TAR Calabria (CZ) Sez. II n. 112 del 25 gennaio 2024
Urbanistica.Tolleranze costruttive
Le c.d. tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 380 del 2001 consistono in un istituto per cui non è da considerarsi violativo del titolo edilizio un fabbricato che si discosti dal progetto assentito in misura minima. Nondimeno, allorché lo scostamento sia maggiore della soglia di rilevanza fissata dal legislatore, è evidente che le superfici e le volumetrie che sarebbero state ricomprese nelle c.d. tolleranze costruttive non debbono essere scomputate, ai fini del calcolo della sanzione amministrativa alternativa alla demolizione dei cui all’art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001, dalla superficie e dalla volumetria abusivamente realizzate. Al contrario, tali superfici e volumetrie partecipano a determinare la misura dell’abuso.
Pubblicato il 25/01/2024
N. 00112/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2023, proposto da
Rosario Pasquale Ferraro, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione del responsabile del Settore IV del Comune di Acri del 21 febbraio 2023, n. 35, di “applicazione fiscalizzazione abusi edilizi eseguiti in parziale difformità di titolo edilizio valido la cui demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità”, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente ed in particolare della comunicazione del Comune di Acri del 12 gennaio 2023, prot. n. 975, con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento e le modalità di calcolo della sanzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Va premesso che il ricorso deciso con la presente sentenza si inserisce all’interno di un’articolata vicenda amministrativa, sulla quale questo Tribunale si è già pronunziato più volte (sentenze di questa Sezione del 31 dicembre 2011, n. 1697; dell’11 gennaio 2013, n. 123; del 13 novembre 2013, n. 997, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza del 26 maggio 2020, n. 3330; del 22 gennaio 2015, n. 142, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenze del 26 maggio 2020, n. 3330 e del 21 maggio 2021, n. 3919; del 18 ottobre 2022, n. 1781).
Inoltre, la medesima determinazione oggetto del presente ricorso è stata impugnata, con ricorso iscritto al n. 3636 R.G. del 2023, dalla Pianeta S.r.l., che ne deduce la nullità per elusione del giudicato e, comunque, l’annullabilità.
Tuttavia, da un lato l’oggetto di questo giudizio è ben delimitato dal ricorso, sì che è necessario riportare, ai fini motivazionali, solo alcuni fatti, essenziali per comprendere l’oggetto della decisione.
Dall’altro lato, la presente decisione, andando a coprire solo i vizi dedotti dal ricorrente, non incide sulle questioni proposte da Pianeta S.r.l. nel diverso giudizio n. 363 R.G. del 2023.
2. – Per quel che in questa sede rileva, Rosario Pasquale Ferraro, titolare della concessione edilizia del 13 dicembre 1999, n. 1094, per la costruzione delle 17 villette in territorio del Comune di Acri, ha eseguito, su uno dei corpi di fabbrica in cui l’opera edilizia si è concretizzata, alcune opere in difformità dal titolo.
Dunque, egli ha chiesto permesso di costruire in sanatoria, che è stato reso in data 22 novembre 2006 (provvedimento n. 1902).
Esso è stata però annullato da questo Tribunale con la citata sentenza n. 1223 del 2013.
Con ordinanza del 31 marzo 2014, n. 5758, il Comune di Acri ha quindi intimato la demolizione delle opere realizzate in difformità dal titolo originario.
Il 20 giugno 2014, con nota assunta a protocollo al n. 10367, Rosario Pasquale Ferraro ha richiesto la c.d. fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, trattandosi di opere eseguite in forza di titolo edilizio annullato.
3. – Con il provvedimento impugnato, l’istanza presentata nel 2014 è stata accolta, avendo il Comune valutato che la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte dell’edificio realizzata in conformità con altro titolo.
Rosario Pasquale Ferraro, però, ha contestato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale che:
a) la c.d. fiscalizzazione non sia stata disposta ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 380 del 2011, per come richiesto, bensì ai sensi del precedente art. 34, comma 2, con calcolo di una sanzione amministrativa pecuniaria ben maggiore;
b) la c.d. fiscalizzazione sia stata realizzata calcolando le superfici difformi senza tener conto delle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis del testo normativo citato.
4. – Il Comune di Acri, costituitosi, da un lato segnala che nel giudizio n. 363 R.G. del 2023 Rosario Pasquale Ferraro ha difeso la legittimità del provvedimento di cui si tratta, cui avrebbe quindi prestato acquiescenza.
Nel merito, afferma di aver correttamente operato.
5. – Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 17 gennaio 2024.
6. – Il ricorso deve essere respinto perché palesemente infondato, senza la necessità di approfondire la questione preliminare relativa alla dedotta acquiescenza, sollevata dall’amministrazione intimata.
6.1. – È pacifico che le opere di cui è stata ordinata in origine la demolizione sono state eseguite in difformità al titolo rilasciato dal Comune di Acri. Esse, quindi, non sono state poste in essere in forza di un provvedimento autorizzatorio poi annullato.
Ciò che, invece, è stato annullato da questo Tribunale Amministrativo Regionale è il permesso di costruire in sanatoria, la cui temporanea esistenza nella realtà giuridica non vale ad escludere l’originaria, e persistente, mancanza di titolo.
Correttamente, quindi, l’amministrazione ha fatto applicazione dell’art. 34, comma 2 d.P.R. n. 38 del 2001, e non del successivo art. 38.
6.2. – Quanto alle c.d. tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 380 del 2001, si tratta di un istituto per cui non è da considerarsi violativo del titolo edilizio un fabbricato che si discosti dal progetto assentito in misura minima.
Nondimeno, allorché – come pacificamente avvenuto nel caso di specie – lo scostamento sia maggiore della soglia di rilevanza fissata dal legislatore, è evidente che le superfici e le volumetrie che sarebbero state ricomprese nelle c.d. tolleranze costruttive non debbono essere scomputate, ai fini del calcolo della sanzione amministrativa alternativa alla demolizione dei cui all’art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001, dalla superficie e dalla volumetria abusivamente realizzate.
Al contrario, tali superfici e volumetrie partecipano a determinare la misura dell’abuso.
7. – Il ricorso è conclusivamente rigettato, resistendo il provvedimento alle censure articolate dal ricorrente.
Le spese di lite sono liquidate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna Rosario Pasquale Ferraro alla rifusione, in favore del Comune di Acri, in persona del Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario