TAR Toscana Sez. III n. 635 del 7 maggio 2018
Urbanistica.Installazione di sanitari

Il mero intervento di installazione dei sanitari – eseguito allorquando tutte le reti e gli allacci ad essi propedeutici sono già stati realizzati – non è riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria. L’art. 3, comma 1, lett. b) del DPR n. 380 del 2001 qualifica come <manutenzione straordinaria> gli interventi volti a “realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari”. Tale attività  non rende obbligatoria neppure una nuova valutazione dell’agibilità necessaria, invece, per gli interventi che hanno carattere “strutturale” e quelli che danno adito ad un mutamento di destinazione d’uso.

Pubblicato il 07/05/2018

N. 00635/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01693/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2017, proposto da:
Tornabuoni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Melograno Llc, in persona del legale rappresentante p.t., Abdulaziz Abdulmohsen Altuwaijri, Sultanah Abdulaziz Altuwaijri, rappresentati e difesi dall'avvocato Duccio Maria Traina, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via La Marmora n. 14;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Pisapia e Annalisa Minucci, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria;

per l'annullamento

delle ordinanze del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze 10 ottobre 2017, n. 911 e 12 ottobre 2017, n. 922, recanti irrogazione di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 6, c. 7, d.P.R. n. 380/2001 e ordine di deposito dell’attestazione di abitabilità, e di ogni atto comunque connesso;

nonché per l’accertamento

della piena validità dell’attestazione di abitabilità effettuata il 23 dicembre 2009 e della non necessità di un’ulteriore attestazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2018 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti impugnano le ordinanze del Comune di Firenze nn. 911 e 922, recanti irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 6, comma 7, del DPR 380/2001 e ordine di deposito di nuova attestazione di abitabilità. Con esse l’Amministrazione contesta agli odierni ricorrenti la realizzazione di opere di completamento in assenza di titolo in data successiva alla dichiarazione di fine lavori, nonché il mancato deposito delle relative attestazioni di abitabilità, successivamente all’esecuzione di detti lavori. Infatti il Comune di Firenze ha ritenuto che gli interventi effettuati in prossimità delle vendite degli appartamenti rappresentassero opere di manutenzione straordinaria eseguite in assenza di CILA e che a causa della mancanza dei sanitari gli appartamenti non potessero considerarsi abitabili alla data in cui è stata depositata attestazione di abitabilità; pertanto ha applicato ai ricorrenti sanzione pecuniaria pari ad € 1.000,00 ai sensi dell’art. 6, comma 7, del DPR 380/2001 e nel contempo ha ordinato il deposito dell’attestazione di abitabilità entro 30 giorni.

2 – Nel gravare le citate ordinanze, relative agli appartamenti <Bronzino> (foglio 165, p.lla 174, sub. 521) e <Della Robbia> (foglio 165, p.lla 174, sub. 522), i ricorrenti formulano nei loro confronti le seguenti censure:

- con il primo motivo censurano la sanzione applicata, per mancata effettuazione della CILA, evidenziando che nella specie non si era invero in presenza di interventi di <manutenzione straordinaria>, giacché a tal fine, ai sensi dell’art. 3 TUE, è necessario che si sia in presenza di opere edilizie, incidenti cioè sulla componente muraria dell’edificio, e non ad interventi, come nella specie, che attengono agli arredi o ai complementi; se è manutenzione straordinaria la creazione di un bagno, non lo è la sostituzione di servizi in bagno esistente; la sentenza penale del Tribunale di Firenze n. 5871 del 2014 ha chiarito che, con riferimento agli appartamenti in considerazione, mancavano solo elementi di arredo;

- con il secondo motivo contestano la asserita inefficacia della attestazione di abitabilità già realizzata, sul rilievo che sarebbero state poste in essere opere incidenti sul profilo igienico sanitario, ai sensi quindi dell’art. 24 TUE, evidenziando in senso contrario che le finiture poste in essere nei due appartamenti non riguardano i sanitari, che la ultimazione dei lavori c’era già stata e a quel momento è stata fatta la relativa dichiarazione, che non può incidere sulla abitabilità, in presenza di impianti funzionanti, il mero inserimento dei complimenti sanitari, che l’acquirente l’immobile può scegliere; gli interventi di manutenzione straordinaria non comportano comunque nuova attestazione di abitabilità né il controllo della dichiarazione è stato posto in essere nel termine di 180 giorni di cui all’art. 86, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2005.

