TAR Liguria Sez. I n.381 del 13 febbraio 2012
Urbanistica.Fascia di rispetto autostradale

Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale ha natura assoluta. Lo stesso cioè ha una giustificazione che non ammette prova contraria. La sussistenza del divieto vale anche nel caso in cui il vincolo sopravvenga alla realizzazione della costruzione e nel caso in cui il sedime autostradale si trovi a un livello diverso da quello della realizzanda costruzione. Di talchè le distanze previste dalla normativa vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale. Ovvero anche nel caso, invero speculare, di costruzioni realizzate ad un livello superiore rispetto al sedime autostradale.

 

 

N. 00281/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01056/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2010, proposto da:
Vincenzo Costantino, Giovanna Mercuri, Lorena Costantino, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Societa' Autostrade per l'Italia spa, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pericu, con domicilio eletto presso Andrea Pericu in Genova, Cs. A.Saffi 7/12;
Comune di Chiavari, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione del Direttore 1° Tronco – Genova della società Autostrade per l’Italia DT1°/U.O.TEC.SPEC/AP del 03.08.2010 avente ad oggetto il parere non favorevole in ordine alla richiesta di deroga alle distanze per lavori di ristrutturazione di fabbricato sito in Comune di Chiavari Salita San Michele nn. 24-26, iscritto al N.C.E.U. al fg. 12 Mapp. 481 Subb. 4-5 alla progr. Km.ca 40+200 carreggiata Ovest; di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, nessuno escluso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Societa' Autostrade Per L'Italia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 13 novembre 2010 alla società Autostrade per l’Italia s.p.a. e depositato il successivo 23 novembre 2010 i sigg. ri Costantino Vincenzo, Mercuri Giovanna e Costantino Lorena, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, l’annullamento il provvedimento in epigrafe.

Avverso il provvedimento impugnato i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 16 d.lgs. 30.4.1992 n. 285, dell’art. 26 d.p.r. 495/92 e dell’art. 4 d.m. 1.4.1968, eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, di istruttoria e contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste, violazione del principio di proporzionalità degli atti amministrativi, violazione dei principi in materia di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, violazione dell’art. 42 Costituzione, sviamento;

2) violazione dell’art. 16 d.lgs. 30.4.1992 n. 285, dell’art. 26 d.p.r. 495/92 e dell’art. 4 d.m. 1.4.1968 e del Punto 5.04.6 lett. b) del prg del Comune di Chiavari, eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, di istruttoria, di motivazione e per irrazionalità ed illogicità manifeste, violazione dell’art. 42 Costituzione, sviamento;

3) violazione dell’art. 16 d.lgs. 30.4.1992 n. 285, dell’art. 26 d.p.r. 495/92 e dell’art. 4 d.m. 1.4.1968 e del Punto 5.04.6 lett. b) del prg del Comune di Chiavari, violazione degli artt. 117, comma 5 e 118 Costituzione, eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria sviamento;

4) violazione dell’art. 16 d.lgs. 30.4.1992 n. 285, dell’art. 26 d.p.r. 495/92 e dell’art. 4 d.m. 1.4.1968, violazione dell’art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento.

5) violazione dell’art. 16 d.lgs. 30.4.1992 n. 285, dell’art. 26 d.p.r. 495/92 e dell’art. 4 d.m. 1.4.1968, violazione dell’art. 10 - bis l. 241/90, sviamento;

I ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio;

Veniva formulata anche domanda risarcitoria.

Si costituiva in giudizio la società Autostrade per l’Italia.

All’udienza pubblica del 9 febbraio 2012 il ricorso è passato in decisione

DIRITTO

Il ricorso in esame è rivolto avverso il parere negativo rilasciato dalla società Autostrade relativamente alla deroga al rispetto delle distanze autostradali per la ristrutturazione di un immobile.

Con il primo motivo i ricorrenti, dopo avere evidenziato come il vincolo di inedificabilità sia funzionale al perseguimento di interessi e utilità pubbliche, hanno lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto, per la conformazione dei luoghi e le caratteristiche dell’area ove è previsto l’intervento edilizio, non sarebbe ravvisabile, nella specie, alcun interesse o utilità pubblica nel rispetto del vincolo.

Il motivo è infondato il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale ha natura assoluta (da ultimo Cass. civ. II 22 novembre 2010 n. 22422). Lo stesso cioè ha una giustificazione che non ammette prova contraria.

La sussistenza del divieto vale anche nel caso in cui il vincolo sopravvenga alla realizzazione della costruzione e nel caso in cui il sedime autostradale si trovi a un livello diverso da quello della realizzanda costruzione. Di talchè le distanze previste dalla normativa vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (Cass., II, 1.6.1995, n. 6118; Cons. di St., IV, 18.10.2002, n. 5716; id., 25.9.2002, n. 4927; T.A.R. Campania - Salerno, II, 9.4.2009, n. 1383). Ovvero anche nel caso, invero speculare, di costruzioni realizzate ad un livello superiore rispetto al sedime autostradale (Cass. civ. II 3 febbraio 2005 n. 2164).

Donde l’infondatezza del mezzo.

Con il secondo motivo i ricorrenti invocano il disposto dell’art. 26 comma 2 del d.p.r. 495/92 recante regolamento di esecuzione del codice della strada sostenendo che il divieto di costruzione vale esclusivamente riguardo alle costruzioni che fronteggiano la strada e non già, gli ampliamenti non fronteggianti la strada per essere, ad esempio che come nel caso di specie .

Il motivo è infondato.

Il complesso normativo che regole le distanze dalle strade è ancora costituito dal d.m. 1.4.1968 n. 1404 per effetto della norma transitoria contenuta all’art. 234 comma 5 cds che recita: “Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia”.

Poiché il decreto ministeriale previsto dall’art. 2, comma 8 non è stato mai emanato, con conseguente impossibilità di classificazione delle strade, per effetto del disposto della norma transitoria di cui all’art. 234, comma 5 cds è ancora applicabile il complesso normativo previgente cioè per quanto qui interessa il d.m. 1.4.1968 n. 1404.

La misura della fascia di rispetto autostradale così come disciplinata dall'art. 26 del regolamento di attuazione del codice della strada e dall'art. 16, comma 3, c. strad., in base al disposto dell'art. 234, comma 5, del codice, si applica "successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'art. 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia". La classificazione delle strade in conformità alle indicazioni di cui all'art. 2, comma 2, è demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture, non emanato, con conseguente inapplicabilità della norme richiamate (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 12 luglio 2010, n. 2449).

Orbene l’art. 4 d.m. 1.4.1968 n. 1404 si limita ad imporre il divieto di edificazione senza ulteriormente specificare onde deve ritenersi l’irrilevanza del carattere frontistante alla strada dell’ampliamento.

La tesi dei ricorrenti è comunque infondata anche avuto riguardo alla disciplina di cui all’art. 26 d.p.r. 495/92. I ricorrenti, infatti, pretendono di modulare il vincolo in relazione alla posizione dei manufatti rispetto alla sede autostradale. In sostanza, secondo la prospettazione dei ricorrenti, sarebbero ammessi ampliamenti degli edifici sul lato opposto a quello fronteggiante la sede autostradale, anche se in zona vincolata. Tale interpretazione contrasta con la, già ricordata, natura assoluta del vincolo e conduce ala sua totale vanificazione nel caso in cui l’edificio da ampliare sia prossimo alla sede autostradale. Infatti, ragionando come fanno i ricorrenti, si potrebbe ipotizzare l’ampliamento di edifici posti, in ipotesi a 5 mt dalla sede autostradale, purchè l’ampliamento sia realizzato sul lato dell’edificio opposto alla sede autostradale. Si tratta di conseguenze inaccettabili per l’inevitabile pregiudizio alla sicurezza e alle ragioni di tutela del vincolo, onde l’irrazionalità di tale interpretazione.

Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono che la previsione dello strumento urbanistico generale di Chiavari dovrebbe prevalere su quelle del regolamento di esecuzione della codice della strada.

La tesi non persuade.

In primo luogo, stante la assolutezza del vincolo, non è consentito, pena la vanificazione del vincolo stesso, allo strumento urbanistico generale di derogare alla disciplina stabilita dalle fonti primarie statali e dai regolamenti che a tali fonti danno esecuzione.

In secondo luogo è la stessa disciplina urbanistica del comune di Chiavari che rinvia alle norme del codice della strada, mediante un rinvio dinamico allo stesso “5.04.6 Distanza di edifici o altre costruzioni dalla strada (Ds). La distanza Ds è stabilita del DM285/1992 (codice della strada)”.

Le norme successive contenute nello stesso articolo altro non fanno che esemplificare e dettagliare la disciplina codicistica. Tuttavia se la disciplina del codice rinvia, come spiegato poc’anzi, a quella del d.m. 1.4.1968 n. 1404 è tale ultima disciplina che si applica, onde la disciplina di piano regolatore incompatibile non può trovare applicazione.

Con il quarto motivo si lamenta il difetto di motivazione che affligerebbe il parere impugnato, che non avrebbe tenuto conto della disciplina urbanistica del Comune di Chiavari.

Il motivo è infondato.

Stante il quadro normativo descritto è evidente che la società Autostrade non aveva l’onere di darsi carico della disciplina urbanistica del Comune di Chiavari., il quale ha ritenuto di condividere il punto di vista della società autostrade atteso che diversamente, ove avesse ritenuto inesistente il vincolo, come sostento dai ricorrenti, neppure avrebbe richiesto a quest’ultima il parere di competenza.

Con l’ultimo motivo si censura l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Il motivo è infondato.

Da un primo punto di vista la giurisprudenza ha escluso l’operatività della norma di cui all’art. 10 – bis l. 241/90 rispetto ai pareri della società autostrade in quanto atti endoprocedimentali e non conclusivi del procedimento (TAR Campania, Napoli II, 23 luglio 2010n. 16967).

Nel caso di specie, inoltre, l’infondatezza del mezzo deriva dalla sostanziale inutilità del potenziale apporto procedimentale fornibile dai ricorrenti nei confronti della società Autostrade.

L’impianto della difesa dei ricorrenti si incentra sull’inapplicabilità del vincolo al caso di specie. Orbene tale argomentare non doveva essere rivolto alla società autostrade bensì al comune di Chiavari il quale, e per primo, avrebbe dovuto, ove avesse ritenuta fondata la prospettazione dei ricorrenti, esimersi dal chiedere il parere alla società Autostrade.

In conclusione il ricorso in esame deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento, in favore della resistente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 4000, 00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)