TAR Sicilia (CT) Sez. III n. 1062 del 15 aprile 2022
Urbanistica.Condono edilizio e ultimazione edificio
In materia edilizia per edifici ultimati si intendono quelli completi almeno al rustico, ovvero mancanti solo delle finiture, quali infissi, pavimentazione, tramezzature interne, ma necessariamente completati con la copertura e le tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili. La circostanza che la sagoma della volumetria presenti già una sua fisionomia non risulta a tal fine sufficiente, in quanto la sagoma della volumetria è in linea di principio riconoscibile in tutti gli edifici che siano sprovvisti delle sole tamponature esterne, ma tale circostanza non esclude la necessità che le tamponature esterne siano effettivamente realizzate per poter considerare ultimato l’edificio, anche perché in sede realizzazione delle tamponature possono essere, in ipotesi, realizzate sporgenze o avanzamenti, che ovviamente incidono sulla volumetria complessiva dell’edificio.
Pubblicato il 15/04/2022
N. 01062/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01304/2016 REG.RIC.
N. 01306/2016 REG.RIC.
N. 01688/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2016, proposto da
Calanna Francesco e proseguito da Gumina Rosetta, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Scaffidi, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Vagliasindi in Catania, Via Sassari 28;
contro
Comune di Capo d'Orlando, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2016, proposto da
Lorenzino Galipò, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Scaffidi, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Vagliasindi in Catania, Via Sassari 28;
contro
Comune di Capo d'Orlando, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1688 del 2020, proposto da
Rosetta Gumina, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Scaffidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Vagliasindi in Catania, Via Sassari 28;
contro
Comune di Capo d'Orlando, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
degli atti puntualmente specificati nella parte motiva della presente sentenza.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 il dott. Daniele Burzichelli;
Viste le difese scritte e orali delle parti come risultanti in atti o da verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso n. 1304/2016, proposto da Francesco Colonna e proseguito da Rosetta Gumina, è stato impugnato il provvedimento del Comune di Capo d’Orlando n. 1649 in data 8 aprile 2016, con cui è stata rigettata la domanda di concessione edilizia n. 34243 presentata in data 10 dicembre 2004 e intesa ad ottenere il condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 in relazione a lavori abusivi eseguiti al secondo piano del fabbricato sito in via Consolare Antica, identificato in catasto al foglio 4, particella 806.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) in data 31 gennaio 1984 il fabbricato, in assenza di concessione edilizia, è stato oggetto di parziale demolizione del magazzino con cambio di destinazione d’uso (portico ad uso collettivo) e sono stati eseguiti, altresì, lavori di sopraelevazione ai piani primo e secondo ai fini della realizzazione di due appartamenti per civile abitazione; b) in data 10 dicembre 2004 l’interessato ha presentato domanda ai sensi della legge n. 326/2004 per la definizione degli illeciti edilizi riguardanti la costruzione del piano secondo del fabbricato; c) il Comune, con nota n. 33879 in data 23 dicembre 2015, ha preannunziato il rigetto dell’istanza di condono edilizio, ritenendo che il fabbricato non sarebbe stato ultimato alla data del 31 marzo 2003, in quanto privo delle tamponature esterne, e anche perché sarebbe stata rappresentata nel progetto una scala esterna in cemento armato al fine di rendere accessibili i piani primo e secondo, in contrasto con il disposto di cui agli artt. 31, secondo comma, e 43 della legge n. 47/1985, nonché in quanto sarebbe stato rappresentato un ampliamento al piano terra non oggetto di alcuna istanza di condono; d) con provvedimento n. 1649 in data 8 aprile 2016 il Comune ha concluso il procedimento, rigettando definitivamente l’istanza dell’interessato.