, l'art. 31, d.P.R. n. 380/2001, nell'individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell'abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso; potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta, in quanto il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di ripristino non coincide con l'accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell'illecito, ma è correlato all'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nella normativa urbanistico - edilizia e all'individuazione di un soggetto il quale abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio, ossia il proprietario, in virtù del suo diritto dominicale. L'ordine di natura reale è, quindi, correttamente rivolto al proprietario a prescindere dalla responsabilità dello stesso nella realizzazione dell'illecito che investe il diverso tema relativo alla sanzione amministrativa o al provvedimento acquisitivo” (T.A.R., Milano , sez. II , 02/10/2020 , n. 1768).

In tal senso, la doglianza è inammissibile per difetto di interesse in capo al ricorrente che si dichiara proprietario non responsabile, in quanto egli, in caso di inottemperanza, subirà l’ablazione in conseguenza dell’effetto di legge collegato alla posizione del responsabile (salvo ogni diritto tra le parti in ordine ad eventuali rapporti di comproprietà) così che l’atto è a lui rivolto (essendo titolare della proprietà sull’area) allo scopo di consentire l’adozione dei necessari adempimenti volti a prevenire tale conseguenza (si veda, a tal proposito, T.A.R. Roma, 21 aprile 2021, nr. 4680).

Quanto alla natura dei lavori, non v’è dubbio che essi integrino un aumento di superficie abitabile e residenziale (costituita dall’allargamento del soggiorno con un angolo cottura), con evidente correttezza dell’applicazione, da parte dell’ufficio, dell’art. 16 della LR n. 15/2008: la pertinenzialità ed accessorietà del vano, che parte ricorrente genericamente invoca, non è in alcun modo comprovata in atti e contrasta invece con la comune esperienza e l’apprezzamento diretto della consistenza dell’opera che si può trarre dagli elementi di causa.

Da ultimo, la doglianza con la quale parte ricorrente afferma che la demolizione delle opere implicherebbe rischi su opere legittimamente realizzate, è altrettanto generica ed indimostrata, essendo peraltro attinente alla fase esecutiva dell’ordinanza di demolizione ogni questione inerente le modalità di riduzione in pristino (che spetta alla parte interessata rappresentare all’Ufficio, si veda, da ultimo, T.A.R. Roma, 28 luglio 2021, nr. 9014, che richiama, a sua volta, T.A.R. , Napoli , sez. III , 01/04/2021 , n. 2188, secondo cui “La valutazione della sussistenza delle condizioni per la c.d. fiscalizzazione dell'abuso edilizio non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza di demolizione. Invero, l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria va decisa in fase esecutiva dell'ordine di demolizione, nella quale gli interessati ben possono dedurre lo stato di pericolo per la stabilità dell'edificio, e sulla base di un motivato accertamento tecnico. In ogni caso, non spetta all'Amministrazione, bensì al destinatario dell'ordine di demolizione che invochi l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, dare piena prova della sussistenza dei presupposti fissati dall'art. 34, d.P.R. n. 380/2001 per accedere al beneficio in questione. In particolare, spetta all'istante dimostrare il pregiudizio sulla struttura e sulla fruibilità arrecato alla parte non abusiva dell'immobile dalla demolizione della parte abusiva e che tale pregiudizio sia evitabile esclusivamente con la fiscalizzazione dell'abuso”) e che dunque non può in ogni caso comportare profili di legittimità dell’ordinanza di demolizione.

Si verte, in tali ipotesi, in un caso di incidente di esecuzione dell’ordinanza di riduzione in pristino; in ogni caso, la dimostrazione della impossibilità di procedere alla demolizione non è stata svolta nell’odierno giudizio, essendosi il ricorrente limitato ad affermarne, senza riscontri, una condizione che, peraltro, non corrisponde – ancora una volta - alla comune esperienza (il vano è realizzato mediante la copertura di uno spazio già esistente con una parete, quindi un intervento di facile ripristino in quanto non strutturale).

Conclusivamente, il ricorso è infondato e come tale va respinto, con ogni conseguenza in ordine alle spese che si liquidano come in dispositivo, nella misura che tiene conto dell’impegno difensivo dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2021, celebrata in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario