TAR Sicilia (CT) Sez. II n.3959 del 22 dicembre 2023  
Urbanistica.Voltura della concessione edilizia    

La semplice voltura della concessione edilizia (e ciò a maggior ragione deve vale per la voltura che non si è perfezionata o per la semplice cointestazione del titolo abilitativo) non comporta il trasferimento automatico in capo al nuovo titolare delle obbligazioni contratte dall’originario concessionario con l’Amministrazione, occorrendo in tal senso l’espresso accollo del nuovo titolare e l’accettazione dell’Amministrazione creditrice; ciò in considerazione della natura personale dell’obbligazione relativa al pagamento del contributo concessorio di cui si tratta, che non costituisce un onere reale né rappresenta un’obbligazione propter rem in assenza di una norma che espressamente attribuisca all’obbligazione in parola tale natura. Sia gli oneri reali che le obbligazioni propter rem costituiscono, infatti, figure tipiche e devono considerarsi un numerus clausus. Soltanto in un’ipotesi specifica l’obbligazione relativa al versamento del contributo nasce direttamente in capo all’avente causa: ove l’acquirente subentri al venditore prima del rilascio della concessione edilizia.


Pubblicato il 22/12/2023

N. 03959/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02615/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2615 del 2012, proposto da
Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Belfiore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Cannatella in Catania, via Monserrato, 48;

contro

società Immobiliare Eoliana s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Briguglio, domiciliato presso la Segreteria del Tar in Catania, via Milano 42a;

nei confronti

Impresa Ernesto Stancanelli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Longo e Fiorella Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’opposizione

al decreto ingiuntivo n. 8221/12 reg. prov. pres. emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - sezione Staccata di Catania Sezione I int., in data 28.11.2012 e notificato in data 14.1.2013, con cui è stato intimato alla Società Immobiliare Eoliana di Giovan Battista Schiera & C. s.a.s. il pagamento della somma di € 118.091,77 per assunto mancato versamento degli oneri concessori (III e IV rata), del costo finale di costruzione e delle sanzioni per ritardato pagamento, relativamente alla concessione edilizia n. 24/2005, oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 2.120,66, di cui € 620,66 per spese vive ed € 1.500,00 per compenso, oltre I.V.A e C.P.A.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società immobiliare Eoliana s.a.s. e dell’Impresa Ernesto Stancanelli s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2023 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

1.-Il Comune di Lipari rilasciava alla ditta “Immobiliare Eoliana di Giovan Battista Schiera e C. s.a.s.” (d’ora in poi solo società eoliana) la concessione edilizia n. 24 del 10 marzo 2005 per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione sui fabbricati siti in contrada Acquacalda, riportati in catasto al foglio n. 5, particelle nn. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 57, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, al fine di realizzare una struttura alberghiera; titolo concessorio cui accedeva la previsione dell’obbligo di versamento del contributo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, frazionato in tre rate.

Il concessionario versava tuttavia soltanto la prima rata degli oneri concessori; residuavano, quindi, le somme dovute a titolo di seconda e terza rata dei predetti oneri, nonché quelle dovute a titolo di costo di costruzione, oltre alle sanzioni per il ritardato pagamento e gli interessi calcolati dalle singole scadenze all’effettivo soddisfo, per un ammontare complessivo calcolato in € 118.091,77.

In accoglimento del ricorso proposto dalla parte creditrice, questo Tribunale, con decreto n. 8221 del 28 novembre 2012, ingiungeva alla società eoliana il pagamento della predetta somma oltre gli interessi legali fino al soddisfo.

Avverso il suindicato decreto ingiuntivo la società stessa proponeva i seguenti motivi di doglianza:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della l. n. 47/85 ed oggi art. 43 del D.P.R. n. 380/2001 - dell’art. 2 del R.D. n. 639/1910, dell’art. 36 comma 2 del D.L. n. 248/2007, dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni in l. n. 106/2011 (inutilizzabilità ed inammissibilità del procedimento monitorio - comunque divieto di aggravio economico e di oneri aggiuntivi): il Comune intimato avrebbe dovuto osservare, per il conseguimento degli oneri concessori per cui è causa, la speciale procedura di ingiunzione prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, non già il gravoso procedimento monitorio;

