Parola della Cassazione: la zona 3 non è di bassa sismicità.
(Nota a Cassazione, Sez. III penale, n. 56040 depositata il 15.12.2017)
di Massimo GRISANTI
E così la giurisdizione penale apicale – dopo un’attesa protrattasi oltre un decennio dalla celeberrima pronuncia n. 182/2006 del Giudice delle leggi – è arrivata a stabilire che occorre la speciale preventiva autorizzazione sismica per poter iniziare i lavori in un territorio classificato zona sismica 3 perché solo le zone 4 sono di bassa sismicità e perciò esonerate dall’obbligo di legge ex art. 94 del d.P.R. 380/2001.
La questione era stata trattata a più riprese sul sito Lexambiente, in scritti a cui sia consentito rinviare.
Statuisce la III^ Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione – collegio composto da Pres. Fiale, Est. Liberati – nel proc. penale D’Alessio + 1, con sentenza 56040 depositata il 15.12.2017:
“… Ora, alla luce della eliminazione del territorio non classificato e della previsione della facoltatività della prescrizione dell’obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, pare evidente, in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 d.P.R. 380/2001, debbano essere considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l’obbligo di prescrivere la progettazione antisismica.
Poiché l’area nella quale sono state realizzate le opere oggetto della contestazione è inclusa in zona sismica 3, correttamente ne è stata esclusa la bassa sismicità, ravvisabile solo per la zona 4, con la conseguente manifesta infondatezza della doglianza sollevata dai ricorrenti sul punto …”.
Non solo non esistono definizioni normative statali di zona “a bassa sismicità” – di talché per il principio di precauzione può essere riconosciuta tale solamente la zona 4 – ma addirittura le disposizioni dell’art. 16 del decreto legge 63/2013, obliate dai Giudici penali – qualificanti le zone 1 e 2 ad alta pericolosità sismica – portano inevitabilmente a qualificare la zona 3 come a media sismicità (ove è sempre necessaria l’autorizzazione sismica ex art. 94 T.U.E. per iniziare i lavori).
Né può dubitarsi che spetti unicamente allo Stato – per evidenti esigenze di uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale, alias controllo dell’attività edilizia in zona sismica e commerciabilità dei fabbricati – definire le aree a “bassa sismicità”, con conseguente inapplicabilità di ogni altra definizione contenuta in fonti regionali del diritto.
La pronuncia in commento fa emergere l’enorme mole dell’abusivismo edilizio che ha afflitto il territorio nazionale – e lo continuerà verosimilmente ad affliggere in ragione dell’infedeltà all’ordinamento che finora hanno manifestato i funzionari comunali a cui spettano i controlli – atteso che in zona sismica l’autorizzazione ex art. 94 T.U.E., già ex art. 18 L. 64/1974, è condizione d’efficacia del permesso di costruire e presupposto di esistenza giuridica della d.i.a./s.c.i.a. (cfr. ex multis: Cons. Stato, n. 1671/2013).
Di conseguenza, fa emergere, altresì, l’enorme mole di atti tra vivi nulli per illiceità dell’oggetto: con deplorevole aumento del contenzioso oltreché dell’insicurezza dei fabbricati rispetto ai fattori di rischio connessi all’utilizzazione del territorio.
Dal momento che ai sensi dell’art. 101 il Giudice è soggetto solo alla legge, non vi è chi non veda che la Polizia Giudiziaria e i Procuratori della Repubblica siano obbligati vieppiù a perseguire per il reato di edificazione abusiva ex art. 44, co. 1, lett. b) del T.U.E. tanto i responsabili dell’opera quanto i tecnici comunali per concorso esterno, in presenza di esecuzione di titoli abilitativi inefficaci per assenza di autorizzazione ex art. 94 T.U.E. in ordine a lavori in corso – o eseguiti – in aree classificate sismiche di zona 3.
In ultimo occorre chiedersi:
è giusto che i Cittadini di ogni parte d’Italia debbano contribuire, con il pagamento delle tasse, all’assistenza delle persone e alla ricostruzione dei luoghi colpiti dal terremoti senza che lo Stato abbatta la propria forza sugli infedeli funzionari delle pubbliche amministrazioni e tecnici liberi professionisti che hanno disapplicato la legge, così agevolando il verificarsi o l’incremento di danni alle persone e alle cose,
o, ancor meglio mirando i veri responsabili,
sui componenti gli organi politici regionali che hanno finora esercitato il potere legislativo e di governance adottando atti manifestamente in contrasto con i vincoli costituzionali che hanno finito per imbrigliare l’attività dei Geni Civili in compiti di sostanziale de-responsabilizzazione?
Infatti, chi è incapace di vedere che le Regioni, attraverso l’inclusione in zona 3 di quei comuni già classificati di zona 2 nell’Ordinanza 3274/2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri e la correlata emissione di direttive volte a non far adottare le autorizzazioni ex art. 94 T.U.E. per edifici ricadenti in zona 3, abbiano voluto obliterare – senza che il Ministero delle Infrastrutture e il Presidente del Consiglio dei Ministri niente avessero osservato al riguardo – quell’idonea garanzia contro i terremoti, prevista dal legislatore statale, che il Cittadino ha il diritto di pretendere ed ottenere dalla Pubblica Amministrazione regionale?
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Scritto il 28 dicembre 2017
Sentenza in commento QUI