TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 2231 del 9 dicembre 2022
Rifiuti.Impianto di depurazione e produttore del rifiuto

La lettura sistematica degli art. 183, comma 1, 190, comma 1 e 230, comma 1 dlv 152\06 consente di affermare che il soggetto cui è affidata l’attività di gestione e manutenzione di impianti di depurazione sia produttore delle sostanze derivanti di pulizia, dissabbiamento e disidratazione. In altri termini, in presenza di un impianto di depurazione sarà da considerare produttore iniziale in primo luogo il soggetto che effettua la pulizia manutentiva dell’impianto e che tramite tale attività materiale dà origine ai rifiuti (in particolare, fanghi, vaglio e sabbia) e, in secondo luogo e in concorrenza, il titolare dell’impianto stesso.

Pubblicato il 09/12/2022

N. 02231/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00259/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 259 del 2022, proposto da
Multiservizi - Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Transizione Ecologica, Albo Nazionale Gestori Ambientali-Sezione Regionale della Calabria, Albo Nazionale Gestori Ambientali - Comitato Nazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 0000102 del 30.12.2021 del Comitato Nazionale - Ministero della Transizione Ecologica - Albo Nazionale Gestori Ambientali, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dalla società ricorrente avente ad oggetto il rigetto contenuto nel decreto del Presidente della sezione regionale della Calabria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. CZ06202, prot. 12302 dell'1.10.2021 e di tale decreto nella parte in cui ha rigettato l’iscrizione per i rifiuti con codici 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Transizione Ecologica e di Albo Nazionale Gestori Ambientali-Sezione Regionale della Calabria e di Albo Nazionale Gestori Ambientali - Comitato Nazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n. 122/2022 di questa Sezione di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 18.2.2022 e depositato il 22.2.2022 la Multiservizi soc. coop. a r.l. ha esposto:

-) essa svolge attività di gestione e manutenzione di impianti di depurazione al momento su circa 30 Comuni, dislocati su tutto il territorio calabrese;

-) per effetto dell’attività di manutenzione presso gli impianti di depurazione, produce in proprio, quale “produttore iniziale”, una serie di rifiuti soggetti a smaltimento, tra i quali, in via principale e costante, i residui di vagliatura (19.08.01), i rifiuti dell’eliminazione della sabbia (19.08.02), i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (19.08.05), oltre ulteriori tipologie residuali;

-) con domanda prot. n. 5423 del 14.5.2021 ha richiesto alla Sezione Regionale della Calabria -ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 16 del 16 DM 3 giugno 2014, nr. 120- l’iscrizione nella Categoria 2/bis dell'Albo Gestori Ambientali, ove hanno titolo di iscrizione iscritti i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti;

-) con nota pec dell’1.10.2021 le è stato comunicato il decreto del Presidente della Sezione regionale della Calabria del suddetto Albo n. CZ06202, con cui, a seguito della deliberazione della Sezione regionale della Calabria del 31.8.2021, è stata disposta la sua iscrizione nella categoria 2bis per i soli rifiuti non pericolosi codice 17.01.01, 17.01.02 e 17.04.05 mentre è stata negata per le altre tipologie richieste, in particolare, per i rifiuti prodotti in via principale –costituenti la produzione primaria ed immancabile dell’attività manutentiva presso gli impianti di depurazione– codici 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05 (vaglio, sabbia, fanghi), in quanto detti codici “(…) non derivano funzionalmente e direttamente dall’attività dichiarata in istanza, per i quali non è possibile riconoscere il produttore iniziale di rifiuti di cui all’art. 212 c. 8 del DLG n. 152/2006 e s.m.i.”;

-) in data 14.10.2021 la ricorrente ha presentato ricorso gerarchico improprio ex art. 23 D.M. 3 giugno 2014, n. 120, rigettato con deliberazione del Comitato nazionale in data 21.12.2021, comunicata con nota prot. n. 0000102 del 30.12.2021, ove si rilevava che “si concorda con la Sezione che non ha concesso i codici del capitolo 19 poiché viene a mancare il primo dei requisiti previsti per l’iscrizione in categoria 2-bis: l’essere produttore iniziale. Si concorda anche sul denegare tutti i codici del capitolo 17, propri dell’attività edilizia. Parimenti non risultano giustificati i codici del capitolo 20 riconducibili si ipotizza all’attività di pulizia, peraltro neanche menzionati nel ricorso”.

2- Ritenendo illegittimi i suddetti atti -inquadrati quale fattispecie provvedimentale definita in termini progressivi alla stregua di atto complesso, da cui il necessario coinvolgimento nel giudizio di tutte le Autorità intervenute e, nel contempo, il radicamento della competenza territoriale presso questo Tribunale attesa la preminenza del primigenio diniego – se ne chiede l’annullamento per il seguente motivo di diritto: violazione dell’art. 183 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 3, n. 5, della Direttiva “Rifiuti” 2008/98/CE. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, carenza di motivazione.

Parte ricorrente deduce che:

-) alla luce della surriferita normativa in presenza di un impianto di depurazione il produttore iniziale del rifiuto deve essere considerato in primo luogo il soggetto che effettua la pulizia manutentiva dell’impianto e che tramite tale attività materiale dà origine ai rifiuti (in particolare, fanghi, vaglio e sabbia) e, in secondo luogo e in concorrenza, il titolare dell’impianto stesso;

-) nel caso di specie i rifiuti in oggetto - vaglio, sabbia e fanghi – corrispondenti ai codici la cui iscrizione è stata denegata, si producono per effetto dell’attività manutentiva della ditta manutentrice sul depuratore, emergendo nella consistenza materiale e nella differenza tipologica - con connessa esigenza di smaltimento - solo per effetto dello specifico lavoro di divisione, bonifica, raccolta e pulizia che compie l’impresa manutentrice, mentre prima dell’attività manutentiva non esisterebbe alcun “rifiuto” da smaltire, mentre il fatto che il proprietario sia da considerare quale produttore in senso giuridico non toglie nulla alla riferibilità della produzione iniziale anche –anzi, soprattutto – a chi con la propria attività materiale, produce il rifiuto.

3- Con atto depositato il 23.2.2022 si sono costituiti il Ministero della Transizione Ecologica nonché l’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Comitato nazionale e l’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale della Calabria per resistere al ricorso.

4- È seguita la produzione di memorie e documenti.

5- Alla camera di consiglio del 16.3.2022, con ordinanza n. 122/2022 pubblicata il 17.3.2022 è stata accolta l’istanza cautelare.

6- In vista della trattazione del merito, in data 22.9.2022 la ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. rilevando che l’Albo ha reiscritto la ricorrente per i codici precedentemente denegati a valere quale esecuzione della suddetta ordinanza cautelare e ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

7- All’udienza pubblica del 23.11.2022 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

8- Preliminarmente si osserva che, avendo provveduto l’Albo ad iscrivere la ricorrente in esecuzione dell’ordinanza cautelare, non si verifica ipotesi di acquiescenza foriera di improcedibilità del ricorso.

9- Tanto chiarito, il ricorso è fondato.

10- Giova osservare che:

-) l’art. 183, comma 1 del d.lgs. n. 152 del 2006 definisce quale produttore di rifiuti “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)” (lettera f) e quale produttore del prodotto “qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti” (lettera g);

-) il successivo art. 190, comma 1, dispone che “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193”;

-) l’art. 230 dispone: -al comma 1 che “Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento”, al comma 2 che “La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni”, al comma 3 che “Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1” e al comma 5 che “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298”.

11- Ribadendo le considerazioni già esposte nella provvisorietà della sede cautelare, la lettura sistematica delle suddette disposizioni consente di affermare che il soggetto cui è affidata l’attività di gestione e manutenzione di impianti di depurazione sia produttore delle sostanze derivanti di pulizia, dissabbiamento e disidratazione.

12- In altri termini, come osservato dal ricorrente, in presenza di un impianto di depurazione sarà da considerare produttore iniziale in primo luogo il soggetto che effettua la pulizia manutentiva dell’impianto e che tramite tale attività materiale dà origine ai rifiuti (in particolare, fanghi, vaglio e sabbia) e, in secondo luogo e in concorrenza, il titolare dell’impianto stesso, ragion per cui – considerando che tramite la bonifica dell’unità di digestione, dell’unità di ossidazione, del sedimentatore e dell’unità di filtrazione fanghi/nanopressa e, in genere, per effetto della disidratazione attraverso processi chimico/meccanici degli ingranaggi, si producono i fanghi (rifiuto 19.08.05), mentre attraverso l’attività di disostruzione degli impianti (della pompa di sollevamento, della pompa di ricircolo o dell’unità di sedimentazione), nonché attraverso operazioni di pulizia delle grigliature e degli ingranaggi elettromeccanici, si produce il vaglio (rifiuto 19.08.01) e tramite la bonifica dell’unità di dissabbiamento si produce la sabbia (rifiuto 19.08.02).

13- Consegue da quanto ora esposto che il diniego opposto dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali è sostanzialmente privo di fondamento fattuale e giuridico.

14- Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati.

15- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero della Transizione Ecologica, in persona del l.r.p.t., alle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, difensori di parte ricorrente, liquidandole in complessivi euro 3.305,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore