TAR Sardegna Sez. II n. 211 del 22 marzo 2023
Urbanistica. Effetti istanza di sanatoria sulla precedente ordinanza di demolizione
La presentazione di una richiesta di sanatoria sospende temporaneamente l’efficacia dell’ordinanza di demolizione, che si riespande automaticamente una volta respinta la suddetta richiesta, senza che sia necessaria, dunque, l’adozione di una nuova ordinanza di demolizione. In quest’ottica la presentazione della richiesta di sanatoria semplicemente sospende l’efficacia dell’ordinanza di demolizione, “congelando” i termini di legge previsti per la sua esecuzione, tanto che dal momento della comunicazione all’interessato dell’eventuale diniego di quella richiesta riprende automaticamente efficacia la pregressa ordinanza di demolizione e l’interessato ha novanta giorni per eseguirla dalla data della relativa comunicazione, incorrendo, altrimenti, nelle conseguenze sanzionatorie di legge, tra cui la sanzione pecuniaria.
Pubblicato il 22/03/2023
N. 00211/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00374/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Emanuela Are, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Pasquale Cannas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Delitala n. 4;
contro
Comune di Nuoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marongiu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, con il ricorso introduttivo:
- del provvedimento in data 18.2.2021, a firma del Dirigente del Settore 4 Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive del Comune di Nuoro, avente ad oggetto “Diniego Pratica D.U.A. – P.U. n° 242599 inerente “Sanatoria di opere eseguite in difformità dalla DUA P.U. 9192/17 Prot. 50228 del 12/12/2017'”;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o, comunque, connessi e, segnatamente, dell'atto in data 12-17.2.2021, con il quale il medesimo Dirigente ha respinto le osservazioni presentate dalla ricorrente, a seguito di comunicazione dei motivi ostativi prot. c_f979-0059533 del 14.12.2020, nonché di quest'ultima comunicazione;
- di ogni altro atto collegato, anche non conosciuto, ivi inclusi tutti gli atti istruttori posti in essere dal Comune resistente;
con i motivi aggiunti presentati da Are Emanuela il 15 novembre 2021:
- del provvedimento in data 18.2.2021, a firma del dirigente del Settore 4 Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive del Comune di Nuoro, avente ad oggetto “Diniego Pratica D.U.A. – P.U. n° 242599 inerente “Sanatoria di opere eseguite in difformità dalla DUA P.U. 9192/17 Prot. 50228 del 12/12/2017'”;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o, comunque, connessi e, segnatamente, dell'atto in data 12-17.2.2021, con il quale il medesimo Dirigente ha respinto le osservazioni presentate dalla ricorrente, a seguito di comunicazione dei motivi ostativi prot. c_f979-0059533 del 14.12.2020, nonché di quest'ultima comunicazione;
- di ogni altro atto collegato, anche non conosciuto, ivi inclusi tutti gli atti istruttori posti in essere dal Comune resistente, tra cui la nota, prot. n°c_f979-0042539 del 4.8.2021, a firma del Dirigente del Settore 5 “Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Nuoro e del responsabile del procedimento, con la quale sono state rigettate le osservazioni della ricorrente in riscontro alla comunicazione, in data 24.6.2021, di avvio del procedimento per la comminazione di sanzione pecuniaria a seguito dell'asserita inottemperanza all'ordinanza di demolizione n°83/2020; nonché della predetta comunicazione e di ogni altro atto collegato, ivi incluso il provvedimento definitivo di “Comminazione sanzione pecuniaria di € 5.000”, allo stato non conosciuta;
con i motivi aggiunti presentati il 4 febbraio 2022:
- del provvedimento in data 18.2.2021, a firma del Dirigente del Settore 4 Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive del Comune di Nuoro, avente ad oggetto “Diniego Pratica D.U.A. – P.U. n° 242599 inerente ‘Sanatoria di opere eseguite in difformità dalla DUA P.U. 9192/17 Prot. 50228 del 12/12/2017'”;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o, comunque, connessi e, segnatamente, dell'atto in data 12-17.2.2021, con il quale il medesimo Dirigente ha respinto le osservazioni presentate dalla ricorrente, a seguito di comunicazione dei motivi ostativi prot. c_f979-0059533 del 14.12.2020, nonché di quest'ultima comunicazione;
- di ogni altro atto collegato, anche non conosciuto, ivi inclusi tutti gli atti istruttori posti in essere dal Comune resistente, tra cui la nota, prot. N. c_f979-0042539 del 4.8.2021, a firma del dirigente del Settore 5: “Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Nuoro e del responsabile del procedimento, con la quale sono state rigettate le osservazioni della ricorrente in riscontro alla comunicazione, in data 24.6.2021, di avvio del procedimento per la comminazione di sanzione pecuniaria a seguito dell'asserita inottemperanza all'ordinanza di demolizione n°83/2020”;
nonché:
- della predetta comunicazione e di ogni altro atto collegato, ivi incluso il provvedimento definitivo di “Comminazione sanzione pecuniaria di € 5.000”, n. 227 del 17.11.2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nuoro.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rogito del 23 giugno 2017 la dott.ssa Emanuela Are, odierna ricorrente, aveva acquistato la proprietà di un immobile per uso civile abitazione, comprensivo di un appartamento al piano terzo e di una soffitta pertinenziale al piano quarto e ultimo (oltre a ¼ della proprietà del lastrico di copertura non edificabile), inserito in un maggiore fabbricato sito a Nuoro, in Zona A - Sottozona A1.
In data 15 novembre 2017 la stessa aveva presentato al Comune di Nuoro una comunicazione di inizio lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile, consistenti, tra l’altro, nell’adeguamento degli impianti tecnici (idrico, elettrico, riscaldamento) e nella realizzazione di una scala autoportante per collegare dall’interno l’appartamento del terzo piano con la soffitta pertinenziale.
In fase esecutiva l’interessata ha, invece, proceduto alla parziale demolizione e ricostruzione in ampliamento di quest’ultima, installando al suo interno parti degli impianti tecnologici che ha ritenuto non adeguatamente collocabili all’interno dell’ambiente abitativo.
A seguito di sopralluogo del 25 luglio 2020 la Polizia Locale ha dato atto di avere accertato “oltre all’esecuzione di opere interne difformi dalla D.U.A. 9192/17 (con titolo ancora in corso di validità), la realizzazione di opere in assenza di titolo abilitativo edilizio, nonché di autorizzazione paesaggistica consistenti nell’ampliamento volumetrico al piano 4°, pari a mc 27,10 circa, che ha determinato anche l’incremento dell’altezza e del numero dei piani su strada e, conseguentemente, modifica alla sagoma e ai prospetti, oltre all’ampliamento della finestra della zona soggiorno. L’incremento di cubatura è determinato dalla realizzazione, al posto della soffitta preesistente della superficie lorda di circa mq 49,50 e volume di circa mc 56,90 con tetto a falda spiovente con imposta del solaio inclinato sul piano di calpestio della terrazza (quota 0,00) e altezza al colmo di circa m. 2,30, di un vano collegato all’appartamento sottostante, arretrato di m. 1,15 e 2,76 rispetto al prospetto sulla Via Poerio, delle dimensioni di circa m. 5,25*6,95, superficie coperta di circa mq 36,50 altezza media di circa 2,30 e volume di circa mc 84,00. Al momento del sopralluogo non c’erano lavori in corso, le opere risultano completamente concluse nella parte strutturale, da realizzare solo opere di finitura, completamento degli impianti e la scala interna autoportante di collegamento alla soffitta (nuovo vano)”.
Su tale presupposto con ordinanza dirigenziale 29 luglio 2020, n. 83, il Comune di Nuoro ha ingiunto la demolizione delle opere abusive accertate e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notificazione della medesima ordinanza.
In data 26 novembre 2020 l’interessata ha presentato, ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 2371985 e ss.mm.ii. una dichiarazione asseverativa volta all’accertamento della conformità alla disciplina vigente delle opere realizzate sine titulo, versando la sanzione di 1.000,00 euro a tal fine prevista dalla norma dianzi richiamata.
Con nota dirigenziale 14 dicembre 2020, il Comune di Nuoro le ha, però, comunicato l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento di tale richiesta di sanatoria, invitandola a presentare osservazioni e documenti con la seguente motivazione: “POSTO che per le opere interne e di manutenzione straordinaria che riguardano parti strutturali dell’edificio (ampliamento finestra) realizzate al piano 3°, è possibile presentare sanatoria/mancata SCIA con richiesta di conformità paesaggistica e previo pagamento della sanzione dovuta avente effetto liberatorio per le opere già realizzate e contestate; CONSTATATO che l’immobile oggetto di verifica ricade nella Z.T.O. “A- Città storica” - sottozona “A1.1” del P.U.C. vigente pubblicato sul BURAS n. 11 del 12/03/2015, all’esterno del perimetro del centro di antica e prima formazione (c.d. centro matrice) ma all’interno del perimetro di tutela condizionata del bene denominato “Liceo classico e altri edifici del ventennio” come indicato nell’elaborato del P.U.C. n° 57 – “Registro dei beni paesaggistici e identitari” sottoposti a tutela dal P.P.R. e, pertanto, soggetti ad autorizzazione paesaggistica, mentre nelle tavole di Piano Particolareggiato del Centro Storico è incluso nella sub-zona E – “Corte ‘e Susu”, isolato 1, u.e. n. 1; VERIFICATO che nelle tavole di Piano attuativo il fabbricato in cui è ubicato l’immobile sopra citato, indicato con il colore blu, è classificato come edificio di valore storico da riqualificare e che le prescrizioni di Piano Particolareggiato del Centro Storico non consentono per tale edificio alcun incremento di volume, altezza o numero dei piani; ACCERTATO che il nuovo locale realizzato al piano 4° previa demolizione della soffitta preesistente, con modifica di sagoma, superfici, altezze e volume, è di fatto una nuova costruzione soggetta, qualora realizzabile, a ex permesso di costruire ai sensi dell’art. 3 della L.R. 23/85 e s.m.i. nonché ad autorizzazione paesaggistica; CONSTATATO, riguardo alle destinazioni del nuovo vano, con ripartizione degli spazi dedicati a riserva idrica, centrale termica e vano scala, che l’art. 6, comma 1 lett. e) del regolamento edilizio vigente considera volumi tecnici: al punto 1) “il torrino vano scala, limitatamente al volume al di sopra della quota dell’ultimo solaio piano o inclinato” e non è questo il caso perché “il vano scala”, di collegamento all’appartamento sottostante, insiste su un solaio dove è già presente il vano scala condominiale più gli altri locali di nuova costruzione; al punto 6) “locali per impianti apparecchiature di riscaldamento di acqua con batterie solari limitatamente ad una volumetria massima di mc. 12,00”, anche su questo punto i nuovi locali superano abbondantemente tale limite; VISTO l’art. 16 punto b) delle direttive SUAPE allegate alla Delibera di G.R. n. 49/19 del 05/12/2019 per il quale i procedimenti volti ad ottenere la sanatoria per interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio (piano 4°) si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso e nel caso in specie tramite accertamento di conformità di cui all’art. 16 della L.R. 23/85 e accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al D.lgs. n. 42/2004, art. 167 comma 4 (provvedimenti emessi autonomamente da ciascuno degli uffici competenti), e che per tali casi, pertanto, non trovano applicazione né il procedimento in autocertificazione (art. 34) (proposto con la pratica in esame) né quello in conferenza di servizi (art. 37); CHE per quanto detto si sarebbe dovuta presentare (qualora fattibile) una pratica in sanatoria/accertamento di conformità urbanistica e accertamento di conformità paesaggistica con rilascio di atti espressi; VISTO che dal raffronto tra i grafici di progetto allegati alla DUA in esame, i rilievi effettuati durante il sopralluogo e la documentazione fotografica in atti, sono emerse delle incongruenze/difformità. In particolare: nella sezione A, rappresentante lo stato ante operam, l’altezza del tetto rispetto al canale di gronda è indicata di 60 cm. Tale altezza è confutata sia dalle fotografie estratte da google maps ante intervento, dalle quali si rileva che la quota di imposta del solaio di copertura (lato Via Poerio) è la stessa del canale di gronda (0,00), sia dalle foto post intervento che mostrano chiaramente i segni del solaio demolito sulla porzione di muro superstite della soffitta. Pertanto anche il calcolo del volume ante intervento è errato; VISTO che la pratica, oltre alle difformità sopra citate, contiene dichiarazioni errate/incongruenti meglio specificate di seguito: 1. Mod. DUA: oggetto dei lavori, tipologia di procedimento e tipologia di intervento errati; 2. Mod. A0: è stata dichiarata erroneamente la tipologia del procedimento che come già detto doveva essere di sanatoria con rilascio di atti espressi (ex permesso di costruire). L’immobile, contrariamente a quanto dichiarato, ricade in ambito vincolato, pertanto era necessario presentare il Mod. A28 indispensabile ai fini dell’accertamento della conformità paesaggistica. Rivedere risposte date riguardo dichiarazione PAI e requisiti acustici passivi degli edifici; 3. Mod. A1: tipologia di intervento errata (non manutenzione straordinaria ma nuova costruzione). Non adeguatamente compilati i quadri relativi ai parametri dell’intervento proposto e pianificazione urbanistica. Nel quadro contenimento consumi energetici: risposte incongruenti, considerata la realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento, è necessario produrre quanto dovuto ai sensi del D.Lgs. 192/2005. Utilizzo di fonti di energia rinnovabile: risposta incongrua data la prevista installazione di pannelli fotovoltaici. Oneri: risposta errata (dovuti). Modello Istat: risposta errata, il modello è sempre dovuto per ampliamenti volumetrici; 4. Mod. A28 – per accertamento di compatibilità paesaggistica - Indispensabile: non prodotto; ACCERTATO che la pratica è stata presentata con tipologia di procedimento errata, non è stata presentata la richiesta di compatibilità paesaggistica (Mod. A28), i grafici sono incongruenti rispetto al reale stato dei luoghi ante intervento documentato dalle restituzioni fotografiche in atti e i modelli contengono dichiarazioni errate/incongruenti; ASSODATO che le opere realizzate non sono ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio poiché contrastano con quanto stabilito dalle previsioni di piano attuativo del centro storico per il fabbricato in cui l’immobile oggetto di verifica è ubicato; POSTO CHE la pratica, oltre ad individuare la corretta tipologia di procedimento, deve essere regolare e completa in ogni sua parte e documentazione per consentire le opportune verifiche da parte delle amministrazioni coinvolte e per il buon esito della stessa”.
Con successiva nota dirigenziale del 17 febbraio 2021 il Comune ha, poi, comunicato all’interessata il rigetto delle osservazioni che aveva nel frattempo presentato e con successivo provvedimento dirigenziale del 18 febbraio 2021 ha definitivamente respinto la sua richiesta di sanatoria, con la seguente motivazione: “…l’immobile oggetto di verifica ricade nella Z.T.O. “A- Città storica” - sottozona “A1.1” del P.U.C. vigente pubblicato sul BURAS n. 11 del 12/03/2015, all’esterno del perimetro del centro di antica e prima formazione (c.d. centro matrice) mentre nelle tavole di Piano Particolareggiato del Centro Storico è incluso nella sub-zona E – “Corte ‘e Susu”, isolato 1, u.e. n. 1; VERIFICATO che nelle tavole di Piano attuativo il fabbricato in cui è ubicato l’immobile sopra citato, indicato con il colore blu, è classificato come edificio di valore storico da riqualificare e che le prescrizioni di Piano Particolareggiato del Centro Storico non consentono per tale edificio alcun incremento di volume, altezza o numero dei piani; ACCERTATO che il nuovo locale realizzato al piano 4° (ex soffitta), con modifica di sagoma, superfici, altezze e volume, non può essere considerato intervento di recupero e risanamento conservativo poiché tale tipologia prevede la “conservazione/mantenimento” integrale della sagoma della struttura che invece è stata sostituita dalla nuova costruzione soggetta, qualora realizzabile, a ex permesso di costruire ai sensi dell’art. 3 della L.R. 23/85 e s.m.i.; CONSTATATO, riguardo alle destinazioni del nuovo vano, con ripartizione degli spazi dedicati a riserva idrica, centrale termica e vano scala, che l’art. 6, comma 1 lett. e) del regolamento edilizio vigente considera volumi tecnici: al punto 1) “il torrino vano scala, limitatamente al volume al di sopra della quota dell’ultimo solaio piano o inclinato” e non è questo il caso perché “il vano scala”, di collegamento all’appartamento sottostante, più gli altri locali di nuova costruzione, insistono su un solaio dove è già presente il vano scala condominiale; al punto 6) “locali per impianti apparecchiature di riscaldamento di acqua con batterie solari limitatamente ad una volumetria massima di mc. 12,00”, anche su questo punto i nuovi locali superano abbondantemente tale limite; APPURATO inoltre che il parapetto, nella porzione corrispondente al nuovo volume, è stato realizzato ex novo infatti precedentemente non esisteva posto che, nel tratto interessato, era presente una soffitta con tetto di copertura a falda unica con quota di imposta alla gronda pari a “0”; VISTO l’art. 16 punto b) delle direttive SUAPE allegate alla Delibera di G.R. n. 49/19 del 05/12/2019 per il quale i procedimenti volti ad ottenere la sanatoria per interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio (piano 4°) si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso e nel caso in specie tramite accertamento di conformità di cui all’art. 16 della L.R. 23/85 e che per tali casi, pertanto, non trovano applicazione né il procedimento in autocertificazione (art. 34), proposto con la pratica in esame né quello in conferenza di servizi (art. 37); CHE per quanto detto si sarebbe dovuta presentare (qualora fattibile) una pratica in sanatoria/accertamento di conformità urbanistica con rilascio di atti espressi; VISTO che dal raffronto tra i grafici di progetto allegati alla DUA in esame, i rilievi effettuati durante il sopralluogo e la documentazione fotografica in atti, sono emerse delle incongruenze/difformità. In particolare: nella sezione A, rappresentante lo stato ante operam, l’altezza del tetto della soffitta rispetto al canale di gronda è indicata nella misura di 60 cm., tale altezza è confutata sia dalle fotografie estratte da google maps ante intervento, dalle quali si rileva che la quota di imposta del solaio di copertura (lato Via Poerio) è la stessa del canale di gronda (m. 0,00), sia dalle foto post intervento che mostrano chiaramente i segni del solaio demolito sulla porzione superstite del muro della originaria soffitta. Pertanto anche il calcolo del volume ante intervento è errato; ACCERTATO che la pratica è stata presentata con tipologia di procedimento errata, i grafici sono incongruenti rispetto al reale stato dei luoghi ante intervento (originario) documentato dalle restituzioni fotografiche in atti e i modelli contengono dichiarazioni errate/incongruenti; ASSODATO che le opere realizzate non sono ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio poiché contrastano con quanto stabilito dalle previsioni di piano attuativo del centro storico per il fabbricato in cui l’immobile oggetto di verifica è ubicato…”.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 19 aprile 2021, la dott.ssa Are ha chiesto l’annullamento di tali esiti procedimentali, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
In pendenza del giudizio, con nota dirigenziale del 24 giugno 2021, il Comune di Nuoro le ha comunicato l’avvio di un nuovo procedimento volto all’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 5.000, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 6, della l.r. n. 23/1985 e ss.mm.ii., in conseguenza dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione 29 luglio 2020, n. 83, e ha, poi, respinto, con nota del 4 agosto 2021, le conseguenti osservazioni dell’interessata.
Con motivi aggiunti notificati in data 29 ottobre 2021 quest’ultima ha esteso l’impugnazione al preavviso di sanzione pecuniaria e all’atto di rigetto delle osservazioni, deducendo l’illegittimità delle stesse in via derivata e due autonome censure, che saranno esaminate nella parte in diritto.
Con atto notificato in data 22 novembre 2021 il Comune di Nuoro ha applicato a carico della dott.ssa Are la preannunciata sanzione pecuniaria di 5.000,00 euro per inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 29 luglio 2020.
Con motivi aggiunti notificati in data 29 ottobre 2021 la ricorrente ha esteso l’impugnazione a tale atto sanzionatorio, riproponendo tutte le censure già esposte con i precedenti gravami e chiedendo, altresì, la sospensione del nuovo atto in via cautelare.
Si è costituito in giudizio il Comune di Nuoro, opponendosi all’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
Con ordinanza del 24 febbraio 2022, n. 48, l’istanza cautelare proposta nei confronti del provvedimento sanzionatorio è stata accolta.
È seguito lo scambio di memorie difensive con cui le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi.
Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con i primi due motivi del ricorso introduttivo, tra loro connessi, dopo avere evidenziato che l’immobile di sua proprietà è collocato all’esterno del Centro matrice del Comune di Nuoro, la ricorrente sostiene che gli interventi eseguiti sine titulo siano riconducibili al regime del “restauro e risanamento conservativo” di cui all’art. 3, comma 1 - lett. c), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 -che vi comprende, tra l’altro, “il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso”, non comportando modifiche di volumi, altezze e sagoma dell’edificio interessato. Pertanto esse sarebbero compatibili con la disciplina urbanistica operante nella zona di riferimento (Zona A - Sottozona A1), dettata dall’art. 8 NTA del PUC vigente, che consente la realizzazione di “interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo secondo le definizioni del testo unico per l’edilizia (D.P.R. 380/2001)”, nonché con quanto previsto dall’art. 16, commi 4 e 5, del Regolamento edilizio del Comune di Nuoro, ove si includono nel concetto di risanamento conservativo tutte le opere implicanti la modifica della posizione di strutture portanti, solai, scale e delle coperture, sia pur con parziale demolizione e ricostruzione dell’esistente ovvero traslazione di superficie, purché finalizzate all’eliminazione di superfetazioni e all’adeguamento degli impianti tecnologici.
Proprio questo, infatti, sarebbe accaduto nel caso in esame, ove la demolizione della soffitta pertinenziale del quarto piano si sarebbe resa necessaria a causa dello stato di degrado e conseguente pericolo di crollo in cui versava, mentre la sua ricostruzione in ampliamento e traslazione sarebbe stata finalizzata a collocarvi parti dei nuovi impianti tecnologici (fotovoltaico, riscaldamento, climatizzazione, adduzione e riserva idrica) non installabili all’interno dell’abitazione, per cui la predetta soffitta avrebbe i caratteri tipici del volume tecnico, per ciò solo non implicante volumetria.
E ciò troverebbe conferma nel fatto che per accedere al suddetto vano pertinenziale dal piano inferiore era stata prevista la realizzazione di una scala autoportante, per cui il vano stesso “assume anche la funzione di torrino vano scala”, configurandosi come volume tecnico anche sotto questo profilo.
Su tali presupposti la ricorrente conclude che gli interventi in discussione, in quanto di restauro e risanamento conservativo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 bis della l.r. n. 23/1985 e ss.mm.ii., richiedendo una semplice S.C.I.A., in difetto originario della stessa siano sanabili con la procedura prevista dall’art. 14, comma 1, della L.R. n. 23/1985 e dagli artt. 31 e segg. della l.r. n. 24/2016, mercé la presentazione di una semplice dichiarazione autocertificativa come quella ora in discussione seguita dal versamento della sanzione pecuniaria di 1.000,00 euro, nel caso di specie già corrisposta, come confermerebbe, altresì, l’art. 16 delle direttive regionali di cui alla D.G.R. 5 dicembre 2019, n. 49/19.
A tale prospettazione di fondo parte ricorrente aggiunge, poi, delle censure “di dettaglio” per confutare i rilievi specifici mossi dal Comune nel corso del procedimento, in particolare per disconoscer che vi sia stato incremento di volumi, di altezza dell’edificio e del numero dei piani dello stesso, così come una modifica della sagoma e della superficie utile.
Nessuna di tali censure può essere condivisa.
Si deve partire dal dato di fatto, emergente dagli atti di causa, che -demolita la soffitta preesistente- l’interessata ha realizzato al suo posto un vano caratterizzato -oltre che da sagoma, altezza e posizione differenti- da una consistenza volumetrica superiore per circa 30 mc., questo senza disporre di alcuna volumetria residua o premiale, per poi attivare una procedura di sanatoria che risulta, già in astratto, inidonea in relazione ad abusi “volumetrici” come quello dianzi descritto.
In ricorso si tenta di superare tali obiettivi ostacoli sostenendo che la nuova soffitta sia annoverabile nel concetto di volume tecnico, come tale non implicante nuova volumetria in senso giuridico perché destinato a ospitare parte degli impianti tecnologici e/o perché torrino di accesso alla terrazza di copertura, ma tale prospettazione non può essere condivisa, difettando i presupposti di entrambe le ipotesi invocate per le ragioni che si passa a esporre.
Cominciando dalla prima, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento edilizio comunale, che, peraltro, rispecchia la normativa primaria, sono qualificabili come volumi tecnici quelli “strettamente necessari a contenere impianti a servizio dell’abitazione, privi di autonomia funzionale anche potenziale (...) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio nei limiti imposti dalle norme urbanistiche e, in ogni caso, la sistemazione di tali volumi non deve costituire pregiudizio per la validità dell’insieme architettonico”.
Occorre, dunque, la dimostrazione circostanziata, da parte dell’interessato, che la dimensione complessiva del vano sia realmente necessaria per ospitare al suo interno la specifica tipologia ed entità di impianti tecnologici previsti e che non siano disponibili idonee sistemazioni alternative, come conferma anche la costante interpretazione giurisprudenziale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. II, 27 dicembre 2019, n. 8835 e 25 ottobre 2019, n. 7289).
Nel caso in esame, invece, tale dimostrazione difetta completamente, essendosi la ricorrente limitata ad affermare la necessità tecnica del nuovo (e ben più ampio) vano realizzato in ricostruzione, mentre dal verbale di sopralluogo e dal compendio fotografico in atti si ricavano elementi che depongono in senso opposto, giacché la nuova soffitta si presenta come un manufatto, direttamente accessibile dal soggiorno dell’abitazione, caratterizzato dall’apertura di una nuova porta e dalla creazione di luci in corrispondenza dell’orditura delle travi che sorreggono la copertura, soprattutto suscettibile, per dimensioni, altezza e posizionamento, di utilizzo abitativo.
In tale contesto, dunque, il Comune non poteva che disattendere la prospettazione dell’interessata, stando alla quale si finirebbe per consentire la realizzazione di nuove volumetrie, potenzialmente illimitate, sulla base di una semplice affermazione priva di supporto oggettivo in ordine alla loro necessità per l’installazione di impianti tecnologici, il che sarebbe del tutto irragionevole.
Quanto, poi, all’ulteriore affermazione della ricorrente secondo cui la nuova soffitta sarebbe necessaria anche come torrino vano scala di accesso alla terrazza, la stessa trova evidente smentita nella circostanza, pacifica in fatto, che tale accesso era già possibile utilizzando le scale condominiali, per cui la necessità adombrata dalla ricorrente, in concreto, non sussisteva.
Con il terzo motivo parte ricorrente contesta la motivazione degli atti impugnati nella parte in cui essa evidenziata l’esistenza di un vincolo paesaggistico ostativo a sanare la componente volumetrica dell’abuso, nonché incompatibile con la forma (SCIA postuma) utilizzata dall’interessata per chiedere la sanatoria.
Secondo l’interessata, infatti, non esisterebbe alcun vincolo paesaggistico applicabile nel caso in esame, come confermerebbe l’attestazione ottenuta dal Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Autonoma della Sardegna, secondo cui “In riscontro alla richiesta del 23.12.2020 della Dott.ssa Emanuela Are, pervenuta via pec allo scrivente in data 23.12.2020, prot. 51210/XIV.12.2.4, esaminati gli atti pervenuti ed espletati i necessari accertamenti, si comunica che il fabbricato ricadente catastalmente nel Fg. 45, mapp. 931- 932 del Comune di Nuoro, non è assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004)”.
Tale censura non può essere accolta perché smentita dalle allegazioni e dalla correlata documentazione prodotte dalla difesa comunale (si vedano, in particolare, i documenti 9 e 10), da cui emerge che l’edificio sul quale insiste la proprietà dell’odierna ricorrente è stato, in primo luogo, classificato come “edificio di valore storico da riqualificare”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale, e, in secondo luogo, ricade all’interno del perimetro che delimita l’area sottoposta a tutela condizionata di pertinenza del bene identitario “Liceo Ginnasio e altri edifici del ventennio”, come da “Registro dei beni paesaggistici e identitari” allegato al vigente Piano Urbanistico Comunale, ciò alla luce degli atti di copianificazione intervenuti ai sensi dell’art. 49 delle N.t.A. del P.P.R. d’intesa tra Comune e Regione (si vedano, per i relativi dettagli, le argomentazioni svolte in memoria dalla difesa comunale), con la conseguenza che, secondo quanto previsto dall’art. 9 delle N.T.A. del P.P.R., qualunque intervento eccedente la semplice manutenzione avrebbe dovuto essere oggetto di preventiva autorizzazione, nel caso di specie mai richiesta.
Con il quarto motivo del ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, unitariamente esaminabili, la ricorrente contesta i presupposti della sanzione pecuniaria di 5.000 euro per mancata esecuzione dell’ordinanza con cui era stata disposta la demolizione delle opere realizzate sine titulo.
Assume la ricorrente, prima di tutto, che, in base a quanto esposto nelle precedenti censure, l’unica sanzione applicabile nel caso in esame fosse di 1.000 euro, già corrisposta, di cui all’art. 14 della l.r. n. 23/1985.
Tale assunto risulta, però, infondato sulla scorta della precedente esposizione, posto che, come evidenziato, la natura delle opere abusivamente realizzate, in uno con l’insistenza sui luoghi di un vincolo imposto dal Piano paesaggistico regionale e implicante preventivo nulla osta, precludeva l’utilizzo della SCIA postuma quale idoneo meccanismo di sanatoria.
Parte ricorrente deduce, poi, difetto di motivazione, non avendo il Comune, a suo dire, preso realmente in considerazione le osservazioni proposte nel corso del procedimento.
Tale censura è smentita dalle numerose comunicazioni inviate dal Comune all’interessata nel corso del procedimento, dalle quali emerge che gli uffici comunali hanno esaminato la vicenda in modo completo, analizzandone tutti i profili sostanziali e formali, comprese le osservazioni formulate dalla richiedente nel corso del procedimento, cui hanno addirittura dedicato apposite note di riscontro negativo.
Sostiene, infine, la ricorrente che la sanzione pecuniaria di 5.000 euro per la mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione emessa in data 29 luglio 2020 trovi ostacolo nella successiva presentazione della domanda di sanatoria, che avrebbe privato di efficacia quell’ordinanza, richiamando, a tal fine, l’orientamento giurisprudenziale già condiviso da questa Sezione.
La difesa del Comune obietta che, alla luce di un opposto e preferibile orientamento, una volta respinta l’istanza di sanatoria l’ordinanza di demolizione riacquisterebbe automaticamente la propria efficacia, con il destinatario che dovrebbe, a quel punto, eseguirla entro novanta giorni, per cui, nel caso in esame, il provvedimento sanzionatorio del 17 novembre 2021 sarebbe ampiamente giustificato dal fatto che l’istanza di sanatoria era stata respinta in data 18 febbraio 2021, per cui erano passati ben più di novanta giorni tra i due provvedimenti.
Il Collegio condivide questi rilievi difensivi e ritiene perciò infondata la relativa censura.
La premessa di fondo è che il Collegio intende aderire all’orientamento giurisprudenziale, richiamato dal Comune e ormai divenuto maggioritario, secondo cui la presentazione di una richiesta di sanatoria sospende temporaneamente l’efficacia dell’ordinanza di demolizione, che si riespande automaticamente una volta respinta la suddetta richiesta, senza che sia necessaria, dunque, l’adozione di una nuova ordinanza di demolizione (si vedano, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 settembre 2022, n. 8320, Consiglio di Stato, Sez. II, 3 novembre 2022, n. 9631, Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2596 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 marzo 2022, n. 1959, le quali si inseriscono nel filone, ormai unanime, di Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2021, n. 666, Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 settembre 2020, n. 5632, Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 novembre 2018, n. 6233 e svariate altre).
In quest’ottica la presentazione della richiesta di sanatoria semplicemente sospende l’efficacia dell’ordinanza di demolizione, “congelando” i termini di legge previsti per la sua esecuzione, tanto che dal momento della comunicazione all’interessato dell’eventuale diniego di quella richiesta riprende automaticamente efficacia la pregressa ordinanza di demolizione e l’interessato ha novanta giorni per eseguirla dalla data della relativa comunicazione, incorrendo, altrimenti, nelle conseguenze sanzionatorie di legge, tra cui, per quel che ora specificamente interessa, la sanzione pecuniaria oggetto della censura in esame.
Per completezza si deve, altresì, precisare che l’interessato dispone anche di una strada alternativa, cioè quella di impugnare il diniego di accertamento di conformità e chiederne l’immediata sospensione in via cautelare, giacché l’eventuale accoglimento di quest’ultima istanza ha la capacità di “riaprire” il procedimento di sanatoria, privando di efficacia l’atto che l’aveva concluso, e perciò di “ricongelare” l’efficacia della presupposta ordinanza di demolizione, per cui i termini di legge decorrenti, a fini sanzionatori, dalla stessa potranno riprendere a decorrere, eventualmente, solo dal momento della pubblicazione della sentenza di rigetto nel merito del ricorso avverso il diniego di sanatoria.
Ma nel caso ora in esame la dott.ssa Are non ha seguito quest’ultima strada, presentando una domanda di annullamento del diniego di sanatoria non accompagnata dalla richiesta di sospensione di quest’ultimo in via cautelare, ragion per cui l’ordinanza di demolizione, dopo avere ripreso efficacia all’indomani del diniego di sanatoria, l’ha, poi, sempre conservata, con la conseguenza ultima che l’impugnato provvedimento sanzionatorio del 17 novembre 2021, adottato ben più di novanta giorni dopo il diniego dell’istanza di sanatoria risalente al 18 febbraio 2021, risulta esente dai vizi denunciati.
Per quanto premesso il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti, ancorché con integrale compensazione delle spese di lite, vista l’obiettiva complessità della res controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe proposti.
Spese di lite compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Referendario