TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 4108 del 12 ottobre 2010
Urbanistica. Impugnazione di concessione edilizia

In tema di impugnazione di concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un nuovo edificio, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo anche la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di diritto pubblico

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 04108/2010 REG.SEN.
N. 01762/1993 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 1762 del 1993, proposto da:
Amore Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Bartolo Iacono, con domicilio eletto presso avv. Pietro Paterniti La Via, in Catania, viale XX Settembre, 19;


contro


Comune di Modica (Rg), non costituito in giudizio;

nei confronti di

Paolino Vincenzo e Moncada Giorgia, rappresentati e difesi – in origine, dall'avv. Giulio Ottaviano – e successivamente dall'avv. Angela Dell'Ali, con domicilio eletto presso avv. Mariagrazia Caruso, in Catania, via Dalmazia, 5;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Della concessione edilizia n. 96 del 6 marzo 1992 rilasciata dal Comune di Modica a favore dei controinteressati Paolino Vincenzo e Moncada Giorgia;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Paolino Vincenzo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Moncada Giorgia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con il ricorso in epigrafe, notificato il 16 aprile 1993 e depositato il successivo 17 aprile, il ricorrente Amore Raffaele ha impugnato la concessione edilizia n. 96/1992 rilasciata dal Comune di Modica a favore degli odierni controinteressati Paolino Vincenzo e Moncada Giorgia, titolari di un lotto di terreno contiguo rispetto a quello del ricorrente stesso.

Assume, in sintesi, il ricorrente che l’edificazione concessa non avrebbe potuto essere assentita, in quanto la delimitazione della zona omogenea B prevista dal vigente PRG non include – contrariamente a quanto ritenuto erroneamente dal Comune – il lotto dei controinteressati, che rimane invece tagliato fuori da quella zonizzazione con conseguente illegittimità della concessione edilizia.

Più in dettaglio, denuncia:

1.- violazione del PRG vigente del Comune di Modica – violazione di legge – insussistenza dei presupposti – travisamento della situazione di fatto – eccesso di potere;

2.- Difetto assoluto di motivazione – eccesso di potere – irragionevolezza ed incongruità del parere della C.E.C. – eccesso di potere anche per sviamento;

3.- violazione delle norme di attuazione del PRG di Modica quanto alle determinazioni circa l’altezza consentibile del nuovo edificio – violazione di legge.

Si sono costituiti in giudizio per resistere i controinteressati.

Con ordinanza istruttoria n. 20/1993 è stato dato incarico all’U.T.E. di Ragusa di individuare la linea di confine della zona B/2 del PRG, al fine di verificare se l’intervento edilizio assentito ricada o meno all’interno della citata zona.

La verificazione è stata eseguita in data 15.11.1993 attraverso il deposito in giudizio di relazione e documenti.

Con successiva ordinanza n. 824/1993 è stata accolta la domanda cautelare allegata al ricorso.

In vista dell’udienza pubblica fissata per il 27 maggio 2010 i controinteressati hanno prodotto una memoria difensiva per mezzo di un nuovo difensore. All’udienza, hanno anche chiesto il rinnovo dell’istruttoria.

In quella data la causa è passata in decisione.


DIRITTO


In via preliminare, deve essere respinta la richiesta di rinnovamento dell’istruttoria processuale formulata in udienza – per mezzo del difensore – dai controinteressati. Come si evince anche dalla memoria difensiva depositata in data 14 maggio 2010, costoro non contestano nel merito le risultanze della verificazione disposta con O.C.I. 20/1993 e poi espletata dall’Ufficio Tecnico Erariale di Ragusa; e ciò sin quanto la richiesta istruttoria appare indirizzata a comprovare il grado di edificazione assunto in concreto nella zona in cui si trova il lotto di terreno oggetto di contestazione, allo scopo di inferirne genericamente la legittimità della concessione rilasciata a quel tempo dal Comune.

La richiesta – articolata nei termini descritti – non può essere accolta in quanto non incide sul thema decidendum posto col ricorso introduttivo, non risulta utile al fine di contrastare l’istruttoria eseguita (che, infatti, non viene contestata), e non è strumentale alla introduzione di eccezioni di rito.

Sempre in via preliminare, deve essere respinta l’eccezione sollevata dai controinteressati, secondo i quali il ricorrente non subisce pregiudizio alcuno per effetto della contestata edificazione e sarebbe animato solo da spirito emulativo, con conseguente inammissibilità del gravame per carenza di interesse.

L’eccezione risulta infondata in forza del granitico orientamento giurisprudenziale che riconosce legittimazione ad impugnare il titolo edilizio al proprietario del fondo vicino, e che ritiene non necessaria l’esistenza di un interesse specifico e diverso da quello che si incentra sull’esigenza di rispetto dei valori ambientali, territoriali e paesaggistici.

Si richiamano, in proposito, le seguenti massime giurisprudenziali: “In tema di impugnazione di concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un nuovo edificio, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo anche la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di diritto pubblico” (Tar Cagliari, 1375/2009; negli stessi termini, Cons. Stato, IV, 2849/2007); “In tema di impugnazione di titoli edilizi rilasciati a terzi, l'interesse al ricorso va di pari passo con la legittimazione ad agire e deve quindi essere inteso in senso più ampio rispetto a quello proprio della giurisdizione di tipo soggettivo, nel senso che esso è in tal caso finalizzato all'osservanza delle prescrizioni regolatrici dell'edificazione, senza che occorra procedere in concreto ad alcuna ulteriore indagine al fine di accertare se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione.” (Tar Napoli 3550/2008).

Nel merito, si prendono le mosse dai primi due motivi di ricorso, con i quali si assume che la concessione rilasciata riguarda un terreno cadente all’esterno della zona B individuata nel PRG cittadino, e che i dubbi manifestati al riguardo in sede di istruttoria amministrativa dall’Ufficio Tecnico Comunale sono stati superati dalla C.E.C. e dall’organo che ha sottoscritto la concessione sulla base di una semplice relazione di consulenza tecnica d’ufficio resa nel corso di un precedente giudizio civile che ha riguardato l’area in esame.

Per contestare l’assunto attoreo i controinteressati fanno leva sulla C.T.U. resa nel giudizio civile e su una perizia giurata depositata in questa sede.

Per dirimere il punto controverso, ossia quello dell’effettivo inserimento in z.t.o. B del lotto dei controinteressati, il Collegio ritiene di avvalersi della verificazione eseguita dall’U.T.E. di Ragusa, dalla quale è emerso inequivocabilmente che l’intervento edilizio dei controinteressati si pone al di fuori della zona B/2.

La circostanza che l’area in esame risulti ora – a distanza di quasi vent’anni – abbondantemente edificata può costituire motivo di rimeditazione e/o modifica della zonizzazione urbanistica da parte del Comune (con possibile eventuale sanatoria dell’edificazione eseguita, ove ne ricorrano i presupposti), ma non incide certo sulla legittimità del provvedimento amministrativo rilasciato a suo tempo, che doveva essere ab origine rispettoso delle norme urbanistiche all’epoca vigenti, in base al principio tempus regit actum.

Alla luce di dette risultanze istruttorie, che non sono state contestate nel merito dai controinteressati, si deve concludere che la tesi sostenuta dal ricorrente risulta fondata, con conseguente accoglimento del gravame, previo assorbimento dell’ultima censura.

In base al principio di soccombenza, i controinteressati sopporteranno inoltre le spese processuali liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sez. interna I^) –

accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna i controinteressati al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate nella misura di euro 1.500, oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2010