II) Erroneità dei presupposti, travisamento. Difetto di legittimazione passiva della Immobiliare Eoliana in ordine al pagamento del contributo concessorio (oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1227, comma 2, cod. civ.: l’Immobiliare eoliana sarebbe priva di legittimazione passiva, in quanto il Comune resistente avrebbe dovuto richiedere il versamento degli oneri concessori derivanti dal rilascio della concessione edilizia n. 24 del 10 marzo 2005 alla “Impresa Ernesto Stancanelli s.r.l.”, odierna controinteressata, avendo quest’ultima acquistato parte del compendio immobiliare (Corpo “A”) oggetto del citato permesso di costruire, giusta atto di compravendita in data 7 febbraio 2008 per notaio Alfredo Tamburino rep. n. 9687, con il patto espresso ed essenziale che ogni e qualsiasi onere concessorio sarebbe stato assunto dalla società acquirente; di tale compravendita e degli obblighi assunti dall’acquirente il Comune di Lipari avrebbe avuto piena conoscenza, essendo stato il relativo contratto allegato alla richiesta di cointestazione della concessione depositata il 21 febbraio 2008, contenuta nella nota prot.n. 9159 agli atti, cui è seguita l’istanza di variante del progetto prot.n. 28899 del 31 luglio successivo, presentata congiuntamente dalle due società e pure versata in giudizio;

III) Non dovutezza delle somme ingiunte a titolo di sanzioni per ritardato pagamento: la società opponente non sarebbe tenuta a versare le somme richieste a titolo di sanzioni e interessi, in quanto il Comune non avrebbe preventivamente escusso la garanzia fideiussoria richiamata nella concessione edilizia;

IV) Domanda di rivalsa e/o manleva da parte della impresa Ernesto Stancanelli - conseguente richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, previa richiesta di spostamento dell’udienza: conseguentemente chiede la chiamata in causa dell’impresa Ernesto Stancanelli s.r.l. e la condanna della stessa al versamento delle somme pretese dall’Amministrazione resistente.

Si costituiva in giudizio il Comune di Lipari sostenendo nel merito l’infondatezza dell’opposizione.

All’esito dell’udienza straordinaria del 24 ottobre 2022, in vista della quale la società opponente depositava documenti e ribadiva le proprie difese, il Collegio autorizzava, con ordinanza n. 208 del 25 gennaio 2023, la chiamata in causa dell’impresa Ernesto Stancanelli s.r.l.

Questa si costituiva in giudizio con atto depositato in data 7 marzo 2023, meglio articolando le sue difese nella successiva memoria del 25 luglio 2023. Eccepiva in via preliminare l’inammissibilità della chiamata in garanzia e, comunque, la prescrizione della pretesa dedotta a fondamento della chiamata stessa, chiedendo preliminarmente l’estromissione dal giudizio; in ogni caso, l’annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, aderendo sotto questo profilo alla posizione dell’opponente.

All’udienza straordinaria del 25 settembre 2023, in vista della quale le parti -ricorrente e controinteressata- hanno depositato documenti, memorie e repliche, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.

2. In via preliminare va esaminata la richiesta di estromissione dell’impresa Stancanelli.

2.1.- La chiamata in causa è stata ordinata dal Collegio con la citata ordinanza, preso atto dell’avvenuto trasferimento all’impresa odierna controinteressata di parte del compendio immobiliare (identificato con il Corpo “A”) oggetto del permesso di costruire n. 24/2005 in questione, giusta atto di compravendita in data 7 febbraio 2018 per notaio Alfredo Tamburino rep. n. 9687, con assunzione espressa da parte dell’acquirente di ogni e qualsiasi onere concessorio.

L’impresa Stancanelli è, pertanto, obbligata in solido con la dante causa secondo quanto dalla stessa impresa Stancanelli riconosciuto con nota prot. 24405 del 5 luglio 2011 indirizzata al Comune, con la quale ha chiesto la rateizzazione degli oneri di cui si discute.

La società Eoliana è, a sua volta, obbligata per le stesse somme non essendo intervenuta nella fattispecie un’esplicita liberatoria da parte del Comune creditore; le due imprese debbono cioè ritenersi obbligate in solido, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1273, 3° comma, del codice civile.

2.2.-Veniamo, quindi, all’eccezione di prescrizione opposta dall’impresa Stancanelli, tanto nei confronti della dante causa quanto del Comune.

L’eccezione è fondata solo nei confronti del Comune.

E’in atti –si ribadisce- la richiesta di cointestazione della concessione presentata al Comune il 21 febbraio 2008 prot.n. 9159, nonché l’istanza di variante prot.n. 28899 del 31 luglio successivo, a firma congiunta delle due società.

Il Comune è stato dunque reso edotto dell’intervenuto passaggio di proprietà; sicchè avrebbe dovuto far valere la pretesa nei confronti dell’impresa Stancanelli nel termine di prescrizione a partire dall’intervenuta conoscenza del trasferimento del bene cui il pagamento degli oneri concessori si collega.

Soltanto nell’agosto 2011, dopo la richiesta di rateizzazione presentata dall’impresa Stancanelli di cui sopra, il Comune si è rivolto direttamente all’impresa stessa richiamando espressamente l’obbligo di versare “gli oneri concessori ed il costo di costruzione dovuti in dipendenza dell’originaria concessione e nel rispetto delle scadenze segnate e dei successivi atti, aumentati degli interessi e sanzioni di mora previsti dalla normativa vigente in materia….” (cfr. nota prot.28299 del 16 agosto 2011, agli atti di causa). Dopo di che ogni richiesta è stata indirizzata alla sola società eoliana, ivi compresa la presente azione; sicché, quand’anche si volesse assegnare alla nota dell’agosto 2011 il valore di atto interruttivo della prescrizione, in assenza di ulteriori analoghe richieste, il credito del Comune si è prescritto nei confronti della controinteressata.

Ma le stesse conclusioni non possono essere tratte nei rapporti tra le parti private.

A seguito delle richieste di pagamento degli oneri risalenti al 2009 e indirizzate dal Comune alla società eoliana (cfr. note prot. 18665 e 44055 agli atti del giudizio), a tacer d’altro, nel termine di prescrizione la società stessa ha notificato l’opposizione al decreto ingiuntivo anche all’impresa Stancanelli, in data 22 febbraio 2013, chiedendone l’intervento in giudizio nella qualità di coobligata.

Il processo deve, pertanto, proseguire nei confronti di entrambe le parti. La notifica dell’atto di opposizione deve valere quale atto interruttivo della prescrizione, a nulla rilevando che la chiamata in causa sia stata autorizzata da questa Sezione soltanto nel 2023.

3.-Ciò premesso, il ricorso può essere accolto limitatamente all’applicazione delle sanzioni accessorie e degli interessi; gli altri motivi vanno, invece, respinti.

3.1. Innanzitutto privo di fondamento giuridico il primo motivo di ricorso, con il quale parte opponente sostiene che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto impiegare, al fine della riscossione degli oneri di urbanizzazione e del costo finale di costruzione di cui al permesso di costruire n. 24/2005, il procedimento di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato, in luogo del procedimento monitorio.

Al riguardo, si rileva che il contributo per il rilascio del permesso di costruire non ha carattere tributario; l’amministrazione può pertanto avvalersi di tutti gli strumenti a tal fine predisposti dall’ordinamento giuridico, tra cui certamente il procedimento monitorio (cfr., in tal senso, questo T.A.R., Sez. I, 3 novembre 2022, n. 2868).

Né alcuna violazione del diritto di difesa si è verificata nel caso di specie, atteso che la società Immobiliare Eoliana s.a.s. ha fatto valere le proprie ragioni in sede di opposizione.

3.2. Infondato anche il secondo motivo, con il quale parte opponente deduce –come detto- la propria carenza di legittimazione passiva in ragione del disposto trasferimento di parte del compendio immobiliare (identificato con il Corpo “A”), oggetto del permesso di costruire n. 24/2005 in questione, all’“Impresa Ernesto Stancanelli s.r.l.”, odierna controinteressata, giusta atto di compravendita più volte richiamato.

Il contratto di compravendita stipulato con l’impresa Stancanelli, inviato al Comune in uno all’istanza di cointestazione della concessione edilizia n. 24/2005, non ha determinato la liberazione del debitore originario in assenza di una condizione espressa in tal senso nell’atto stesso ovvero di una dichiarazione liberatoria del Comune creditore che, ai sensi dell’art. 1273, secondo comma, cod. civ., avrebbero potuto sollevare dall’obbligazione il debitore originario.

D’altro canto, è costantemente affermato in giurisprudenza il principio secondo cui la semplice voltura della concessione edilizia (e ciò a maggior ragione deve vale per la voltura che –come nella fattispecie- non si è perfezionata o per la semplice cointestazione del titolo abilitativo) non comporta il trasferimento automatico in capo al nuovo titolare delle obbligazioni contratte dall’originario concessionario con l’Amministrazione, occorrendo in tal senso l’espresso accollo del nuovo titolare e l’accettazione dell’Amministrazione creditrice (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 828; Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2011, n. 316; T.A.R. Roma, sez. II quater, 10 agosto 2017, n. 9287); ciò in considerazione della natura personale dell’obbligazione relativa al pagamento del contributo concessorio di cui si tratta, che non costituisce un onere reale né rappresenta un’obbligazione propter rem in assenza di una norma che espressamente attribuisca all’obbligazione in parola tale natura (si veda in tal senso T.A.R. Catania, sez. I, 16 febbraio 2022, n. 495). Sia gli oneri reali che le obbligazioni propter rem costituiscono, infatti, figure tipiche e devono considerarsi un numerus clausus.

Soltanto in un’ipotesi specifica l’obbligazione relativa al versamento del contributo nasce direttamente in capo all’avente causa: ove l’acquirente subentri al venditore prima del rilascio della concessione edilizia (T.A.R. Catania, sez. I, 18 giugno 2020, n. 1430); ma non è questo il caso di specie.

L’ingiunzione in questione è stata pertanto correttamente indirizzata alla società ricorrente (considerato il vincolo di solidarietà); ma altrettanto correttamente l’obbligata originaria ha chiamato in giudizio l’impresa acquirente.

3.4. E’ invece fondata –come su anticipato- la terza censura, con cui la società eoliana lamenta l’illegittima applicazione delle sanzioni e dei correlati interessi, stante l’omessa escussione del fideiussore da parte dell’Amministrazione creditrice.

In punto di fatto va evidenziato, da una parte, che unitamente al ricorso introduttivo la società opponente ha depositato la polizza assicurativa rilasciata dalla UNIPOL Agenzia di Milazzo n. 039525230 dell’8 marzo 2005, emessa a garanzia dell’importo ulteriormente dovuto al Comune di Lipari per oneri concessori; dall’altra, che nei propri scritti difensivi l’Amministrazione non ha contestato il rilievo della mancata escussione del fideiussore.

Al riguardo, va richiamato il principio di diritto recentemente elaborato da questo Tribunale amministrativo con la citata sentenza n. 495 del 26 gennaio 2022 - ribadito con sentenza della stessa prima Sezione n.924 del 22 marzo 2023- secondo cui “condivisa giurisprudenza del Giudice d’appello (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana-Sezione Giurisdizionale 15 Settembre 2011 n. 557) ha ritenuto che i doveri di correttezza ricadenti in capo al creditore (per di più nella specie soggetto pubblico) in base all’art. 1175 c.c. avrebbero imposto al medesimo di rendere meno gravosa possibile la posizione del debitore nell’adempiere un’obbligazione, potendosi avvalere, tra l’altro, di una garanzia fideiussoria sul pagamento dei contributi; facendone discendere che “In somma sintesi, nell’ipotesi in cui sussiste una fideiussione espressamente richiamata nel titolo edilizio a garanzia degli oneri legati al rilascio di una concessione edilizia (adesso permesso di costruire), in cui espressamente è previsto l’obbligo del fideiussore di versare al Comune quanto richiesto in termini brevi previo un semplice avviso al garantito e senza il riconoscimento al garantito di alcuna facoltà di svolgere eccezioni sul pagamento, l’ingiustificata mancata o intempestiva intimazione del Comune volta all’esercizio del diritto correlato alla garanzia, per il principio dell’autoresponsabilità (secondo il quale il creditore deve usare l’ordinaria diligenza al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli conseguenti all’inadempimento della controparte) determina l’inesigibilità di sanzioni e interessi derivanti dalla mancata corresponsione degli oneri coperti dalla fideiussione (cfr. Cons. Stato Sez. V 5 febbraio 2003 n. 571 cfr. anche in tal senso T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione I, 1 Marzo 2021 n. 632).

Anche nella fattispecie che ci occupa non risulta che il Comune resistente si sia previamente avvalso della garanzia fideiussoria; né l’Amministrazione ha contestato l’assunto a seguito di specifico rilievo di parte ricorrente.

Alla stregua di quanto precede, pertanto, le sanzioni e gli interessi non sono esigibili.

4. In conclusione, respinta la richiesta di estromissione della società controinteressata e restando obbligate in solido la società opponente e la società controinteressata, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato limitatamente alla parte in cui reca la condanna al pagamento delle somme ivi indicate a titolo di sanzioni, interessi e penalità di mora.

Attesa la reciproca soccombenza, il Collegio dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’opposizione al decreto ingiuntivo, come in epigrafe proposta, previa reiezione dell’istanza di estromissione dell’impresa Stancanelli, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, revoca la condanna al pagamento delle sanzioni accessorie e degli interessi. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giacinta Serlenga, Presidente, Estensore

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario

Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario