Inapplicabilità dell’art. 5 commi 9 e successivi del d.l. n° 70 del maggio 2011 convertito nella legge 106 del 12 luglio 2011 (cd. decreto sviluppo) nel territorio della regione Campania dopo l’entrata in vigore della legge regionale n° 16 del  7 agosto 2014.

di Giuseppe COCCHI

Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, reca - all’articolo 5 - norme innovative relative alle “costruzioni private”.

Nell’ambito delle predette disposizioni dell’articolo 5, il complesso delle statuizioni di cui ai commi dal 9 al 14, che costituiscono un unico corpo normativo, ha introdotto importanti innovazioni nel panorama della normativa urbanistica nazionale.

In particolare il comma 9 prevede che le Regioni approvino, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, specifiche leggi al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio nonché per la riqualificazione delle aree urbane degradate in cui siano presenti «funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare», tenendo conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Tali azioni devono essere incentivate anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; la delocalizzazione delle relative volumetrie in aree diverse; le modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con le strutture esistenti.

Il comma 10 esclude dagli interventi di riqualificazione gli immobili abusivi o situati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, includendo invece quelli che hanno ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Il comma 11 reca una norma transitoria (decorsi i 60 giorni previsti dal comma 9 dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino all’entrata in vigore della normativa regionale) che prevede l’applicazione – agli interventi di cui al comma 9 – dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), relativo al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, anche per il mutamento delle destinazioni d’uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

Il comma 13 reca un’altra norma transitoria per le Regioni a statuto ordinario (decorso il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino all’entrata in vigore della normativa regionale), in base alla quale, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali ai sensi dell’art. 14 del testo unico in materia edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) anche per il mutamento delle destinazioni d’uso tra loro compatibili o complementari; inoltre, la medesima disposizione stabilisce che i piani attuativi comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla Giunta comunale.

Il comma 14 prevede che, “decorsi 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame”, le disposizioni contenute nel comma 9 saranno immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto ad approvare proprie leggi.

La Regione Campania non ha emanato alcun provvedimento legislativo fino alla data del 7 agosto 2014 e pertanto, decorsi 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 70/2011, le disposizioni contenute nel comma 9 e successivi dell’art.5 sono rese immediatamente applicabili al territorio della Regione, alle condizioni stabilite dal Legislatore nazionale.

Con l’entrata in vigore della legge regionale n° 16 del 7 agosto 2014, pubblicata sul BURC n° 57 del 7 agosto 2014, il Legislatore campano ha deciso di dare applicazione al disposto di cui alla legge nazionale in parola.

In particolare l’art.1 comma 144 della citata norma regionale testualmente recita: “Nelle more dell’approvazione di una organica disciplina in materia di urbanistica ed edilizia, in attuazione dell’articolo 5, comma 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo –Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011,n. 106 sono ammissibili, mediante permesso di costruire, le modifiche di destinazione d’uso di volumetrie esistenti, non comportando le stesse variazione allo strumento urbanistico vigente. Le suddette modifiche di destinazione d’uso sono possibili solo relativamente ad interventi puntuali riferiti a singoli edifici e purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. Per consentire il mutamento di destinazione d’uso sono permessi gli interventi previsti nell’articolo 3,lettere a), b), c, e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) senza variazione di sagoma.”.

Con l’introduzione di tale norma, su tutto il territorio della Campania, si dispone l’ammissibilità, “mediante permesso di costruire”, di modifiche di destinazione d’uso di fabbricati esistenti, purché tali destinazioni siano “tra loro compatibili o complementari”; tuttavia la medesima norma è già contenuta al comma 13 dell’art.5 della legge nazionale, sebbene in tale disposizione si rimandi al permesso di costruire in deroga ex art.14 del DPR 380/2001. Si tratta pertanto di un disposto normativo già vigente nel territorio regionale, per la cui implementazione il Legislatore campano ha inteso ammettere una “diversa modalità di applicazione” ovvero talune “precisazioni attuative”.

Pertanto è di tutta evidenza che il Legislatore campano ha esercitato il potere normativo che discende dall’art. 5 commi 9-14 della L.106/2011, con l’introduzione di una norma che applica parzialmente la “norma quadro” nazionale, mediante l’individuazione di specifici casi di applicazione della stessa, riservandosi tuttavia di approvare, in un momento successivo, una disciplina organica atta a regolare la materia nel rispetto dei principi dettati della stessa “legge quadro” nazionale.

In altre parole è lapalissiana la volontà del Legislatore regionale di limitare l’attuazione della legge quadro nazionale di cui all’art.5 commi 9-14 ai soli casi riportati all’art.1 comma 144 della L.R. 16/2014, “nelle more dell’approvazione di una organica disciplina in materia di urbanistica ed edilizia”.

