TAR Sicilia (PA) Sez. II n.1381 del 18 giugno 2018
Urbanistica.Sanzioni pecuniarie e presunzione di corresponsabilità del proprietario

In relazione alle sanzioni pecuniarie previste in materia edilizia, sussiste una presunzione di corresponsabilità a carico del “proprietario”, desumibile dal disposto dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, ma, comunque, il proprietario deve essere lasciato indenne ove risultino accertate sia l’estraneità dello stesso all’esecuzione delle opere prive di titolo abilitativo, sia la sua pronta attivazione con i mezzi previsti dall’ordinamento per agevolarne la rimozione, nel rispetto dei doveri di diligenza, correttezza e vigilanza nella gestione dei beni immobiliari, di cui ha la titolarità



Pubblicato il 18/06/2018

N. 01381/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00399/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2017, proposto da Caterina Ducato, rappresentata e difesa dall'avvocato Bernardette Baiamonte, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Sicilia, Palermo, in Palermo, via Butera, 6;

contro

- il Comune di Bagheria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Trovato, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi, 52;

nei confronti

- Dorotea Ducato, Vincenzo Ducato e Giuseppe Ducato, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Giammanco, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Sicilia, Palermo, in Palermo, via Butera, 6;

per l'annullamento

previa sospensione,

- dell’ordinanza n.30 del 21.11.2016 notificata in data 24.11.2016;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune di Bagheria;

Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, di Dorotea Ducato, Vincenzo Ducato e Giuseppe Ducato;

Vista l’ordinanza collegiale n.328\2017 di accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto il decreto collegiale n.1596\2017 di correzione di errore materiale nell’ordinanza collegiale n.328\2017;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 9 marzo 2018, i difensori delle parti, presenti così come specificato nel verbale d’udienza;


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 23 gennaio 2017 e depositato il 20 febbraio seguente, la sig.ra Caterina Ducato ha impugnato, al fine dell’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza n.30 del 21.11.2016 con la quale è stata irrogata e determinata ex art.31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001, la sanzione pecuniaria di €.20.000,00, quale atto conseguente all’accertata inottemperanza all’ordinanza n.2 dell’11.02.2016, di demolizione dell’ampliamento del secondo piano e della sopraelevazione del piano terzo dell’immobile di via Gorizia nn.3-5-7, a lei destinata unitamente ai germani Dorotea Ducato, Vincenzo Ducato e Giuseppe Ducato, tutti in qualità di comproprietari dell’immobile predetto.

Ne deduce l’illegittimità per i motivi di:

“1) Violazione dell’art.1 L.689/91. Principio di legalità”, poiché l’abuso edilizio di che trattasi sarebbe stato commesso prima dell’entrata in vigore del comma 4 bis dell’art. 31, cit.;

“2) Violazione dell’art.31 D.P.R. 380/2001. Carenza di legittimazione passiva sostanziale. Responsabile dell’abuso”, non essendo la responsabile degli abusi, perpetrati illo tempore dai genitori Ducato Michele e Lima Grazia - dei quali ha fatto denuncia al Comune resistente - e non avendo la disponibilità materiale del bene; inoltre, nel giudizio avviato dai fratelli, odierni controinteressati, per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n.2 dell’11.02.2016, ha anche proposto intervento ad opponendum.

Richiama, inoltre, la giurisprudenza secondo la quale, sia l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime, sia le sanzioni pecuniarie previste in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, possono lasciare indenne il proprietario che sia rimasto estraneo all’esecuzione delle opere abusive e che non abbia la disponibilità delle stesse.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bagheria che, innanzitutto, ha riconosciuto che la ricorrente non è la responsabile delle opere abusive per la demolizione delle quali si è resa disponibile, così come è comprovato dalle comunicazioni d’intenti in tale senso indirizzate all’Ente locale medesimo nonché dall’intervento ad opponendum nel giudizio pendente innanzi a questa sezione promosso dagli altri comproprietari dell’immobile abusivo avverso l’ordinanza di demolizione n.2 dell’11.02.2016.

Ciononostante il Comune resistente sostiene che non sarebbe opponibile ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, D.P.R. 380/2001, l’elemento soggettivo della ricorrente in ordine all’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e, pertanto, legittimamente avrebbe irrogato la sanzione nei confronti di tutti i proprietari pro indiviso della porzione di immobile abusivo non demolito ponendo il relativo onere a carico degli stessi in solido tra loro. La ricorrente – a suo dire - non potrebbe opporre le vicende dominicali che la coinvolgono al fine di paralizzare la richiesta dell’intero importo della sanzione pecuniaria di euro 20.000,00, irrogata e determinata ex art. 31, comma 4 bis, D.P.R. 380/2001, nei confronti di ciascuno dei germani comproprietari in solido tra loro.

Precisa, infine, che l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima prevista dalla norma, discende dal fatto che si tratta di immobile ricadente in zona A2-tessuti urbani di valore storico-ambientale, nonché in zona vincolata paesaggisticamente ex D.lgs. 42/04 e in zona sismica di seconda categoria.

Anche i controinteressati si sono costituiti in giudizio, con memoria depositata il 24/02/17, chiedendo, previa sospensione cautelare, l’annullamento dell’atto impugnato dalla ricorrente: ne deducono l’illegittimità per i motivi, ivi esposti, diretti, in sostanza, a contestare la legittimità della presupposta ordinanza di demolizione avverso la quale hanno già proposto innanzi a questo Tribunale il ricorso nrg. 958/2016 tuttora pendente.

Con ordinanza collegiale n.328\2017 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

In vista dell’udienza pubblica di trattazione del merito del ricorso, il Comune resistente ha depositato una memoria scritta al fine di ribadire le proprie difese e insistendo per il rigetto del gravame.

All’udienza pubblica del 9.3.2018, su conforme richiesta delle parti, la causa è stata posta in decisione.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

La giurisprudenza in materia ha avuto modo in più occasioni di affermare che, in relazione alle sanzioni pecuniarie previste in materia edilizia, sussiste una presunzione di corresponsabilità a carico del “proprietario”, desumibile dal disposto dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, ma ha, comunque, ragionevolmente riconosciuto che il proprietario debba essere lasciato indenne ove risultino accertate sia l’estraneità dello stesso all’esecuzione delle opere prive di titolo abilitativo, sia la sua pronta attivazione con i mezzi previsti dall’ordinamento per agevolarne la rimozione, nel rispetto dei doveri di diligenza, correttezza e vigilanza nella gestione dei beni immobiliari, di cui ha la titolarità (cfr., ex multis, C.d.S., sez. VI, 10/07/2017, n. 3391; Sez. VI, 30 marzo 2015, n. 1650; Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 10/01/2017, n.378; 30/01/2017, n.1440).

Ciò detto, non può che prendersi atto che, nel caso in trattazione, sussistono entrambe le su indicate condizioni, così come riconosciuto dal Comune resistente, atteso che la sanzione risulta irrogata nei confronti della ricorrente in qualità di comproprietaria non responsabile e che la stessa ha prodotto documentazione idonea e sufficiente a dimostrare il suo pronto intervento – nei limiti consentiti dall’ordinamento – per indurre o agevolare la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Per tale ragione, assorbite le altre censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullato l’atto impugnato limitatamente alla parte in cui è destinato alla ricorrente.

Nessun ingresso, invero, può essere ammesso alle censure dedotte dai controinteressati che avrebbero dovuto, nei modi e nei termini legge, autonomamente impugnare il provvedimento oggetto del presente giudizio.

Le spese di lite vanno poste, come di regola, a carico dell’amministrazione soccombente e a favore della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, mentre vanno compensate nei confronti dei controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Bagheria alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate nella misura di € 1.000,00 (euro mille\00) oltre accessori di legge.

Spese compensate nei confronti di Dorotea Ducato, Vincenzo Ducato e Giuseppe Ducato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Anna Pignataro        Cosimo Di Paola