TAR Liguria, Sez. I, n. 694, del 5 maggio 2014
Urbanistica.Fabbricato abusivo al momento della ripresa aerofotografica interamente coperto da teloni, legittimità diniego dell'istanza di condono edilizio

Il fatto che il fabbricato al momento della ripresa aerofotografica fosse interamente coperto da teloni grigi sorretti da tubi di ferro e che l’area grigia visibile nelle fotografie può essere ricondotta al tipo di copertura e struttura propria del manufatto, non consente di stabilire la data di ultimazione delle opere. Non è dato sapere, infatti, ove anche, per ipotesi, il manufatto fosse stato realmente esistente e riparato da un telone, se lo stesso fosse stato ultimato o meno alla data in questione. La dichiarazione di notorietà non è idonea a confutare le risultanze del rilievo aerofotogrammetrico, e dimostrare la data di ultimazione dei lavori. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00694/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00693/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2006, proposto da: 
Angelo Dodi, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Paolo Iossi, Daniele Granara, con domicilio eletto presso Francesco Granara in Genova, via B. Bosco 31/4;

contro

Comune di Moneglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso Giovanni Gerbi in Genova, via via Roma 11/1;

per l'annullamento

del provvedimento del 24/05/2006 prot. n.0004497, categoria 06 classe 03 notificato in data 31/05/2006 avente ad oggetto l'ingiunzione a provvedere alla rimessa in pristino delle opere realizzate ed indicate nel verbale di sopralluogo n.2334 del 13/03/2006 ed al conseguente ripristino dello stato dei luoghi anteriormente alla loro esecuzione ed in conformità alla concessione edilizia n.37/2001 del 24/04/2001, rilasciata a nome del Sig. Cembrano Bruno nonchè per l'annullamento di ogni altro atto antecedente, richiamato, presupposto e conseguente e, segnatamente, la comunicazione di diniego dell'accoglimento dell'istanza di condono edilizio, presentata dall'allora proprietario dell'immobile oggetto del presente ricorso Sig.Cembrano Bruno, in data 7 giugno 2004, e relativa all'ampliamento e sopraelevazione del magazzino realizzato a monte della strada provinciale n.55 frazione S.Saturnino, notificata in data 5 maggio 2006.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Moneglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato il 3 luglio 2006 al Comune di Moneglia e depositato il successivo 31 luglio 2006 il sig. Angelo Dodi, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, i provvedimenti in epigrafe.

Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 10 l. 241/90 in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto degli apporti procedimentali espressi con memoria 14 febbraio 2006;

2) violazione dell’art. 31 d.p.r. 380/01 in combinato disposto dell’art. 32, comma 25, l. 326/03, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, in quanto, erroneamente, l’amministrazione avrebbe ritenuto la data di ultimazione del manufatto successiva al 31 marzo 2003;

3) violazione dell’art. 4 P/f2 della nta del puc di Moneglia in combinato disposto con l’art. 25 del prg , eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta, in quanto il Comune non avrebbe considerato che le norme di PRG avrebbero ammesso la realizzazione delle opere in questione.

Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.

Con ordinanza 31 agosto 2006 n. 289 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

All’udienza pubblica del 27 marzo 2014 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è rivolto avverso un diniego di condono e il conseguente ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

Il ricorso è infondato.

Il Comune ha negato il condono sulla scorta della tardività dell’ultimazione delle opere rispetto al termine di ammissione al condono.

Il primo motivo è infondato.

Gli apporti procedimentali del ricorrente sono stati oggetto di attenta analisi che ha condotto anche alla richiesta (e al conseguente rilascio) di un parere legale in merito (doc. n. 12 prod. Comune di Moneglia 8 agosto 2006).

Il secondo motivo con cui si sostiene l’anteriorità della realizzazione delle opere rispetto al termine finale previsto dalla normativa sul condono è parimenti infondato.

Da un primo punto di vista occorre rilevare come l’onere della prova in ordine all’anteriorità della data di ultimazione delle opere incomba in capo al ricorrente.

L’accertamento comunale è fondato sul rilievo aerofotogrammetrico.

Il ricorrente sostiene che il fabbricato al momento della ripresa aerofotografica era interamente coperto da teloni grigi sorretti da tubi di ferro e che l’area grigia visibile nelle fotografie può essere senz’altro ricondotta al tipo di copertura e struttura propria del manufatto.

Le argomentazioni non appaiono persuasive attesa la loro inidoneità stabilire la data di ultimazione delle opere. Non è dato sapere, infatti, ove anche, per ipotesi, il manufatto fosse stato realmente esistente e riparato da un telone, se lo stesso fosse stato ultimato o meno alla data in questione.

Né il ricorrente riesce, al di là della dichiarazione di notorietà che come noto non è idonea a confutare le risultanze del rilievo aerofotogrammetrico (TAR Puglia, Bari, II 10 settembre 2003 n. 3248), a dimostrare la data di ultimazione dei lavori.

Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che comunque l’intervento sarebbe ammesso dalla disciplina urbanistica.

Il motivo è inammissibile siccome irrilevante.

La ragione del diniego di condono risiede esclusivamente nell’accertamento dell’ultimazione delle opere successivamente al 31 marzo 2003.

La possibilità di valersi di un accertamento di conformità esula dall’oggetto del presente giudizio, non sussistendo in capo all’amministrazione alcun onere di riqualificare in tal senso una domanda di condono.

Il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 4000, 00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Davide Ponte, Consigliere

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)