Pertanto a far data dal 8 agosto c.a., nel territorio campano, la norma nazionale di cui all’art. 5 commi 9-14 del D.L. n° 70 del maggio 2011 convertito nella legge n° 106 del 12 luglio 2011 è privata di ogni effetto diretto, ed è pertanto inapplicabile, se non per i casi definiti dal richiamato art. 1 comma 144 e dal successivo comma 145 della L.R. 16/2014.

Tralasciando in questa sede ogni considerazione in merito alla mancanza di una normativa transitoria volta a disciplinare i procedimenti in itinere, che avrebbe consentito di dirimere legittimi dubbi sulle modalità di applicazione del principio del “tempus regit actum”, si intende evidenziare la chiara volontà del legislatore campano di addivenire ad “una organica disciplina in materia di urbanistica ed edilizia” che regoli tutti i casi di applicazione di deroghe alla pianificazione urbanistica ordinaria.

Tale volontà è testimoniata, nei fatti, dall’introduzione dell’art. 7 bis alla L.R. 19/2009 e ss.mm.ii. (cd. piano casa).

In tal senso l’art. 1 comma 73 della citata legge n°16/2014 introduce tale articolo che recita:

“Art. 7 bis (Recupero dei complessi produttivi dismessi)

  1. Ai Comuni è conferita la facoltà di autorizzare, con rilascio dei relativi permessi a costruire, interventi finalizzati al recupero ed al riutilizzo di complessi industriali e produttivi dismessi da realizzarsi con ristrutturazioni effettuate mediante abbattimento e ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti, sempre con destinazione ad attività produttive, in applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

  2. Sono, quindi, autorizzabili da parte dei competenti uffici municipali, fermo restando il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, tenuto conto della programmazione urbanistica locale, anche allo scopo di migliorare le potenzialità funzionali delle nuove strutture produttive, in particolare, progetti che prevedono: a) il riconoscimento della possibilità di realizzare una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, come misura premiale, in misura non superiore al 20 per cento, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalla vigente normativa regionale; b) il riposizionamento oppure la delocalizzazione delle relative volumetrie sia nell’ambito dell’area coperta o scoperta rientrante nella disponibilità del complesso immobiliare industriale oggetto dell’intervento di ristrutturazione, effettuato mediante abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi preesistenti. In alternativa i predetti interventi sono autorizzabili anche con eventuale possibilità di delocalizzazione delle nuove strutture edilizie se tale forma di intervento sia prevista nella programmazione urbanistica locale, sia ritenuta utile ed opportuna dal Comune, e vi sia la disponibilità dell’area alternativa rispetto a quella dove sussistono le volumetrie preesistenti oggetto dell’intervento; c) eventuali modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari, e comunque, rientranti nell’ambito delle attività produttive; d) eventuali modifiche progettualmente proposte allo scopo di migliorare le condizioni per l’armonizzazione architettonica e funzionale del nuovo complesso produttivo da realizzare, mediante ristrutturazione, con abbattimento e ricostruzione, delle volumetrie preesistenti oggetto dell’intervento.

  3. Gli interventi previsti al comma 2 per il recupero mediante ristrutturazione, con abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi preesistenti, ubicati nell’ambito di complessi industriali e produttivi dismessi, da effettuarsi in aree territoriali che sono sottoposte a vincoli derivanti da norme nazionali e regionali, ed in particolare, anche a vincoli di natura ambientale e paesaggistica, sono autorizzabili da parte dei Comuni subordinatamente all’acquisizione dei preventivi pareri favorevoli da richiedersi ai competenti organismi in base a quanto previsto dalle vigenti norme che impongono tali vincoli.”.

Pertanto, con tale norma, il Legislatore regionale ha inteso introdurre, in aggiunta ed alle condizioni di cui alla normativa derogatoria già esistente di cui al cd. “piano casa”, la possibilità di procedere “al recupero ed al riutilizzo di complessi industriali e produttivi dismessi”, destinando il complesso recuperato esclusivamente ad “attività produttive”, in applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011.

In conclusione si rileva che, nel territorio campano, le norme che acconsentono l’introduzione di deroghe all’ordinaria programmazione urbanistica sono regolate dalla legge regionale n.19 del e ss.mm.ii., come ulteriormente modificata dall’art.1 comma 73 e ss. della legge regionale n° 16 del 7 agosto 2014 e dall’art.1 commi 144 e 145 della medesima n° 16 del 7 agosto 2014.

Al contrario gli effetti diretti di cui all’art.5 commi 9-14 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 sono “sospesi” nelle more dell’approvazione di un’organica disciplina regionale in materia di urbanistica ed edilizia, attuativa di tale norma nazionale.



Arch. Giuseppe Cocchi