TAR Molise SEz. I n. 114 del 5 marzo 2018
Urbanistica.Opere oggetto di concessione in variante e contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 

Il contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per le opere oggetto di una concessione in variante dev’essere calcolato sommando le opere dei due titoli edilizi assentiti (concessione originaria e variante), scomputando quanto già pagato al momento del rilascio del titolo originario. Per la concessione in variante, però, la quota percentuale della parte del contributo commisurato al costo di costruzione delle opere ad essa riferite deve essere calcolata con riferimento alle norme vigenti al momento del rilascio della variante stessa e, come detto, limitatamente alle opere che ne costituiscono oggetto, escludendo cioè quelle già considerate (e quantificate) al momento del rilascio della concessione originaria. Con la concessione in variante il Comune deve quindi determinare, in via di conguaglio gli oneri e il corrispondente contributo non in relazione all'intero complesso in via di realizzazione, ma con riferimento alle sole opere nuove e ulteriori volumetrie assentite con la concessione in variante, da calcolare sulla base del nuovo parametro vigente al momento del rilascio del titolo in variante. Sulla complessiva somma dovuta per oneri, da quantificarsi come sopra, va poi scorporata la somma già versata.


Pubblicato il 05/03/2018

N. 00114/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00343/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 343 del 2015, proposto da:
Finanziaria Internazionale Investments Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Andrea Latessa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Campobasso, via Crispi, n. 70/a;

contro

Comune di Campobasso in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avvocati Elisabetta Di Giovine e Matteo Iacovelli, con domicilio in Campobasso, Piazza. V. Emanuele, n. 29;

per la restituzione di somme versate a titolo di urbanizzazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 9 settembre 2015 e depositato il successivo 22 settembre, la Finanziaria Internazionale Investments Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito SGR) ha chiesto la condanna del Comune di Campobasso al pagamento della somma di euro 250.691,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria, che la società afferma di aver versato al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, in realtà non dovuti.

La ricorrente premette di gestire un fondo denominato “AM Sviluppi Immobiliari” titolare di un complesso edilizio sito in località Vazzieri e individuato nel Catasto Fabbricati del Comune di Campobasso al foglio 60, mappale 1086, edificato su un terreno originariamente individuato al catasto terreni particelle 1032-1033-907-908. Su tale terreno veniva realizzato un complesso edilizio composto da due edifici (denominati “fabbricato A” e “Fabbricato B”) in esecuzione del predetto Piano di lottizzazione approvato con delibera del 1° aprile 2003, n. 24 che recepiva la convenzione con cui la società ricorrente si impegnava ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primaria a scomputo dei relativi oneri.

Secondo quanto ulteriormente rappresentato, il Comune rilasciava i relativi permessi di costruire per i quali veniva corrisposta la somma di euro 167.903,00 a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria ed euro 286.916,50 a titolo di costo di costruzione, mentre nulla veniva corrisposto per oneri di urbanizzazione primaria in quanto le relative opere venivano realizzate direttamente dalla società ricorrente a scomputo della somma dovuta per oneri di urbanizzazione primaria.

Ciò premesso, parte ricorrente rileva di aver proposto nel corso della realizzazione delle opere una serie di varianti e di aver realizzato opere di urbanizzazione di portata molto maggiore rispetto a quelle previste sulla base del progetto originario, trovandosi poi, su richiesta del Comune, a dover corrispondere, con riserva di ripetizione, anche le somme relative ai costi di urbanizzazione per una somma che non sarebbe stata dovuta e ammontante ad euro 250.691,86.

La SGR agisce pertanto con il presente giudizio per chiedere la restituzione delle somme asseritamente versate in eccesso sulla base dei seguenti motivi.

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 19 e 42 del d.P.R. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, e 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere sotto diversi aspetti per illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.; difetto di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà tra atti emessi dalla medesima Amministrazione.

Nonostante il maggior costo sostenuto dalla ricorrente per la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione primaria, rispetto a quelle previste nella convenzione, la richiesta del Comune di corrispondere ulteriori somme per oneri di urbanizzazione primaria deve ritenersi illegittima, in quanto già coperta dalla convenzione di lottizzazione e dalla realizzazione diretta di tali opere. Al più il Comune avrebbe potuto chiedere la corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondaria. Peraltro le varianti chieste ed ottenute dalla SGR avrebbero dovuto condurre a minori costo di urbanizzazione, in quanto consistenti in meri cambi di destinazione senza aggravamento del carico urbanistico. In ogni caso, dalla somma ancora da versare andava decurtato quanto già corrisposto ovvero il valore equivalente alle opere direttamente realizzate sulla base della convenzione.