3 – Il Comune di Firenze si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

4 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del 17 aprile 2018 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

5 – Le gravate ordinanze motivano la irrogata sanzione, per mancanza di CILA, e la necessità di nuova attestazione di abitabilità, alla avvenuta “installazione dei sanitari” in data successiva alla conclusione dei lavori; vi si legge infatti che “le opere di installazione dei sanitari realizzate a seguito del deposito della fine dei lavori e dell’attestazione di abitabilità”, da un lato, sono qualificabili come <manutenzione straordinaria>, soggetta a CILA, mentre, dall’altro lato, “in assenza di dette opere (installazione dei sanitari), seppur di modesta entità, gli alloggi non potevano considerarsi abitabili alla data in cui è stata depositata l’attestazione di abitabilità, 23/12/2009, per carenza delle attrezzature igienico-sanitarie necessarie per l’utilizzo abitativo”.

6 – Con le articolate censure parte ricorrente contesta gli assunti dell’Amministrazione, sia in punto di necessità di CILA sia in punto di necessità di nuova attestazione di abitabilità, censure che risultano fondate alla luce delle considerazioni che seguono.

6.1 – Con riferimento agli appartamenti in considerazione non risulta provato con certezza che, effettivamente, alla dichiarazione di fine lavori gli stessi fossero privi di servizi igienici.

Non si ricava ciò, in primo luogo, dal verbale di P.G. del 28.12.2010, versato in atti dalla difesa di parte ricorrente: in esso infatti si legge che l’appartamento foglio 165, p.lla 174, sub. 521 (cioè <Bronzino>) è “non sottoposto a sequestro ancora al grezzo” e l’appartamento foglio 165, p.lla 174, sub. 522 (<Della Robbia>) è parimenti “non sottoposto a sequestro ancora al grezzo”, mentre in relazione a nessuno dei predetti appartamenti si dice che mancano i servizi igienico-sanitari.

Né si ricavano indicazioni precise nel senso sostenuto dall’Amministrazione nella sentenza penale del Tribunale di Firenze n. 5871/2014, in riferimento agli appartamenti oggetto del presente ricorso; al capo G) l’accusa prevedeva il reato di falsa la dichiarazione di fine lavori presentata il 23.12.2009 in quanto alla data del 28.12.2010 le opere non sarebbero state ancora completate; Il Tribunale, con riferimento agli appartamenti in considerazione, evidenzia come il teste Salimbene aveva in un primo momento dichiarato che tali servizi non erano stati ultimati al momento della dichiarazione di fine lavori e dell’attestazione di abitabilità; mentre, dopo aver visionato una fotografia in udienza, aveva successivamente smentito la propria precedente dichiarazione; con la conseguenza che neppure dalla sentenza penale risulta provato con certezza che i servizi sanitari non fossero già installati alla data delle dichiarazioni sospettate di falsità.

Alla luce delle risultanze del verbale di PG e della sentenza del Tribunale di Firenze non pare potersi affermare con certezza che negli appartamenti in questione siano stati realizzati, post dichiarazione di fine lavori, interventi che avevano a che fare con i servizi igienici.

Unico documento dal quale emerge un riferimento alla mancanza dei servizi igienici è la nota del 23 marzo 2017 trasmessa dalla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Firenze all’Amministrazione comunale ove si legge che “al momento dell’ispezione eseguita da questa Sezione di PG in data 28.12.2010 alcuni appartamenti…risultavano ancora al grezzo in quanto mancanti di pavimenti nonché dei servizi igienico-sanitari”; tuttavia l’esame diretto del verbale del 28.12.2010 non conferma tale assunto mancando ivi, come già evidenziato, qualsiasi riferimento ai servizi igienici.

6.2 – In termini giuridici pare comunque da escludere che il mero intervento di installazione dei sanitari – eseguito allorquando tutte le reti e gli allacci ad essi propedeutici sono già stati realizzati – sia riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria. L’art. 3, comma 1, lett. b) del DPR n. 380 del 2001 qualifica come <manutenzione straordinaria> gli interventi volti a “realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari” e nella specie non si ipotizza la realizzazione ex novo di un servizio igienico prima inesistente o l’ampliamento di servizio esistente, bensì la semplice allocazione dei sanitari (come sarebbe la sostituzione di un lavandino o w.c. vecchio con un nuovo), come tale non rientrante nella <manutenzione straordinaria> (in tal senso Cons. Giust. Amm. Regione Siciliana, 15 marzo 2017, n. 102).

6.3 – Analogamente pare da escludere che gli interventi ipotizzati comportassero la necessità di nuova attestazione di abitabilità. L’art. 24 del DPR n. 380 del 2001, al comma 3, richiede attestazione di agibilità per “interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1”, cioè sulla “sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità”.

L’esame della giurisprudenza pone in evidenza come gli interventi che rendono obbligatoria una nuova valutazione dell’agibilità sono sostanzialmente quelli che hanno carattere “strutturale” e quelli che danno adito ad un mutamento di destinazione d’uso. In tal senso TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 16.3.2011, n. 740, secondo cui appare legittima la richiesta di una nuova valutazione delle condizioni di agibilità di un immobile «a fronte di modifiche strutturali, che implicano anche un cambiamento dell'uso degli spazi»; TAR Abruzzo, Sez. I, 17.6.2015, n. 456 invece precisa che «gli artt. 24 e segg. del T.U.E. non individuano espressamente le diverse ipotesi in cui, pur vertendosi in tema di interventi “minori”, gli stessi influiscano sulle condizioni di igiene e sicurezza, evidentemente rimettendo tale valutazione (di “influenza”) alle Amministrazioni deputate a tale verifica», dunque attribuendo all’Amministrazione un potere discrezionale di valutare se – nel caso concreto – gli interventi edilizi posti in essere alterino o meno le condizioni igienico-sanitarie dell’edificio, il che comunque appare difficile da sostenere in relazione alla mera collocazione degli arredi sanitari; la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che anche il mero mutamento di destinazione d’uso di un locale possa giustificare la richiesta di un nuovo certificato di agibilità (ex multis, TAR Abruzzo, Sez. I, 11.2.2014, n. 107); Cons. Stato, Sez. V, 12.2.2013, n. 795, nell’affermare che il rilascio di un nuovo certificato di agibilità si rende necessario per le sole modifiche “strutturali” dell’edificio, esclude la necessità di acquisire un simile titolo a fronte di un intervento di mero ampliamento di un’uscita di sicurezza; TAR Puglia, Lecce, 7.5.2009, n. 956, la quale afferma che «i lavori, effettuati successivamente all’interno del locale, hanno riguardato solo l’inserimento di un locale igienico, che non determina la necessità di un nuovo certificato di agibilità, in quanto, secondo la giurisprudenza costante, è necessario richiedere un nuovo certificato di agibilità solo quando si procede alla ristrutturazione totale».

Nel caso di specie, l’attestazione di agibilità è stata presentata allorquando tutti gli interventi strutturali nonché i mutamenti di destinazione d’uso erano già stati posti in essere; conseguentemente, la nuova attestazione di agibilità che il Comune ha ritenuto necessaria nel caso di specie, avrebbe dovuto riguardare solo l’installazione dei sanitari (lavandini, wc, ecc.). Ma tale intervento non risulta tuttavia dar luogo ad una “modifica strutturale” né ad un mutamento di destinazione d’uso (essendo di fatto i locali già completi degli impianti e, per ciò stesso, già destinati a bagno).

7- Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla le ordinanze impugnate.

Condanna il Comune di Firenze al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dei ricorrenti, che liquida in € 1.500,00 (mille e cinquecento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Riccardo Giani        Rosaria Trizzino