TAR Campania (NA) sez. VIII n.1 del 2 gennaio 2018
Urbanistica.Inoppugnabilità del verbale di inottemperanza all’ordinanza di demolizione

Il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione di un manufatto abusivo è mero atto endoprocedimentale della P.A., privo di efficacia esterna, di per sé inidoneo a ledere situazioni giuridiche, fino a che non venga emanata la determinazione finale della P.A. e come tale non impugnabile: trattasi di atto avente efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dai vigili urbani, ai quali non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, a tal uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l'esito attraverso un formale atto di accertamento

Pubblicato il 02/01/2018

N. 00001/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00592/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 592 del 2013, proposto da:
Pasquale Cirillo, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Romano, Eduardo Romano, e Alessandro Romano, con domicilio eletto presso il loro studio, in Napoli, alla p.zza Trieste e Trento n. 48;

contro

Comune di Casapesenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, alla via G. Porzio – Centro Direzionale Isola G/8;

per l'annullamento

del verbale prot. P.L. n. 843/2012, redatto dal Comando di Polizia Locale di Casapesenna, di accertamento di inadempimento al precedente ordine di demolizione di opere abusive; nonché dell'ordinanza n. 72 del 2.11.1999, con cui il Comune di Casapesenna ha disposto nei confronti di Zagaria Maria la sospensione dei lavori in corso e le ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate abusivamente, con ripristino dello stato dei luoghi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casapesenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente ha impugnato il verbale prot. P.L. n. 843/2012 (redatto dalla Polizia Locale di Casapesenna), di accertamento di inadempimento spontaneo all'ordine di demolizione di lavori edilizi abusivi, nonché il presupposto ordine di demolizione n. 72 del 2.11.1999 emesso dal medesimo Comune nei confronti di Zagaria Maria, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica di quest’ultimo.

In particolare, l’ordine di demolizione in questione non sarebbe stato notificato ad esso ricorrente, ancorché comproprietario dell’immobile ritenuto abusivo, e, inoltre, egli – a suo dire - sarebbe stato del tutto estraneo alla commissione dell’abuso.

Deduce come motivi di ricorso la mancata notifica dell’ordine di demolizione, l’omessa esatta individuazione delle opere e delle pertinenze da acquisire gratuitamente dal Comune, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 per omesso avviso di avvio del procedimento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Casapesenna formulando argomentazioni difensive.

DIRITTO

1) Il ricorso si palesa in parte inammissibile e in parte improcedibile.

2) Il ricorso si palesa inammissibile per la parte in cui con esso si impugna l’atto di accertamento dell’inottemperanza prot. P.L. n. 843/2012, in quanto si tratta di verbale redatto dagli agenti di Polizia Municipale.

Il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione di un manufatto abusivo è, infatti, mero atto endoprocedimentale della P.A., privo di efficacia esterna, di per sé inidoneo a ledere situazioni giuridiche, fino a che non venga emanata la determinazione finale della P.A. (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 17-7-2013, n. 639) e come tale non impugnabile (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 1-6-2012, n. 2615; T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 1-2-2011, n. 633): trattasi di atto avente efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dai vigili urbani, ai quali non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, a tal uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l'esito attraverso un formale atto di accertamento (T. A.R. Campania Napoli Sez. VII, 13-05-2009, n. 2592).

In particolare, ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia), il titolo per l'immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II. è sì costituito dall'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire un manufatto abusivo; ma, come tale, deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il ricordato suo carattere endoprocedimentale, ma solo il formale accertamento compiuto dall'organo dell'ente dotato della relativa potestà provvedimentale.

Si deve quindi distinguere tra il ricorso proposto contro il mero verbale di accertamento redatto dai vigili, inammissibile in quanto incentrato su atto avente valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate durante l'accesso ai luoghi, dal ricorso, questo sì ammissibile, avverso il formale atto di accertamento adottato dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001, che, facendo propri gli esiti del mero verbale, sancisce l’effetto acquisitivo e costituisce, previo notifica all’interessato, titolo per l'immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II..

Nel caso di specie, è stato impugnato un atto che si risolve in concreto in un mero atto di accertamento da parte del Vigili Urbani, che non ha alcuna valenza provvedimentale, non determina l’acquisizione delle opere al patrimonio comunale, e non è perciò suscettibile di ledere l’interesse del privato.

3) Quanto all’ordine di demolizione, premesso che dagli atti non risulta che esso sia stato effettivamente notificato all’odierno ricorrente, bensì solo a Maria Zagaria, comproprietaria dell’immobile, il Collegio rileva come in ogni caso sia intervenuta una causa di improcedibilità del ricorso.

L’indicata comproprietaria Maria Zagaria ha, infatti, depositato, il 16.1.2013, sia una prima istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 per le opere abusive in questione; sia una seconda istanza di sanatoria per le stesse opere, in data 28.12.2015.

Orbene, il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la presentazione di un'istanza di sanatoria in epoca successiva all'adozione dell'ordinanza di demolizione ha automatico effetto caducante sull'ordinanza di demolizione, rendendola inefficace.

La presentazione di una siffatta domanda di sanatoria produce, quindi, l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione contro l'atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell'abusività dell'opera, provocato dall'istanza, sia pure al fine di verificarne l'eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa, in quanto la P.A. dovrà o emettere un nuovo ordine di demolizione, o comunque assegnare al privato un nuovo termine per adempiere spontaneamente all’ordine già dato (una volta che sia venuto meno quello assegnato in precedenza).

4) Per quanto indicato, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile, per carenza di interesse fin dalla sua proposizione; e in parte improcedibile, per carenza di interesse sopravvenuta in corso di giudizio.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

In considerazione della natura processuale della decisione, il Collegio ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte improcedibile, secondo quanto esposto in parte motiva.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF

Sergio Zeuli, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Fabrizio D'Alessandri        Michelangelo Maria Liguori