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’art. 31, secondo comma, della legge n. 47/1985 prevede due criteri alternativi per la verifica del requisito dell’ultimazione dell’opera: il criterio strutturale, da applicarsi nei casi di nuova costruzione, e il criterio funzionale, nei casi di opere interne ad edifici già esistenti; b) nel caso in esame l’istanza di condono aveva ad oggetto, non tutte le opere edilizie realizzate sul fabbricato, ma soltanto la costruzione del secondo piano sopraelevato, al quale originariamente si accedeva tramite il vano scala ubicato nell’attiguo fabbricato di proprietà di Ingrilli Federico Salvatore; d) l’intervento ha comportato un completo stravolgimento della sagoma dell’edificio, per cui l’unico criterio da applicare per verificare l’ultimazione dell’opera è quello strutturale; e) in base a tale criterio deve ritenersi che l’opera sia stata ultimata in tempo utile, in quanto la soletta in cemento posta a chiusura della seconda sopraelevazione - unitamente al fatto che il fabbricato risulta edificato su due lati in aderenza ad altri fabbricati appartenenti ad altre ditte – determina una effettiva chiusura in grado di definire perfettamente e senza alcuna incertezza la sagoma della volumetria del piano secondo, il quale ha già di per sé una propria fisionomia, tale da rendere perfettamente riconoscibile sia il disegno progettuale che la sua destinazione; f) il Comune di Capo d’Orlando ha omesso di considerare che la mancata ultimazione delle tamponature esterne e della scala di accesso ai piani è dipesa dalla materiale indisponibilità dell’immobile e che comunque la struttura realizzata consentiva di cogliere i tratti essenziali dell’intera fisionomia del fabbricato, come anche dimostrato dal fatto che gli uffici comunali hanno potuto istruire la pratica definendo gli importi complessivi relativi agli oneri e all’oblazione; g) ai sensi dell’art. 43, quinto comma, della legge n. 47/1985, applicabile al caso di specie in forza dell’art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269/2003, possono comunque ottenere la sanatoria le opere non ultimate limitatamente alle strutture realizzate ed ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità.
Con il ricorso n. 1306/2015, proposto da Galipò Lorenzino, comproprietario dell’immobile di cui si è detto, ha impugnato il provvedimento del Comune n. 1651 in data 8 aprile 2016 con cui è stata rigetta la domanda di condono edilizio n. 34239 in data 10 dicembre 2004.
Il contenuto del ricorso n. 1306/2015 è sostanzialmente identico a quello del già menzionato ricorso n. 1304/2015.
Mediante motivi aggiunti, proposti da Lorenzino Galipò e Rosa Milordi nell’ambito del giudizio n. 1306/2015, sono stati, poi, impugnato: a) l’ordine di demolizione del Comune intimata n. 44 in data 14 agosto 2020; b) l’ordine di demolizione n. 05 in data 6 gennaio 1984; c) il provvedimenti del Comune di Capo D’Orlando in data 8 aprile 2016, assunti al protocollo dell’Ente ai numeri 1649 e 1651, con cui sono state respinte le istanze presentate in data 10 dicembre 2004 e assunte al protocollo dell’Ente ai numeri 34243 e 34239.
Il contenuto delle censure di cui ai motivi aggiunti può sintetizzarsi come segue: a) l’Amministrazione ha omesso l’invio della prescritta comunicazione di avvio del procedimento; b) sull’istanza di condono si era ormai formato il silenzio-assenso; c) il Comune ha omesso di indicare l’interesse pubblico specifico posto a fondamento della decisione adottata e di considerazione l’affidamento degli interessati, anche tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso; d) le opere che dovrebbero essere demolite non sono state indicate in modo analitico e puntuale.
Con il ricorso n. 1688/2020 Rosetta Gumina ha impugnato: a) l’ordinanza n. 44 in data 14 agosto 2020 dell’Area “Urbanistica-Edilizia” del Comune di Capo d’Orlando, con cui è stata disposta la demolizione delle opere abusive; b) l’ordinanza di demolizione n. 05 in data 6 gennaio 1984 e il verbale della Polizia Municipale in data 11 gennaio 1984; c) il provvedimento del Comune di Capo D’Orlando in data 8 aprile 2016, assunto al protocollo con il n. 1649, con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza di condono presentata da Calanna Francesco in data 10 dicembre 2004 (assunta al protocollo dell’Ente con il n. 34243).