Ciò premesso, parte ricorrente esamina analiticamente le singole voci di variante sulla base delle quali ha corrisposto al Comune intimato la somma asseritamente non dovuta, individuando per ogni variante eseguita gli importi che non sarebbero dovuti sulla base della regola di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 380/200, secondo cui le varianti non comportano la necessità di versare per intero tutti gli oneri ma solo le eventuali differenze rispetto alle opere di urbanizzazione già realizzate direttamente oppure versate.

Con atto depositato in data 14 ottobre 2015 si è costituito in giudizio il Comune di Campobasso che, con successiva memoria depositata in data 5 ottobre 2017 ha preliminarmente eccepito il difetto di prova dell’avvenuto pagamento da parte della ricorrente della maggior somma in questione.

In ogni caso, nel merito, il mutamento di destinazione d’uso avrebbe determinato un aggravio degli oneri secondo quanto previsto dalle tabelle formulate sulla base delle tipologie di intervento edilizio adottate dal Comune di Campobasso e dallo stesso versate in atti. In ogni caso le DIA in variante presentate sulla base del Piano casa comporterebbero il pagamento di una somma per oneri di urbanizzazione i cui oneri non possono essere calcolati detraendo la somma già versata per l’originaria superficie dell’immobile.

All’udienza pubblica dell’8 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata poi successivamente riportata nelle camere di consiglio del 29 novembre 2017 e del 5 dicembre 2017.

Occorre preliminarmente rilevare l’infondatezza delle eccezioni preliminari con cui l’Amministrazione comunale ha dedotto l’assenza di prova dell’avvenuto pagamento e il mancato deposito della perizia di parte sul calcolo degli oneri in eccesso.

Al riguardo, risultano depositate agli atti in data 22 settembre 2015 sia le prove dei versamenti richiesti (sub doc. 9.4, 10.4, 11.3, 12.4, 13.4 e 14.4 della produzione della SGR) dal Comune sia la perizia di parte eseguita dall’ingegnere Giuseppe Imbriaco.

Ciò premesso sul piano fattuale può passarsi allo scrutinio del merito del giudizio che si incentra sulla determinazione della somma che la SGR doveva effettivamente versare per la realizzazione delle opere oggetto di causa. La SGR ritiene che l’importo da corrispondere vada calcolato sulla base di quanto concretamente realizzato e della destinazione impressa alle aree oggetto di edificazione. In particolare la SGR afferma di aver direttamente realizzato sulla base della convenzione di lottizzazione approvata con la delibera del consiglio comunale del 1° aprile 2003, n. 24 tutte le opere di urbanizzazione primaria e che pertanto dall’importo dovuto per gli oneri di urbanizzazione andasse scomputato il valore delle opere di urbanizzazione già realizzate oltre che gli importi versati per costo di costruzione e oneri di urbanizzazione secondaria.

Dal proprio canto l’Amministrazione comunale sostiene quanto alle DIA eseguite in variante dalla ricorrente ai sensi del Piano casa che le leggi regionali n. 30/2009 e 25/2008 subordinerebbero la premialità prevista nel ripetuto Piano casa al pagamento integrale degli oneri, in quanto costituenti un quid novi comportante un carico urbanistico ulteriore, i cui oneri non possono essere scomputati dalla somma già versata per la superficie originaria.

Giova rammentare che ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001: <<1. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, (ora art. 1, comma 2, lett. e) e art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016) con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune…4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;

d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche>>.

Dall’altra parte l’art. 9, co. 3, della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 prevede che <<È dovuto per intero il contributo per gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di mutamento di destinazione d'uso di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, ed all'articolo 3, comma 6>>.

Ora, secondo l’Amministrazione resistente tale ultima norma implicherebbe che quanto già versato per gli oneri di urbanizzazione non debba essere computato e debba, invece, essere calcolato per intero il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione delle varianti, senza tener conto di quanto già pagato per il progetto originario; parte ricorrente ritiene invece che l’importo da versare non possa prescindere dal conguaglio con quanto già versato.

Tra le due impostazioni il Tribunale ritiene che quest’ultima sia quella corretta. Il Collegio aderisce infatti all’impostazione giurisprudenziale preferibile secondo cui <<il contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per le opere oggetto di una concessione in variante dev’essere calcolato sommando le opere dei due titoli edilizi assentiti (concessione originaria e variante), scomputando quanto già pagato al momento del rilascio del titolo originario. Per la concessione in variante, però, la quota percentuale della parte del contributo commisurato al costo di costruzione delle opere ad essa riferite deve essere calcolata con riferimento alle norme vigenti al momento del rilascio della variante stessa e, come detto, limitatamente alle opere che ne costituiscono oggetto, escludendo cioè quelle già considerate (e quantificate) al momento del rilascio della concessione originaria. Con la concessione in variante il Comune deve quindi determinare, in via di conguaglio gli oneri e il corrispondente contributo non in relazione all'intero complesso in via di realizzazione, ma con riferimento alle sole opere nuove e ulteriori volumetrie assentite con la concessione in variante, da calcolare sulla base del nuovo parametro vigente al momento del rilascio del titolo in variante. Sulla complessiva somma dovuta per oneri, da quantificarsi come sopra, va poi scorporata la somma già versata dalla società ricorrente>> (cfr. TAR Sardegna, sez. II, 28 novembre 2013, n. 780).

Diversamente argomentando, ritenendo cioè che per effetto delle varianti richieste ed ottenute a norma del Piano casa, la SGR avrebbe dovuto pagare nuovamente e per intero tutti gli oneri di urbanizzazione ivi inclusi quelli già corrisposti ovvero quelli di valore corrispondente alle opere realizzate, significherebbe riconoscere alla previsione della legge regionale una portata sanzionatoria che essa invece obiettivamente non presenta, come confermato dall’art. 1 della legge della Regione Molise 11 dicembre 2009, n. 30 a mente del quale: <<La Regione promuove misure straordinarie per il sostegno del settore edilizio, attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, promuovere l'edilizia economica per le giovani coppie e le categorie svantaggiate e meno abbienti e l'edilizia scolastica nonché per migliorare le caratteristiche architettoniche, energetiche, tecnologiche e di sicurezza dei fabbricati>>. Le disposizioni premiali di cui alla citata normativa hanno carattere straordinario e rispondono alla dichiarata finalità di riqualificare il patrimonio edilizio e contrastare la grave crisi economica e di tutelare i livelli occupazionali attraverso il rilancio delle attività edilizie, da attuare sui singoli edifici, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in relazione ad un arco di tempo limitato, con casi di esclusione ben determinati (cfr. TAR Campania, sez. II, n. 1502/2013).

Stando così le cose una previsione del tipo di quella prefigurata dal Comune resistente che imponesse a chi intenda giovarsi della premialità prevista dalla legge di pagare nella sostanza due volte i medesimi oneri di urbanizzazione, si porrebbe in aperto contrasto con la finalità agevolativa e non sanzionatoria sottesa all’intervento normativo in considerazione.

Ne consegue, in accoglimento di quanto prospettato da parte ricorrente, che gli oneri di urbanizzazione corrisposti dalla ricorrente al resistente Comune o comunque derivanti dal valore delle opere direttamente realizzate in virtù della convenzione di urbanizzazione devono essere detratti da quanto corrisposto in aumento al medesimo Comune per effetto delle varianti apportate.

Pertanto il Collegio, al fine di determinare in concreto l’eventuale somma da restituire alla ricorrente, reputa necessario disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. che, alla luce delle tabelle adottate dal Comune di Campobasso ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 e dei titoli edilizi abilitativi in variante rispetto al progetto originario:

1) determini la somma effettivamente dovuta da parte ricorrente al Comune di Campobasso per oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e per costi di costruzione, tenendo conto delle varianti introdotte al progetto originario;

2) scomputi dalla somma così determinata il valore degli oneri di urbanizzazione primaria realizzati, e la somma già versata da parte ricorrente per gli oneri di urbanizzazione secondaria e per i costi di costruzione;

3) individui la somma eventualmente in eccesso corrisposta al Comune di Campobasso da parte ricorrente sulla base del criterio, più volte esplicitato nella presente decisione, per cui gli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e i costi di costruzione devono essere versati una sola volta, anche nel caso di varianti introdotte in forza della normativa premiale del Piano casa.

Tale incombente è posto a carico del Direttore del Provveditorato alle Opere pubbliche per l’Abruzzo, il Lazio e la Sardegna, con facoltà di delega in favore di un qualificato funzionario della medesima Amministrazione, che provveda a redigere una relazione al quesito sopra prospettato.

Il predetto verificatore, nel contraddittorio delle parti costituite, provvederà alla disamina della documentazione in atti e a redigere una dettagliata e motivata relazione volta ad illustrare le conclusioni che riterrà di rassegnare.

La relazione corredata dagli atti amministrativi di riferimento, eventuali prospetti e rilievi (per i quali si potrà, se del caso, utilizzare anche quelli versati in atti), dovrà essere depositata, anche in formato digitale, presso la Segreteria entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Il compenso spettante al verificatore, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, cod. proc. amm., verrà liquidato dopo l'espletamento dell'incarico.

Si rinvia pertanto alla sentenza definitiva la determinazione dell’eventuale somma che il Comune di Campobasso dovrà corrispondere in ripetizione alla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- accoglie, in parte qua, il ricorso nei sensi indicati in motivazione;

- dispone, con riferimento alla domanda di ripetizione, gli incombenti meglio indicati in motivazione;

- fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 26 settembre 2018.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nelle camere di consiglio dei giorni 8 novembre 2017, 29 novembre 2017, 5 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Domenico De Falco, Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Domenico De Falco        Silvio Ignazio Silvestri