TAR Campania (NA), Sez. VII n. 4261 del 25 ottobre 2012.
Urbanistica.Muretto di recinzione e permesso di costruire.

La realizzazione di un muretto di recinzione, per giurisprudenza costante, solo in caso di modeste strutture senza opere murarie (quali quelle con rete metallica sorretta da paletti in ferro o di legno senza muretto di sostegno, tipiche dei fondi rustici), non necessita del permesso di costruire e può essere incluso fra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione delle singole proprietà, ed in questi casi è anzi possibile effettuare una semplice d.i.a.; diversamente, è invece richiesto il permesso di costruire quando la recinzione determina una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, come nel caso di recinzione costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04261/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03020/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3020 del 2009, proposto da:

Gennaro D'Auria,

rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Mariconda, con domicilio eletto presso Gianluca Actis in Napoli, via S.Lucia n.107;

contro

Comune di Santa Maria la Carità in persona del sindaco p.t.;

per l'annullamento del provvedimento n. 33 del 10 marzo 2009 recante ripristino dello stato dei luoghi in santa maria la carità, via scafati n. 260;.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente nel 2002 ha realizzato un manufatto abusivo, ad uso non residenziale (sito per la precisione nel territorio di Santa Maria la Carità alla via Scafati n. 260), in ordine al quale ha poi inoltrato istanza di condono edilizio, in data 9 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge n. 269 del 2003.

Successivamente a tale data l’immobile è stato trasformato, sempre abusivamente, da non residenziale a residenziale. Tale trasformazione veniva accertata a seguito di sopralluogo in data 19 agosto 2008.

Per tale motivo dopo rituale comunicazione di avvio del procedimento l’amministrazione intimata spiccava ordine di demolizione di alcune opere realizzate all’indomani dell’istanza di condono e, per la precisione: a) modifica prospettica per la presenza di porte e finestre non esistenti al momento dell’istanza di condono; b) realizzazione muretto di recinzione esterno; c) realizzazione di opere interne quali tramezzi intonacati e impianti tecnologici, con controsoffittatura ed elevazione quota di calpestio.

Il provvedimento veniva impugnato per i motivi di seguito indicati:

1) violazione art. 7 della legge n. 241 del 1990;

2) violazione art. 37 del DPR n. 380 del 2001 in quanto si trattava per lo più di opere interne, come tali non necessitanti di preventivo permesso di costruire ma, tutt’al più, di denunzia di inizio attività la cui omissione poteva dare luogo sì ad una sanzione pecuniaria ma non anche ad una sanzione di tipo demolitorio come quella nella specie irrogata.

Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2012 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso osserva il collegio che:

1) per giurisprudenza costante l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall’avviso di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, trattandosi di un atto dovuto che viene emesso, quale sanzione per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata precisamente ipotizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; esso, in quanto atto volto a reprimere un abuso edilizio, sorge in virtù di un presupposto di fatto (appunto, l'abuso) di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando esso nella sua sfera di controllo. Per tali ragioni la censura deve dunque essere respinta;

2) quanto alla violazione dell’art. 37 testo unico edilizia si rileva a sua volta che:

a) la modificazione dei prospetti è espressamente soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380 del 2001;

b) il muretto di recinzione, per giurisprudenza costante, solo in caso di modeste strutture senza opere murarie (quali quelle con rete metallica sorretta da paletti in ferro o di legno senza muretto di sostegno, tipiche dei fondi rustici), non necessita del permesso di costruire e può essere incluso fra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione delle singole proprietà, ed in questi casi è anzi possibile effettuare una semplice d.i.a.; diversamente, è invece richiesto il permesso di costruire quando la recinzione determina una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, come nel caso di recinzione costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 28 febbraio 2012, n. 93; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 aprile 2012, n. 1542; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 2 novembre 2011, n. 1918);

c) in materia edilizia, le opere interne e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso (T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 ottobre 2008, n. 1822), mutazione d’uso pacificamente avvenuta nella specie. A ciò si aggiunga che solo il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico), mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, si integra in questa ipotesi una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire, indipendentemente dall'esecuzione di opere (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5063; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 17 gennaio 2011, n. 221; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 16 luglio 2009, n. 7030).

In conclusione le opere connotate da ampliamento dei prospetti, da modifica di destinazione e da modifiche interne vanno annoverate nella ristrutturazione c.d. pesante e non tra le ristrutturazioni minori o cosiddette leggere, come tali rientranti nella previsione dell'art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e dunque non sottoposte al regime ordinario della d.i.a. ma a quello del permesso di costruire (T.A.R. Toscana, sez. III, 1° settembre 2011, n. 1373).

Permesso di costruire nella specie non richiesto, ragione questa che induce il collegio a ritenere corretto l’operato della PA che ha dunque ritenuto, in assenza di siffatta richiesta, di ordinare la demolizione delle suddette opere abusive.

Da quanto detto deriva il rigetto della specifica censura e, più in generale, dell’intero gravame.

Il collegio ritiene infine di non dover statuire alcunché sul regime delle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 11 e 25 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Primo Referendario

Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)