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresentano in punto di fatto le circostanze già indicate nel ricorso n. 1304/2016, precisando che il Comune intimato, con l’ordinanza n. 44 in data 14 agosto 2020, aveva ordinato la demolizione pur risultando ancora pendente il giudizio che è stato indicato.
Ribadendo le censure già svolte in seno al ricorso n. 1306/2020, la ricorrente ha anche lamentato quanto segue: a) l’Amministrazione ha omesso l’invio della prescritta comunicazione di avvio del procedimento; b) sull’istanza di condono si era ormai formato il silenzio-assenso; c) il Comune ha omesso di indicare l’interesse pubblico specifico posto a fondamento della decisione adottata e di considerazione l’affidamento degli interessati, anche tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso; d) le opere che dovrebbero essere demolite non sono state indicate in modo analitico e puntuale.
Nella pubblica udienza in data odierna le cause sono state trattenute in decisione.
Il Tribunale deve, in primo luogo, disporre la riunione dei tre giudizi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva.
Tanto precisato, a giudizio del Collegio i ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito indicate.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato Sez. II, 24/08/2021, n. 6028), in materia edilizia per edifici ultimati si intendono quelli completi almeno al rustico, ovvero mancanti solo delle finiture, quali infissi, pavimentazione, tramezzature interne, ma necessariamente completati con la copertura e le tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili.
La circostanza che la sagoma della volumetria presenti già una sua fisionomia non risulta a tal fine sufficiente, in quanto la sagoma della volumetria è in linea di principio riconoscibile in tutti gli edifici che siano sprovvisti delle sole tamponature esterne, ma tale circostanza non esclude la necessità che le tamponature esterne siano effettivamente realizzate per poter considerare ultimato l’edificio, anche perché in sede realizzazione delle tamponature possono essere, in ipotesi, realizzate sporgenze o avanzamenti, che ovviamente incidono sulla volumetria complessiva dell’edificio.
Occorre, altresì, osservare che, come risulta dall’ordinanza n. 44 in data 14 agosto 2020, le due istanze di condono edilizio sono state rigettate anche sul rilievo della intervenuta rappresentazione di un ampliamento al piano terra non oggetto di alcuna istanza di sanatoria e della rappresentazione di una scala esterna in cemento armato al fine di rendere accessibili i piani primo e secondo, in contrasto con il disposto di cui agli artt. 31, secondo comma, e 43 della legge n. 47/1985.
Deve anche aggiungersi che l’art. 43, quinto comma, della legge n. 47/1985 - il quale si riferisce all’ipotesi che le opere non siano state ultimate per effetto diretto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, ma limitatamente alle strutture realizzate e alle opere che siano strettamente necessarie alla loro funzionalità - è stato ritenuto applicabile dalla giurisprudenza in relazione ad intervenuti comunque provvisti delle pareti esterne (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, V, n. 5625/2011 e Consiglio di Stato, VI, n. 3286/2008), valendo, ad ogni buon conto, quanto già osservato in ordine alle ulteriori motivazioni - con particolare riferimento all’ampliamento non oggetto di condono - poste a base dei provvedimenti in questa sede impugnati.
Deve, poi, aggiungersi che in materia di repressione degli abusi edilizi vengono in rilievo atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9).
Il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi rende anche superflua la comunicazione di avvio del procedimento, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le più recenti, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019).
Come è noto, poi, per la formazione del silenzio-assenso sulle domande di condono è necessario che sussistano tutti i requisiti soggetti e oggettivi previsti dalla normativa ai fini della sanatoria (sul punto, cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, I, n. 76/2921 e T.A.R. Latina, I, n. 132/2021).
Infine, per quanto attiene alla censura relativa alla mancata indicazione puntuale delle opere da demolire, esse non possono che essere quelle in relazione alle quali sono state presentate le due istanze di condono edilizio (menzionate nell’ordine di demolizione), sicché la relativa doglianza appare al Collegio infondata.
Per le considerazioni che precedono i tre ricorsi devono essere rigettati, mentre nulla deve disporsi quanto alle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, riunisce i ricorsi n. 1304/2016, n. 1306/2016 e n. 1688/2020 e li rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Francesco Bruno, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere