TAR Puglia (LE) Sez. III n. 929 del 4 giugno 2019
Urbanistica. Esproprio di aree

Nell’ambito di una rituale procedura espropriativa, ai fini del perfezionamento di un accordo come cessione volontaria ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (e, prima, “per eadem ratio”, dell’art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359), non occorre la forma solenne dell’atto pubblico, essendo sufficiente la forma scritta con l’offerta e l’accettazione dell’indennità di esproprio: e tanto purché si evinca la presenza di documenti scritti e sottoscritti dalle parti, contenenti inequivocamente l’enunciazione degli elementi essenziali del contratto e l’accordo delle parti su di essi (nel caso il Collegio ha affermato che dall’insieme “integrato” delle dichiarazioni scritte e sottoscritte, in uno all’assegno circolare di effettivo pagamento del corrispettivo, determinato nella misura “premiale” ex art. 5-bis, co. 2, del D.L. n. 333/1992, conv. dalla L. n. 359/1992, i ricorrenti avevano perfezionato con l’Ente beneficiario dell’espropriazione la cessione volontaria - sostitutiva del decreto di esproprio - con effetto traslativo reale, ai sensi dell’art. 1376 c.c., delle aree interessate) (segnalazione e massima Avv. T. Millefiori). 


Pubblicato il 04/06/2019

N. 00929/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01121/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2007, proposto da
Castriota Maria Teresa, Dimidri Giovanni e Dimidri Roberto, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni Gabellone, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Corte dei Lubelli, n. 1;

contro

Comune di Melpignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Mannarino, n. 11/A;
Consorzio A.S.I. (ex S.I.S.R.I.) di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luciano Ancora, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani, n. 30;

- per la declaratoria di illegittimità ed inefficacia sopravvenuta dell’occupazione temporanea e d’urgenza a favore del Consorzio A.S.I. di Lecce disposta dal Sindaco del Comune di Melpignano con decreto n. 3878 del 7 agosto 1997, ed avente ad oggetto le aree occorrenti alla realizzazione dei lavori di completamento dell'Asse di Spina più due bracci di lottizzazione Agglomerato Industriale di Maglie - Melpignano, tra cui i terreni riportati nel N.C.T. del Comune di Melpignano al Foglio 5, part.lle 48/a, 48/c, 636, 546/a e 546/c, di proprietà dei ricorrenti, nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;

- nonché per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento integrale del danno ingiusto subito per la perdita delle aree illegittimamente apprese dal Comune resistente a titolo di “occupazione acquisitiva”, da liquidarsi ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, nonché per il deprezzamento e la sostanziale inutilizzabilità delle particelle residuali rimaste di proprietà degli stessi;

- per la conseguente condanna degli Enti resistenti, ciascuno per quanto di propria spettanza, al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme dovute per i titoli e le causali di cui innanzi, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Melpignano e del Consorzio A.S.I. di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2019 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti gli Avvocati L. Ancora, T. Millefiori e C. Valentini, quest'ultima in sostituzione dell’Avvocato G. Gabellone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. - I tre ricorrenti - comproprietari dei terreni siti nel Comune di Melpignano, in catasto al Foglio n. 5, particelle 48/a, 48/c, 636, 546/a e 546/c - hanno domandato:

1) la declaratoria di illegittimità ed inefficacia sopravvenuta dell’occupazione temporanea e d’urgenza dei predetti terreni, disposta dal Sindaco del Comune di Melpignano a favore del Consorzio A.S.I. di Lecce, con decreto n. 3878 del 7 agosto 1997, in relazione ai lavori di completamento dell’Asse di Spina (opere viarie) più due bracci di lottizzazione Agglomerato Industriale di Maglie-Melpignano, tra cui i terreni (di proprietà) riportati nel N.C.T. del Comune di Melpignano al Foglio n. 5, particelle nn. 48/a, 48/c, 636, 546/a e 546/c;

2) il riconoscimento del diritto ad ottenere il risarcimento integrale del danno ingiusto subito per la perdita delle aree illegittimamente apprese a titolo di “occupazione acquisitiva”, da liquidarsi ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, nonchè per il deprezzamento e la sostanziale inutilizzabilità delle particelle residuali rimaste di proprietà degli stessi;

3) la conseguente condanna del Comune di Melpignano e del Consorzio S.I.S.R.I. (oggi, A.S.I.), ciascuno per quanto di propria spettanza, al pagamento delle somme dovute per i titoli e le causali di cui innanzi, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.

A sostegno del ricorso hanno dedotto la seguente unica articolata censura:

1) violazione di legge, violazione degli artt. 13 e 71 della Legge n. 2359/1865 e dell’art. 20 della Legge n. 865/1971, eccesso di potere per sviamento e violazione del principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Melpignano, eccependo in limine il difetto di legittimazione passiva del civico Ente e chiedendo, poi, il rigetto del ricorso nel merito.

Con ordinanza 24 novembre 2016 n. 1790, questo Tribunale - ritenuta la causa non matura per la decisione, sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso indicato in epigrafe - ha disposto incombenti istruttori a carico del Consorzio S.I.S.R.I. (oggi, A.S.I.) e del Comune di Melpignano, “ordinando l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso a firma, rispettivamente, del suo Presidente e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, con particolare riferimento alle circostanze fattuali indicate dai ricorrenti, agli atti e/o convenzioni inerenti ai rapporti tra il Comune di Melpignano ed il S.I.S.R.I., nonchè agli atti ablatori adottati su richiesta del Consorzio medesimo in relazione alle particelle di terreno per cui è causa, anche (eventualmente) ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2011, n. 327 e ss.mm.ii.”, fissando per l’adempimento il termine di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza istruttoria.

La suddetta ordinanza è stata adempiuta dal solo Comune di Melpignano, mentre il Consorzio resistente non ha ottemperato alla medesima.

Con ordinanza 9 maggio 2017 n. 710, questo Tribunale - sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso indicato in epigrafe - ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre, ex art. 66 c.p.a., una verificazione, affidata al Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Martano, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, per l’accertamento:

“1) dell’eventuale adozione di ulteriori atti inerenti alla procedura espropriativa da parte del Consorzio S.I.S.R.I.;

2) del valore di mercato delle aree occupate, alla data di proposizione del presente ricorso;

3) del valore di mercato delle aree occupate al momento di inizio dell’illegittima occupazione;

4) delle aree effettivamente occupate ed utilizzate ai fini della realizzazione delle opere viarie de quibus, nonché della corrispondenza o meno di tali aree a quelle di cui al progetto in parola;

5) dell’eventuale deprezzamento del relitto, con indicazione, in caso affermativo, del relativo quantum”. La causa è stata rinviata per il prosieguo all’udienza pubblica del 6 dicembre 2017.

In data 10 luglio 2017, il verificatore nominato, ing. Raffaele Mittaridonna, ha depositato in giudizio copia della Relazione Finale di Verificazione.

Si è costituito in giudizio il 29 luglio 2017 il Consorzio A.S.I. (ex S.I.S.R.I.). Ha eccepito in limine il difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R. per quel che riguarda la domanda di indennità di legittima occupazione del fondo, nonché il difetto di legittimazione passiva del Consorzio medesimo e la prescrizione “per ogni indennità di occupazione, se mai spettante, nel periodo antecedente al quinquennio dalla proposizione del ricorso”. Ha, poi, contestato nel merito le avverse pretese e chiesto il rigetto del gravame.

Con successive memorie, le parti hanno svolto ulteriormente le rispettive difese.

In particolare, con memoria depositata in giudizio il 6 novembre 2017, i ricorrenti hanno formulato rilievi in ordine alla verificazione depositata dall’ing. Raffaele Mittaridonna.

Con ordinanza 19 gennaio 2018, n. 63, questa Sezione, “all’esito dell’acquisizione della Relazione di Verificazione e - in particolare - alla luce dei rilievi svolti dai ricorrenti nella memoria depositata in giudizio il 6 novembre 2017”, ha ritenuto, ai fini del decidere, di chiedere al Verificatore la produzione, “direttamente al Collegio”, di “una Relazione di chiarimenti sulle puntuali deduzioni formulate dai ricorrenti con la suddetta memoria depositata in giudizio il 6 novembre 2017” e ha rinviato la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 19 giugno 2018.

In data 15 marzo 2018, il Verificatore nominato ha depositato in giudizio la chiesta relazione.

Indi, le parti hanno ulteriormente svolto le rispettive difese.

All’udienza pubblica del 5 marzo 2019 (dopo i rinvii disposti, su richiesta di parte, alle precedenti udienze pubbliche del 19 giugno 2018 e dell’8 gennaio 2019), la causa, su istanza di parte, è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. - Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dal Comune di Melpignano e dal Consorzio A.S.I. di Lecce resistenti, in quanto il ricorso è infondato nel merito e deve essere, quindi, respinto.

2. - Osserva, in linea generale, questa Sezione che, “ai fini della qualificazione di un accordo come cessione volontaria ai sensi dell’art. 45 del d.P.R. 8 giugno 2001, nr. 327” (e, prima, “per eadem ratio”, dell’art. 5 bis del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359), “oltre alla circostanza che questo si inserisca all’interno di una procedura di esproprio validamente instaurata (e, quindi, che vi siano state la dichiarazione di pubblica utilità e la rituale offerta e accettazione dell’indennità di esproprio), non occorre l’atto pubblico, essendo sufficiente la forma scritta (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2011, nr. 9390; Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2010, nr. 4809)” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 8 gennaio 2016, n. 28)

3. - Ciò posto, nella fattispecie concreta in esame, a seguito dell’istruttoria espletata (inclusa la disposta Verificazione ex art. 66 c.p.a., come integrata), è, infine, emerso che:

- in data 5 giugno 1999, i Signori Castriota Maria Teresa, Dimidri Giovanni e Dimidri Roberto, con nota (scritta) indirizzata al Presidente del Consorzio A.S.I. di Lecce (dopo avere dichiarato di accettare l’indennità provvisoria stabilita con decreto del Sindaco del Comune di Melpignano n. 3878 del 7 agosto 1997, complessivamente pari a Lire 24.624.066, per le superfici indicate nei relativi verbali di immissione in possesso del 1° settembre 1997 e nel menzionato decreto sindacale, con riferimento anche alle particelle nn. 48/a, 48/c, 636, 546/a e 546/c del Foglio n. 5, per cui è causa, nonché di accettare, altresì, l’importo di Lire 4.488.000 “per maggiori superfici espropriate scaturenti da vecchi espropri e riscontrate nelle particelle 48/a, 48/c, 546/a e 546/c, per complessivi mq. 636”) hanno espressamente (e chiaramente) dichiarato per iscritto quanto segue:

“Con la presente convengono, inoltre, ai sensi dell’art. 5 bis della Legge 8/08/92 n. 359, la cessione volontaria degli immobili espropriandi per la realizzazione della viabilità anzidetta, beneficiando della intera indennità stabilita dal citato decreto n. 3878 del 7/08/97”;

- in data 14 giugno 1999, il Consorzio S.I.S.R.I. di Lecce ha provveduto, con assegno circolare (sottoscritto), all’effettivo pagamento della predetta indennità di esproprio (quale acconto dell’80%), al netto delle trattenute di legge, in relazione - anche - alle suddette particelle nn. 48/a, 48/c, 636, 546/a e 546/c del Foglio n. 5 (oggetto della presente controversia), oltre a ulteriori somme “per maggiori superfici espropriate scaturenti da vecchi espropri, e riscontrate nelle particelle nn. 48/a, 48/c, 546/a e 546/c per complessivi mq 609”; la relativa dichiarazione (intestata “Consorzio S.I.S.R.I. Lecce Aggl.to Ind.le Maglie - Melpignano”, da cui espressamente risulta che “Il Consorzio S.I.S.R.I. di Lecce paga, con assegno circolare n…., emesso dalla Banca del Salento - Lecce” le indicate somme - quale acconto dell’80% - ai tre interessati, per le specifiche causali di cui innanzi) è stata sottoscritta (il 15 giugno 1999) dai Signori Castriota Maria Teresa, Dimidri Giovanni e Dimidri Roberto.

3.1 - Orbene, il Collegio è dell’avviso meditato che, dall’insieme “integrato” delle dichiarazioni scritte (e sottoscritte) di cui innanzi (in uno all’assegno circolare di - effettivo - pagamento del corrispettivo, determinato nella misura “premiale” ex art. 5 bis, comma 2 del Decreto Legge n. 33/1992, convertito dalla Legge n. 359/1992), risulta che i ricorrenti hanno perfezionato con il Consorzio S.I.S.R.I. (oggi, A.S.I.) di Lecce (Ente beneficiario) la cessione volontaria (sostitutiva del decreto di esproprio), con effetto traslativo reale (ai sensi dell’art. 1376 del Codice Civile), di tutte le aree indicate nel decreto n. 3878/1997 del Sindaco del Comune di Melpignano (di occupazione di urgenza, a favore del Consorzio S.I.S.R.I. di Lecce) e nei verbali di immissione in possesso redatti in data 1° settembre 1997, percependo concretamente l’80% dell’indennità di esproprio e di soprassuolo anche per le maggiori superfici espropriate, accettata (appunto) ai sensi dell’art. 5 bis del Decreto Legge n. 333/1992, convertito dalla Legge n. 359/1992 (vigente “ratione temporis”, avendo la Suprema Corte dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma de qua con sentenza del 24 ottobre 2007, n. 348 e vertendosi, quindi, nel caso in esame, in fattispecie di cc.dd. “diritti quesiti” e di rapporto giuridico “esaurito”).

Osserva, infatti, questa Sezione che, ai fini del perfezionamento della detta cessione volontaria, non occorre la forma solenne dell’atto pubblico, ma solo la forma scritta (con l’offerta e l’accettazione dell’indennità di esproprio): e tanto purchè si evinca la presenza - come nel particolare caso di specie - di documenti scritti e sottoscritti dalle parti, contenenti inequivocamente l’enunciazione degli elementi essenziali del contratto e l’accordo delle parti su di essi.

3.2 - L’inequivoca volontà delle parti, volta alla cessione volontaria delle aree de quibus, come risultante dal complesso delle dichiarazioni scritte (e sottoscritte) di cui innanzi, nonché dall’avvenuto effettivo pagamento (assegno circolare), inducono, in conclusione, il Collegio a ritenere non trattarsi di preliminare di cessione volontaria (neppure ad “effetti anticipati”), nè di accordo sulla misura dell’indennità di esproprio, né, infine, di “mera proposta irrevocabile”.

3.3 - La scelta (consensuale) operata dalla volontà negoziale delle parti (volta, appunto, alla cessione dei suoli di che trattasi) rende, in concreto, irrilevante le prospettate questioni inerenti alle altre aree residuali, di cui si assume l’inutilizzabilità (cc.dd. “relitti inutilizzabili”).

3.4 - Pertanto, i tre ricorrenti possono pretendere solo il pagamento del residuo 20% dell’indennità di esproprio accettata all’atto del perfezionamento della cessione volontaria dei beni occupati in questione, ma non hanno titolo per proporre le domande risarcitorie azionate dinanzi a questo T.A.R., che vanno, dunque, respinte.

4. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere respinto.

5. - Sussistono i presupposti di legge (l’assoluta novità delle questioni giuridiche dedotte in giudizio) per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ivi incluse le spese della disposta Verificazione, che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, comprese le spese della Verificazione, queste ultime liquidate (in applicazione del D.M. 30 maggio 2002) nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) omnicomprensive, poste a carico delle parti in causa, in via solidale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 5 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore

Anna Abbate, Referendario